Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-06-2011) 06-07-2011, n. 26236

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – T.V. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Bologna, datata 5.10/15.11.2011, di conferma della pregressa decisione del gip del tribunale della stessa città nella parte relativa alla dichiarazione della dei lui colpevolezza in ordine al reato, in concorso, di tentata rapina impropria aggravata e possesso ingiustificato di strumenti atti a forzare, nella specie, i vetri delle macchina – artt. 110 e 56 c.p., art. 628 c.p., comma 2 e comma 3 n. 1 e art. 707 c.p. – e di modifica della predetta decisione nella parte in cui ha riconosciuto la continuazione tra i due reati, deducendo, a fronte della motivazione giudiziale, quattro motivi di ricorso.

2 – Non contestata la circostanza, come ammessa dallo stesso T., secondo la quale il predetto, con il suo correo, di cui non ha inteso riferire il nome, si era recato da (OMISSIS) con l’intenzione di impossessarsi di orologi Rolex con la nota tecnica dell’urto allo specchietto retrovisore della macchina, dell’abbassamento del vetro da parte del guidatore nel tentativo i raddrizzarlo e nell’improvviso strappo del rolex dal polso del guidatore ad opera del correo che seguiva da presso la macchina a bordo di una moto, le divergenze tra la ricostruzione giudiziale e quella difensiva riguardano il contesto della azione costitutiva della contestazione.

I giudici di merito, in base alle deposizione di due ufficiali di p.g. addetti ad un servizio predisposto e testimoni oculari dell’accaduto, ricostruivano il fatto come di seguito esposto:

l’imputato ed il suo correo, a bordo ognuno di uno scooter si posizionavano al seguito di una macchina di grossa cilindrata incolonnata nel traffico cittadino e si mostravano molto interessati al suo conducente; la prima moto, una Honda Sh, transitando accanto all’auto, urtava lo specchietto retrovisore sinistro, mentre l’altro motoveicolo si arrestava ,dallo stesso lato, poco dietro; i due ufficiali di p.g. a questo punto intervenivano, l’ispettore D. G. in particolare riusciva a balzare in sella del primo mezzo che partiva ad alta velocità e finiva per bloccare il conducente dopo una spericolata fuga e dopo aver vinto la resistenza oppostagli dal conducente del mezzo, per l’appunto il T.. Nella memoria del telefonino del predetto era riportato il numero di telefono del correo, poi individuato in P.R. e dai tabulati risultavano contatti con altre utenze presenti nei luoghi e nei tempi in cui nei giorni di poco precedenti, a (OMISSIS), erano state compiute, in (OMISSIS) ben tre, rapine di Rolex.

L’altro correo, il P., condannato per il tentato furto con strappo, e non ricorrente, riusciva a sfuggire al tentativo dell’assistente di polizia, B., di fermarlo. Risultava, in seguito alle indagini, che dopo qualche minuto dal tentativo di rapina impropria un furgone Fiat, alla guida per l’appunto del P., era entrato in autostrada nel tronco stradale (OMISSIS), era stato poi fermato da una pattuglia della sottosezione di Cassino, al suo interno era stato rinvenuto un motociclio Aprilia le cui lettere di targa ed i primi due numeri – CM 75 -corrispondevano a quelli della seconda moto a bordo della quale si era allontanato il correo del T., sul telefonino sequestrato al P. appariva il numero telefonico del T..

3- La ricostruzione giudiziale dianzi esposta è criticata con il primo motivo di ricorso che denuncia in proposito la violazione degli artt. 192 e 530 c.p.p., prospettando carenza motivazionale del provvedimento nella misura in cui viene considerata attuale una intenzionalità di furto con strappo, invece solo generica ed ipotetica, senza la rappresentazione dell’oggetto di cui impossessarsi e senza ancora la rappresentazione del danno allo specchietto in effetti oggettivamente insussistente. Ne dovrebbe conseguire, secondo il pensiero della difesa, la mancanza nell’azione dell’imputato degli elementi della idoneità, inequivocità e contestualità dell’azione rispetto al fine illecito pensato ma non in atto perseguito.

Con il secondo motivo di ricorso si censura, in subordine, la qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dato luogo, al limite, ad un tentativo di furto con strappo seguito dalla condotta di resistenza a pubblico ufficiale. Con il terzo motivo, si rileva il vizio di motivazione sul punto relativo alla ritenuta sussistenza della aggravante del travisamento, ex art. 628 c.p., comma 3, n. 1 della persona – l’imputato – che indossava sì un casco e occhiali ma per scopi inerenti alla guida del motociclo. Con il quarto motivo, infine, si denuncia vizio di motivazione con riferimento all’entità della pena ed al diniego della concessione delle attenuanti generiche.

4- Il ricorso non può essere accolto perchè infondato. Invero è configuratale il tentativo di rapina impropria nella condotta di chi, dopo aver compiuto atti idonei all’impossessamento della cosa altrui, non realizzati per cause indipendenti della sua volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità (Sez. 2, 23.9/14.10.2010, Solovchuk e a., Rv 2486169; Sez. 2, 18.11/3.12.2010, CI. Rv 249123; Sez. 2, 19.5/14.4.2010, Tushe, Rv 247431). Ed i giudici di merito hanno indicato e criticamente valutato una serie di circostanze, rappresentate dalla osservazione di due testi, ufficiali di p.g., della condotta esecutiva del tentativo di rapina ad opera dei due imputati, uno dei quali per l’appunto il ricorrente, deponenti, quelle circostanze, per il piano inquadramento della fattispecie de qua nell’archetipo normativo corrispondente, per giurisprudenza consolida della Sezione, al reato come contestato.

L’azione è stata bloccata all’ultimo stadio della attività esecutiva funzionale all’impossessamento, l’inseguimento degli imputati è avvenuto senza soluzione di continuità con gli atti esecutivi del tentativo, le successive violenze contro gli ufficiali di p.g. erano teleologicamente orientate a procurarsi l’impunità, il casco e l’uso di occhiali scuri travisavano il volto dell’imputato, a nulla rilevando che il casco, per regolamento del codice della strada, doveva comunque indossarsi dal motociclista che per l’appunto del mezzo meccanico si serviva per perpetrare il delitto.

Nel motivare, poi, il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, 16.6/23.9.2010, Giovane e a., Rv. 248 244).

Il che è puntualmente avvenuto nel caso di specie, nella misura in cui i giudici del riesame hanno depotenziato il valore del comportamento processuale puntualizzando che l’ammissione dell’addebito era imposta da un contesto probatorio non equivoco, rimarcando ancora i precedenti specifici dell’imputato condannato in via definitiva con unica sentenza per tre rapine in concorso, per associazione a delinquere e per tre episodi di furto con strappo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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