Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-11-2011, n. 24633

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I.G. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso il decreto in data 12 maggio 2008, con il quale la Corte di appello di Napoli ha condannato detto Ministero al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 22.050,00 a titolo di equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso dal medesimo promosso davanti alla Corte dei conti con ricorso del 25 agosto 1973 e non ancora definito.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore ai parametri stabiliti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Con il secondo motivo si deduce la liquidazione delle spese processuali in violazione dei minimi tariffari inderogabili.

Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente notificato il 16 giugno 2009, oltre il termine breve d’impugnazione di sessanta giorni, previsto dall’art. 325 c.p.c., decorrente dalla data di notifica del provvedimento impugnata, nella specie effettuata in forma esecutiva il 10 ottobre 2008, su istanza del ricorrente medesimo, al Ministero dell’Economia e delle Finanze presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli. Trova applicazione al riguardo il principio, già affermato da questa Corte e a cui si intende in questa sede dare continuità, secondo cui la notifica della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso ed è, pertanto, idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia per il notificato che per il notificante, stante la comunanza del termine e a prescindere dalla posizione (di parte vincitrice o soccombente) rivestita con riferimento all’esito del precedente giudizio; nè assume rilievo la qualità di Amministrazione dello Stato del ricevente, a cui il titolo esecutivo può essere notificato in persona del legale rappresentante, restando circoscritta all’attività giudiziaria la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle Pubbliche Amministrazioni in capo all’Avvocatura dello Stato (Cass. 2003/7480; 2009/8071).

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo il Ministero intimato svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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