Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-06-2011) 06-07-2011, n. 26271

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto da G. G. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che lo aveva ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 81 e 328 cod. pen., consistiti nell’aver omesso nel febbraio 2002, quale curatore fallimentare, di trasmettere la prescritta relazione al giudice delegato.

Secondo il Giudice dell’appello, il gravame era tradivo, essendo stato depositato il 26 giugno 2007, ovvero oltre il termine di quindici giorni dalla lettura della sentenza in udienza con contestuale motivazione.

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

– la violazione dell’art. 583 c.p.p., comma 2, in quanto l’impugnazione doveva ritenersi tempestiva, perchè spedita con lettera raccomandata in data 23 giugno 2007;

– la avvenuta prescrizione dei reati in data 28 agosto 2009, con prevalenza della formula di proscioglimento nel merito. Espone al riguardo il ricorrente che, contrariamente a quanto accertato in sede di merito, l’imputato, che aveva dato dimostrazione di diligenza nell’espletamento dei suoi incarichi, non ricevette alcun ordine di deposito delle relazioni, che verosimilmente doveva aver depositato contestualmente al giudice delegato, andando poi smarrite. La difesa inoltre esclude che la condotta integri il reato di cui all’art. 328 cod. pen., dal punto di vista sia materiale che soggettivo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. La proposizione del gravame di appello deve ritenersi tempestiva, in quanto agli atti vi è la prova della spedizione in data 23 giugno 2007 al Tribunale di Salerno della lettera raccomandata, ovvero nel termine di 15 giorni dalla lettura in udienza della sentenza di primo grado con contestuale motivazione. Il giudice è stato tratto inganno da analoga impugnazione, anch’essa agli atti, depositata fuori termine dal difensore presso la cancelleria del Tribunale del foro di appartenenza.

4. L’accoglimento del suddetto motivo, comporta l’annullamento della sentenza impugnata, che tuttavia va disposto senza rinvio, poichè i reati contestati al G. sono estinti per effetto della prescrizione, trattandosi di fatti commessi nel febbraio 2002.

Non può essere accolta la richiesta dell’imputato di proscioglimento nel merito. E’ principio consolidato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (tra le tante, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Nel caso di specie, è lo stesso difensore ad ipotizzare un quadro della vicenda tutt’altro che incontestabile, sollecitando nel ricorso ipotesi ricostruttive dei fatti alternative a quelle accertate nel giudizio di merito a carico dell’imputato (si sostiene infatti che "è da ritenersi altamente probabile che….").

Quanto alla giuridica configurabilità delle condotte nell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 328 cod. pen., il motivo, oltre che del tutto generico, è palesemente infondato, posto che l’omissione da parte del curatore fallimentare, che è pubblico ufficiale, della presentazione della relazione ex art. 33 L. Fall., integra senz’altro il suddetto reato, trattandosi di adempimento obbligatorio che il curatore deve effettuare e che costituisce lo strumento fondamentale per l’esercizio del potere di direzione e di vigilanza sulla procedura da parte del giudice delegato.

5. Ciò premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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