Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-04-2011) 05-07-2011, n. 26143

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La Corte di appello di Firenze con sentenza del 31.3.2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 23.7.2007, assolveva il L.E. dal reato di appropriazione indebita sub b) (fondi di magazzino spariti della società Millenium service srl di cui era amministratore, dichiarava la prescrizione nei confronti degli appellanti dei fatti di cui al capo a) (appropriazione indebita della somma indicata dalla cassa sociale della Millenium service) sino al 26.6.2002 perchè prescritti e rideterminava la pena in mesi sette di reclusione.

Si imputa al L. di avere sottratto, in concorso con il D. B., alle casse aziendali più di 90.000,00 Euro nonostante la situazione di crisi aziendale e di averne corrisposto in sostanza l’importo al D.B. per lavori non eseguiti, fatture doppie, ricevute di pagamento per beni inesistenti etc..

La Corte territoriale rilevava che se anche il M.llo G. non aveva effettuato accertamenti sulla natura reale o fittizia dell’attività dedotta per giustificare i pagamenti, per la teste M. che lavorava nella società del L. e che era direttamente informata dei fatti non vi era stata controprestazione da parte della Telecomunication e del D.B.. Non vi era prova che il servizio relativo al server farm fosse stato effettuato da persona diversa da quella che si era occupato del server, come dichiarato dal teste P.. Circa gli altri pagamenti la loro irregolarità sistematica emergeva dalle dichiarazioni del teste M. e del commercialista Mo..

Ricorre il L. che con il primo motivo allega la carenza motivazionale della sentenza impugnata: il M.llo G. aveva ammesso che non era stata accertata la natura fittizia o meno dell’attività svolta; il teste M. non aveva conoscenza diretta della vicenda, per la server farm si trattava di servizi diversi da quelli concernenti il server per cui necessariamente le fatture erano diverse ed ulteriori. Non si poteva dire che non vi fossero state prestazioni in favore della società perchè lo stesso teste P. che operava per il D.B. aveva dichiarato di aver lavorato in favore della Millenium. Generiche e non comprovate erano le contestazioni sulle irregolarità contabili.

Non sussisteva alcun accertamento in ordine all’elemento psicologico del reato ed in ordine al concorso nel reato con altro imputato.

Al più ricorrevano gli estremi dell’art. 2634 c.c. e cioè un mero indebito civile.

Nel ricorso del D.B. si deduce la carenza motivazionale del provvedimento impugnato. Non era stata approfondita la distinzione tra la predisposizione di un server e le attività di gestione dello stesso, come evidenziato dal teste P.. Si tratta di prestazioni tra loro diverse, ma complementari per cui la duplicazione delle fatture era del tutto giustificata. Il P., emerge dagli atti di causa, su incarico del D.B. realizzò il progetto di server farm, cui è seguita la diversa e separata attività di gestione.

Era poi emerso che attraverso la Divicom e la persona del D.B. la Millenium aveva stretto rapporti con le Confraternita misericordie d’Italia, attraverso cui la Millenium ha goduto di notevoli vantaggi (una vettura, computer fissi e portatili etc.) Le fatture onorate della Millenium alla Divicon corrispondevano ad attività effettivamente svolte come da lettera del L. al G..

L’anticipo di fatture sono relativi ad operazioni del tutto regolari come emerge anche dalle dichiarazioni della M.. L’operazione del 18.11.2002 era più che altro dovuta a disordine contabile.

Motivi della decisione

Stante la loro manifesta infondatezza i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Circa il primo motivo del ricorso del L. i giudici di merito hanno già osservato come, nonostante non sia stato svolto un accertamento diretto da parte del M.llo G. sulla natura fittizia dell’attività svolta, questa emergeva dalle precise ed univoche dichiarazioni del teste M. che era a diretta conoscenza dei fatti per aver lavorato all’interno dell’impresa, che ha precisato che – a fronte dei pagamenti effettuati a favore del D. B. – nessuna reale prestazione fu svolta in favore della Millenium. Circa la pretesa duplicazione dei servizi relativi il server farm, la stessa è stata esclusa in quanto dalle dichiarazioni del teste P. che operava per il D.B. non è emerso che la progettazione del servizio sia stata eseguita da soggetto diverso da quello che si occupava del server: pertanto la duplicazione di fattura appare solo preordinata a giustificare l’erogazione indebita di denaro al D.B.. Le irregolarità contabili sono emerse inoltre dalle dichiarazioni della M. e del commercialista Mo.. La motivazione appare congrua e logicamente coerente; le censure sono di mero fatto e ripropongono questioni di ordine fattuale già esaminate dai giudici di merito.

Circa l’elemento psicologico ed il concorso con il D.B. la Corte territoriale ha già risposto: al ricorrente, amministratore della Millenium, non poteva sfuggire che venivano erogate al D. B. somme ingenti di denaro senza controprestazione (nonostante la situazione di crisi della società) ed alcun titolo, in base ad un evidente accordo tra i due imputati, in quanto i pagamenti indebiti erano chiaramente preordinati a beneficiare il D.B. svuotando al tempo stesso le casse societarie. L’accertato dolo e la finalità dell’appropriazione indebita di denaro sottratto alla società escludono che si possa parlare di un mero indebito civile.

Circa il ricorso del D.B. in ordine al primo motivo si è già detto: i giudici di merito hanno già escluso con argomentazioni persuasive e logicamente coerenti che si possa ritenere che le prestazioni relative al server farm avessero carattere duplice e che quindi la "duplicazione" di fatture fosse giustificata. Le doglianze sono di mero fatto e la motivazione del provvedimento impugnato, che fa riferimento a precise dichiarazioni di natura testimoniale rese da soggetti a conoscenza diretta dei fatti, appare congrua e logicamente coerente. Del pari nello stesso ricorso si ammette la situazione di confusione contabile in cui versava la Millenium, così come del tutto vaghi appaiono i vantaggi ricevuti dalla detta società attraverso i contatti del D.B. con la Confraternita Misericordie d’Italia facendosi riferimento a sconti e prezzi molto bassi di commesse non meglio precisate. Le censure sono di mero fatto ed alcune di esse non sono neppure in una qualche correlazione logica- argomentativa con quanto accertato nelle sentenze di merito.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè ciascuno – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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