Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-07-2011, n. 4095 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A) – F. B. aveva impugnato, dinanzi al T.a.r. Marche:

– le deliberazioni G.r. n. 2730 del 3 novembre 1999 e n. 3090 del 6 dicembre 1999, recanti la nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di "funzionario geologo", bandito con d.P.G.r. n. 229 del 2 novembre 1992;

– la deliberazione G.r. n. 1119 c.e./p.r.s. del 6 giugno 2000, pubblicata sul b.u.r. n. 62 del 19 giugno 2000, approvante la graduatoria di merito, composta da cinque candidati idonei, e recante la nomina del vincitore, M. S.;

– i verbali di concorso e di tutti gli atti concorsuali, compresi gli allegati, della commissione giudicatrice;

– i giudizi insufficienti ed i voti numerici attribuiti all’originario ricorrente all’esito delle prove scritte e la mancata ammissione alle prove orali, in conseguenza del mancato superamento delle prove scritte, comunicata con lettera racc. a.r. 10 aprile 2000, ricevuta il 13 aprile 2000;

– il decreto del dirigente del servizio personale della Regione Marche n. 382 del 17 maggio 1995, con cui era stato ammesso a partecipare al concorso M. S.;

– tutti gli altri atti presupposti, connessi, conseguenti o, comunque, correlati.

Il bando di concorso prevedeva che i candidati avrebbero dovuto affrontare una prova scritta, una prova tecnicopratica, equiparata ad una prova scritta, ai fini di cui all’art. 9, comma 1, d.P.R. n. 686/1957, ex art. 6, comma 2, bando, ed una prova orale.

L’ammissione allo svolgimento della prova orale era subordinata al conseguimento di un punteggio medio minimo di 21/30 nella prova scritta ed in quella tecnicopratica, con un punteggio minimo in ciascuna delle due prove di 18/30, secondo l’art. 9, d.P.R. n. 686/1957.

L’originario ricorrente non era stato ammesso a sostenere la prova orale, per avere riportato dei punteggi inferiori al minimo utile nelle due prime prove; in particolare, 16/30 nella prova scritta e 25/30 in quella tecnicopratica.

L’esito delle due prime prove, con la conseguente non ammissione del candidato alla prova orale, gli era stata comunicata con raccomandata ricevuta il 13 aprile 2000, in cui veniva tra l’altro riferito che all’albo del servizio personale era stato affisso il foglio con i risultati della valutazione dei titoli e delle prove scritte di tutti i candidati.

B) – Con la ricezione delle comunicazioni avrebbe iniziato a decorrere il termine per proporre l’impugnativa; l’originario ricorrente, infatti, era stato direttamente informato dell’esistenza del provvedimento che ne sanciva l’esclusione, di conseguenza, dal novero dei futuri idonei e vincitori; il provvedimento di esclusione avrebbe dovuto, pertanto, essere tempestivamente impugnato, in quanto idoneo a produrre una lesione diretta ed attuale del suo interesse.

L’esclusione dal concorso, d’altro canto, non avrebbe potuto essere considerata alla stregua di un atto infraprocedimentale e, quindi, impugnabile solo con il provvedimento conclusivo, costituito dall’approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori, dato che l’atto in parola, in relazione all’interesse del soggetto, costituiva il provvedimento finale concludente, per quanto di ragione, il procedimento concorsuale: "ai fini della configurabilità di un atto come provvedimento impugnabile ciò che rileva non è la sua collocazione al termine del procedimento, bensì il carattere costitutivo degli effetti che all’atto stesso si ricollegano, ancorché il modulo procedimentale preveda ulteriori atti capaci di incidere sull’efficacia del provvedimento principale" (cfr. C.S., sezione VI, dec. n. 1027/1993).

D’altra parte, gli atti altrimenti definibili come infraprocedimentali vanno immediatamente impugnati ove per il destinatario determinino un definitivo arresto del procedimento, impedendone lo sviluppo ulteriore in grado di soddisfare gli interessi a cui fosse stata finalizzata la partecipazione.

Nella specie, le votazioni ottenute nelle prime due prove avevano determinato direttamente l’esclusione del ricorrente dalla prosecuzione della procedura selettiva, secondo quanto prescritto dal bando di concorso, e poiché dal momento della ricezione delle comunicazioni lo stesso era divenuto consapevole dell’immediata lesività dell’atto, consistente nella preclusione della possibilità di diventare vincitore del concorso o quantomeno di essere incluso tra gli idonei, da allora avrebbero cominciato a decorrere i termini per l’impugnabilità del provvedimento.

Poiché il ricorso era stato notificato il 16 agosto 2000, ben oltre il termine di sessanta giorni iniziato a decorrere, come detto, il 13 aprile 2000, il ricorso risultava evidentemente tardivo e, pertanto, irricevibile, per i primi giudici.

C) – Detta sentenza veniva, poi, impugnata dalla parte soccombente in prima istanza, che prospettava i contrasti di giurisprudenza esistenti al riguardo (cfr. C.S., sezione VI, dec. n. 1004/2005, asseritamente favorevole all’interessato, e dec. n. 4623/2007, di orientamento opposto), donde la necessità d’individuare criteri adeguati alla soluzione del problema, ferma restando la sicura tempestività del ricorso introduttivo, ad esempio, quanto alle censure attinenti alla viziata nomina e composizione della commissione esaminatrice, come pure all’ammissione al concorso del candidato poi risultato vincitore, tanto più in presenza di una clausola del bando fissante nella data della pubblicazione sul b.u.r. la decorrenza del termine per eventuali impugnazioni, con ipotizzabile scusabilità dell’errore eventualmente commesso e correlativa rimessione in termini, nonché rinvio al primo giudice (benché non previsto dall’attuale c.p.a.: v. d.lgs. n. 104/2010) per una rinnovata e completa pronuncia (onde rispettare il principio del doppio grado nel giudizio amministrativo).

La Regione Marche appellata si costituiva in giudizio e resisteva al gravame, anche con apposita memoria conclusiva, richiamante giurisprudenza sfavorevole all’appellante (cfr. C.S., sezione V, dec. n. 4073/2009).

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è fondato e va accolto.

I) – In primo luogo va affrontata la questione relativa alla dedotta irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio per tardività.

Indubbiamente, l’eccezione di tardività del deposito del ricorso introduttivo è in realtà una mera difesa, mediante la quale la parte sollecita una verifica che il giudice può eseguire d’ufficio sia in primo grado sia in appello (tranne il caso che la questione sia stata espressamente esaminata e risolta dal primo giudice); di conseguenza, quando non sia già intervenuta una decisione espressa sul punto, la questione può essere dedotta per la prima volta in appello senza bisogno di particolari formalità e senza che possa essere opposto il divieto stabilito dall’art. 345, c.p.c. (cfr. C.S., sez. IV, dec. 09102002 n. 5363).

Nella specie, tuttavia, vi è una statuizione espressa del giudice di primo grado in merito alla intempestività del ricorso originario, onde la presenza nell’atto di appello di uno specifico motivo di impugnazione impedisce il formarsi di qualsiasi giudicato interno sulla questione dell’irricevibilità ed impone una valutazione dell’eccezione avanzata nel corso del giudizio di secondo grado.

In tale prospettiva, ed in assenza di una lesività sostanziale ed irreversibile (non riscontrabile finché perduri il potere di autotutela esercitabile da parte della p.a.), non vi è motivo per aderire alla tesi più restrittiva (nella specie, favorita dai primi giudici), tanto più in presenza di una clausola del bando che faceva decorrere ogni termine impugnatorio dalla data di pubblicazione dei risultati concorsuali, ottica cui non si può che guardare con favore (in una visione di giustizia sostanziale), fermo restando che non si tratta, dunque, di errore scusabile, ma solo di una non condivisibile ottica privilegiata dal Tribunale amministrativo territoriale, che va, quindi, corretta in secondo grado, ritenendo tempestivo e ricevibile il gravame originario: il che impone di vagliarne le censure di merito.

II) – Al riguardo, l’attuale appellante deduceva la violazione dell’art. 9, comma 2, lett. a), dell’art. 12, comma 1, e 14, commi 1 e 2, d.P.R. n. 487/1994, modif. artt. 9 e 10, d.P.R. n. 693/1996; dell’art. 1, comma 1, lett. a), legge reg. Marche n. 35/1998; dell’art. 2, comma 5, classe D – lett. d) /2, d.P.G.r. n. 30/1991; dell’art. 2, comma 2, lett. b), bando di concorso; dell’art. 97, Cost.; eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, vizio procedimentale e difetto di motivazione quanto alla nomina dei componenti la commissione esaminatrice, presieduta da un libero professionista (invece che da un magistrato o avvocato dello Stato o dirigente generale di p.a. o docente universitario) e composta da un altro libero professionista e da una ricercatrice (invece che da pubblici funzionari, evidentemente esperti nelle materie giuridicoamministrative), tra l’altro, senza predisporre i necessari criteri selettivi di massima, in base ai quali valutare i candidati: donde il viziato apprezzamento insufficiente della prova scritta dell’attuale appellante; la mancata attribuzione di un punto per la conseguita sua abilitazione alla professione di geologo, con iscrizione al relativo albo; soprattutto, la violazione del principio di anonimato e segretezza, dovuta alla predisposizione di un procedimento idoneo a permettere d’individuare l’identità di ciascuno dei non molti candidati (a nulla rilevando che ciò possa non essere concretamente avvenuto nella specie), secondo un ordine di consegna degli elaborati registrati con criterio alfanumerico; l’ammissione al concorso del candidato risultato poi vincitore, all’epoca privo del prescritto requisito dei cinque anni di specifico esercizio professionale, con iscrizione nel relativo albo.

Tanto basta a far accogliere l’appello, con riforma dell’impugnata sentenza, accoglimento del ricorso di prime cure ed annullamento degli atti ivi gravati, fatti salvi quelli ulteriori della p.a., che li emanerà nel pieno rispetto dei princìpi di diritto qui enunciati, mentre le alterne vicende processuali giustificano un’integrale compensazione delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, accoglie l’appello r.g.n. 7949/2007, riforma l’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di prima istanza ed annulla gli atti ivi impugnati.

Spese ed onorari del doppio grado di giudizio compensati.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *