T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 07-07-2011, n. 1840 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento prot. 3099 del 27.9.2010, il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Gera Lario (CO), disponeva, in via di autotutela, l’annullamento della concessione edilizia n. 22/1992, rilasciata alla sig.ra B.G., ordinando contestualmente la demolizione e riduzione in pristino dei manufatti ritenuti realizzati senza il parere favorevole del Consorzio della Riserva di Pian di Spagna.

Contro il citato provvedimento era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, per i motivi che possono così essere sintetizzati:

1) violazione degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990, nonché dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 41, n. 1 e 2, della Carta dei diritti dell’UE come riconosciuto dall’art. 6 del Trattato di Lisbona (recepito con legge 130/08);

2) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa

L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.

In esito all’udienza cautelare del 13.1.2011, la domanda di sospensiva era accolta con ordinanza n. 106/2011, ai fini di un motivato riesame.

Non consta, peraltro, che tale "motivato riesame" sia mai stato effettuato dal Comune resistente.

Alla pubblica udienza del 23.6.2011, la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni che seguono.

Con il provvedimento in epigrafe, il Comune di Gera Lario ha annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21 octies e seguenti della legge 241/1990, il titolo abilitativo (concessione edilizia), rilasciato alla ricorrente il 21.12.1992 (cfr. la copia della concessione n. 22/1992, doc. 3 dell’esponente).

Alla base della decisione dell’Amministrazione, viene posto il presunto contrasto fra il progetto edilizio presentato al Comune per l’ottenimento della citata concessione e quello – relativo alla stessa opera, ovviamente – presentato al Consorzio della Riserva di Pian di Spagna (si tratta di un consorzio fra Comunità Montane, preposto alla gestione della riserva naturale di interesse regionale "Pian di Spagna – Lago Mezzola", istituito con deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia 6.2.1985, cfr. doc. 22 della ricorrente).

L’esame della documentazione versata in atti dimostra però il difetto di istruttoria in cui è incorso il Comune di Gera Lario, la cui attività è stata caratterizzata, nel caso di specie, da notevole superficialità e frettolosità.

In particolare, l’argomento centrale dell’atto impugnato, vale a dire il presunto contrasto fra il progetto presentato al Comune – non corretto – e quello presentato al Consorzio, da reputarsi invece esatto, non trova adeguato supporto probatorio.

Infatti, non appare contestata la circostanza che nessuno dei progetti depositati in copia rispettivamente presso gli uffici del Comune e del Consorzio, è munito di visto o timbro di deposito, che consenta di ricostruire l’andamento della vicenda e di verificare con sufficiente accuratezza quale delle copie corrisponda al progetto corretto.

Si ricordi, infatti, che, con nota trasmessa al Comune il 17.12.1992 (cfr. doc. 19 della ricorrente), il Consorzio inviò all’ente locale la deliberazione di autorizzazione a favore della sig.ra Borzi, unitamente alle copie dei disegni di progetto, "muniti del visto dello scrivente".

La presenza del visto del Consorzio è elemento determinante per comprendere quale sia la versione corretta del progetto edilizio, come ammesso anche dal Comune con la propria lettera del 28.5.2010 (cfr. doc. 20 della ricorrente, dove il responsabile del servizio tecnico scrive che "la presenza di elaborati vistati dal Consorzio…. è dirimente per la decisione… per l’annullamento in via di autotutela").

Il Consorzio, dal canto suo, nel rispondere alla citata nota comunale, ammette che di elaborati vistati e consegnati al Comune "…non ce ne è traccia" (cfr. doc. 21 della ricorrente).

Orbene, di fronte a tale lacunoso quadro probatorio, il Comune ha disposto comunque l’autotutela, in maniera evidentemente contraddittoria, visto che le omissioni probatorie ed istruttorie nelle quali è incorsa l’Amministrazione di Gera Lario non possono certo riverberarsi negativamente sull’esponente.

Si aggiunga ancora, a conferma dei vizi dell’istruttoria, che risulta altresì incontestato che l’Amministrazione comunale avrebbe adottato il provvedimento senza neppure effettuare un sopralluogo per la concreta verifica dello stato dei luoghi.

Inoltre, fermo restando quanto sopra esposto, non paiono neppure sussistere, nel caso di specie, i presupposti ai quali l’art. 21 nonies della legge 241/1990 subordina l’annullamento in autotutela degli atti amministrativi.

L’abuso contestato alla ricorrente consisterebbe, infatti, nella realizzazione di una scala e nell’impostazione del tetto del fabbricato accessorio verso l’interno anziché verso l’esterno (cfr. doc. 1 del ricorso); si tratta quindi di interventi tutto sommato di portata limitata (il resto del manufatto assolve senza contestazione alla propria destinazione agricola), per i quali – come sopra esposto – è anche dubbia la contrarietà con il progetto regolarmente assentito.

Non si dimentichi, poi, che il lungo intervallo temporale trascorso (praticamente diciotto anni!), non sembra corrispondere, vista la particolarità della situazione concreta, a quel "termine ragionevole", che l’art. 21 nonies citato individua fra i presupposti dell’annullamento d’ufficio (sul rispetto rigoroso dell’art. 21 nonies citato, in caso di annullamento d’ufficio di titoli edilizi, si veda, fra le più recenti, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 1.3.2011, n. 596).

In conclusione, deve confermarsi l’accoglimento della presente impugnativa ed il conseguente annullamento del provvedimento gravato.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Gera Lario al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali) e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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