Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-06-2011) 06-07-2011, n. 26350

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da L.A. di applicazione della disciplina del reato continuato in quanto i reati risultavano commessi in tempi diversi e lontani tra loro, non veniva evidenziata alcuna ragione che consentisse di ritenere l’unitarietà del disegno criminoso e sì trattava di singoli episodi aventi carattere occasionale.

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato deducendo mancanza di motivazione in quanto i due reati in materia di violazione della legge sulla immigrazione erano stati commessi a distanza di pochi giorni mentre quelli per furto erano in un periodo in cui il soggetto era tossicodipendente come emergeva dal fatto che vi erano condanne per violazione della legge sugli stupefacenti.

La Corte ritiene che l’ordinanza debba essere annullata con rinvio limitatamente alle due condanne per violazione della legge sulla immigrazione in quanto la decisione è frutto di un errore nell’individuazione delle sentenze e delle epoche di commissione dei reati. Deve invece essere rigettato in relazione alle restanti condanne per reati contro il patrimonio in quanto la motivazione appare del tutto congrua, mentre non può certo dedursi la tossicodipendenza dalla presenza di condanne per spaccio di stupefacenti.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai reati in materia di immigrazione e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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