Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-06-2011) 06-07-2011, n. 26233Disegno criminoso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- F.E. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Genova 3/30.11.2010, che in riforma della pregressa decisione del tribunale della stessa città in data 28.5.2008, per ritenere assorbito il reato di violenza a p.u. in quello di resistenza, e per aver ritenuto la continuazione tra quest’ultimo ed il reato di omessa esibizione di un documento di riconoscimento, riduceva la pena per il delitto di ricettazione ex art. 648 c.p. e per i reati come in precedenza indicati – art. 81 cpv. c.p., art. 337 c.p., art. 61 c.p., n. 10, D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 576, 582, 585 e 6 – dalla pena di anni due di reclusione e Euro 600 di multa alla pena complessiva di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed Euro 400 di multa.

In breve i fatti di causa: l’imputato era stato sorpreso a bordo di un motociclo rubato da agenti di polizia, aveva opposto loro resistenza, cagionando all’agente S. lesioni personali, ed aveva rifiutato di esibire loro un documento di identificazione ovvero la carta di soggiorno.

2- Due i motivi di ricorso: illogicità della motivazione sul punto in cui ha inteso negare il vincolo di continuazione tra tutti i reati come contestati; ancora carenza di motivazione in ordine alla pena inflitta.

Entrambi immeritevoli di accoglimento perchè infondati.

Invero in tema di continuazione, l’analogia dei singoli reati, l’unitarietà del contesto, l’identità della spinta a delinquere, e la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, singolarmente considerati, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria, e, però, ciascuno di questi fattori, aggiunto ad un altro, incrementa la possibilità dell’accertamento dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso in proporzione logica corrispondente all’aumento delle circostanze indiziarie favorevoli. Ma nella specie la previsione, anche se sul piano generico, dell’unitario contesto rappresentativo dei reati registra un chiaro elemento di frattura nella misura in cui il delitto di resistenza e di lesioni rinviene la sua motivazione ed occasione in circostanze del tutto imprevedibili tali da spezzare quel contesto unitario costitutivo di una unica preventiva deliberazione criminosa con la conseguente interveniente ragione di un trattamento punitivo mitior. Non fondata poi è la censuret in merito alla pena conseguente alla ritenuta continuazione tra i reati di cui alla lettera b) dell’imputazione – resistenza e lesioni aggravate – per il fatto che la valutazione di equità della comminazione della sanzione deve ritenersi del tutto consona al caso di specie, per essere stata determinata la pena base correlata al delitto di resistenza nel minimo edittale – mesi sei – e per essere stato determinato l’aumento ex art. 81 cpv. c.p. in mesi due, laddove la pena edittale prevista por il delitto di lesioni aggravate ritenuto in continuazione con il delitto di resistenza spazia tra un minimo di quattro mesi ed un massimo di quattro anni e sei mesi.

Devesi ex ex officio, invece, imponendolo il dettato dell’art. 129 c.p.p. dichiarare con riferimento al reato di cui al capo c), che il fatto non è previsto dalla legge come reato: invero il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o dell’attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato è configurarle soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e non anche degli stranieri, come l’imputato, in posizione irregolare, a seguito della modifica del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, recata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), che ha comportato una "abolitio criminis", ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2, della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri (v., per tutte, Sez. Un. 24.2/27.4.2011, P.M. in proc. Alacev Rv 249546).

Rientra nei poteri della Corte eliminare la pena ricollegata alla fattispecie come contestata – un mese – dalla pena complessiva, ridotta per il rito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo c) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di giorni venti (20) di reclusione;

rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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