T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 07-07-2011, n. 721 Personale non docente Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente è Ricercatrice presso l’Università di Sassari e presta attività assistenziale presso la struttura S. Maria Bambina di Oristano (convenzione con la Università di Sassari del 3.10.2005).

Non percepisce indennità assistenziale perequativa ex art. 102 DPR 382/1980.

Con diffida del 24.4.2009 ha chiesto all’Università e all’Istituto S. Maria Bambina l’erogazione dell’indennità assistenziale, con decorrenza luglio 2008.

Non ottenendo riscontro con ricorso notificato il 6.10.2009 e depositato il successivo 23.10. ha richiesto l’accertamento del proprio diritto ad ottenere l’indennità perequativa assistenziale.

Si è costituita in giudizio l’Università che ha sostenuto:

che il Protocollo d’Intesa dell’11.10.2004 all’art. 11 comma 5 pone a carico della ASL la provvista ed il versamento dei fondi all’Università, ed anche la "predisposizione" dei provvedimenti di applicazione ed "il calcolo" del trattamento economico aggiuntivo; conseguentemente dal 2.7.2007 (data di inizio attività dell’Azienda ospedaliero universitaria) l’Ateneo non avrebbe competenza al riguardo;

la copertura finanziaria è stata assunta dall’Istituto Fondazione Nostra Signora del Rimedio onlus di Oristano.

All’udienza del 20 aprile 2011 il ricorso è stato spedito in decisione.

Motivi della decisione

E’ incontestato che la ricorrente effettivamente presti attività assistenziale presso l’IstitutoCentro di riabilitazione di Oristano

E’ stata depositata in giudizio dall’Avvocatura la convenzione stipulata fra Università di Sassari e la "Fondazione Nostra Signora del RimedioOnlus di Oristano" titolare del Centro di Cura e Riabilitazione S.Maria Bambina che disciplina, all’art. 2, l’utilizzo di ricercatori ed i relativi rapporti finanziari, con precisazione che "sono a carico del Centro gli oneri della quota assistenziale integrativa in applicazione delle norme vigenti".

Tale aspetto rileva però solo per gli stipulanti (Università e Fondazione).

Il dipendente dell’Università che esercita attività assistenziale ha diritto di ottenere dal proprio datore di lavoro -e quindi dall’Università- tutte le spettanze (principali ed accessorie) che compongono la retribuzione dovuta.

Il rapporto di impiego sussiste solo con l’Università, la quale è il soggetto debitore di tutte le somme correlate all’attività espletata (a prescindere che queste, poi, siano oggetto di provvista e/o rimborso da parte della struttura convenzionata ove il dipendente presta l’attività assistenziale).

Come già affermato dal T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 14 marzo 2005, n. 290 "Nelle controversie concernenti il riconoscimento dell’ indennità assistenziale di equiparazione prevista dall’art. 31, d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 l’ indennità di integrazione stipendiale richiesta dal ricorrente deve essere corrisposta esclusivamente dall’Amministrazione universitaria in quanto la pretesa patrimoniale attiene all’esclusivo svolgimento della propria attività; pertanto, in tali controversie deve ritenersi ammissibile il ricorso notificato alla sola Università e non anche alla Usl’.

Il ricorso va quindi accolto, con condanna dell’Università di Sassari al pagamento del corrispettivo dovuto (indennità assistenziale).

Spetta, altresì, in applicazione dell’art. 429 c.p.c., a decorrere dalla data di maturazione degli emolumenti dovuti fino al soddisfo, la maggior somma fra interessi e rivalutazione, in applicazione dell’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (secondo cui "l’articolo 16, comma 6, della legge. 412/1991 si applica anche agli emolumenti di natura retributiva).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie:

con accertamento del diritto a percepire l’indennità correlata all’attività assistenziale;

con condanna dell’Università di Sassari al pagamento delle somme dovute, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione;

e condanna al pagamento di euro 2.000 (duemila) per spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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