Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-06-2011) 06-07-2011, n. 26351

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Cagliari rigettava l’appello presentato da M.W. avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in quanto le specifiche modalità del fatto e la gravita dei reati, per la micidialità delle armi detenute, individuavano una particolare pericolosità del soggetto, anche tenuto conto del fatto che non aveva manifestato alcun ravvedimento.

La custodia in carcere era l’unica misura che garantiva dal pericolo che continuasse a trafficare in armi con ambienti malavitosi e dal pericolo di fuga, tenuto conto dei precedenti per evasione.

Avverso la decisione presentava ricorso l’imputato e deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in quanto non vi erano state altre istanze del medesimo tenore, non aveva gravi precedenti ed inoltre erano passati circa 3 anni e mezzo dal fatto.

La corte ritiene che il ricorso sia inammissibile in quanto si limita a reiterare le medesime questioni già sollevate con i motivi di appello senza tenere conto delle adeguate e congrue risposte contenute nell’atto impugnato. Infatti il tribunale ha evidenziato come sussistesse il concreto pericolo di reiterazione per la gravita del fatto e la personalità del prevenuto e come la misura della custodia in carcere fosse l’unica possibile tenuto conto delle precedenti evasioni e del fatto che non aveva ripudiato i contatti con l’ambiente del traffico di armi, ragion per cui il decorso del tempo non era elementi sintomatico della perdita di attualità della pericolosità.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. E della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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