Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-06-2011) 06-07-2011, n. 26346

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, pronunciandosi in sede di annullamento con rinvio accoglieva l’appello del P.M. e ripristinava la misura della custodia in carcere nei confronti di M.D.H. e C.A..

In accoglimento della decisione della Suprema Corte rilevava che effettivamente le dichiarazioni del collaboratore B.G. non erano utilizzabili qualora non fosse stato dato alcun avvertimento ai sensi dell’art. 64 c.p.p. in quanto tale avvertimento era obbligatorio anche nella fase delle indagini preliminari, però in ottemperanza a quanto richiesto dalla Suprema Corte esaminava anche gli altri motivi di ricorso del P.M. e rilevava che tali avvertimenti erano stati dati sia nel verbale illustrativo della collaborazione sia in un successivo interrogatorio per cui il ricorso del P.M. poteva essere accolto non più per la motivazione censurata dalla Cassazione, ma per il fatto che tali avvertimenti erano stati dati in precedenza e valevano anche per gli interrogatori ritenuti inutilizzabili.

Avverso la decisione presentavano ricorso i due indagati e deducevano, con due atti di ricorso distinti, violazione di legge in relazione all’art. 627 c.p.p. e mancanza di motivazione in quanto la Corte di cassazione aveva dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni di B. e pertanto il tribunale non poteva prenderle in considerazione e porre a fondamento della decisione quelle dichiarazioni, doveva nel giudizio di rinvio verificare se vi erano altri gravi indizi da porre a base della misura ed invece aveva violato la decisione della corte ed aveva riconsiderato utilizzabili quelle dichiarazioni. La Corte ritiene che i ricorsi debbano essere rigettati in quanto denunciano una violazione dell’art. 627 c.p.p. inesistente, visto che l’annullamento della precedente decisione era avvenuto in quanto il tribunale del riesame aveva omesso ogni considerazione dei motivi di impugnazione del P.M ed aveva affermato che le dichiarazioni di B. erano utilizzabili in quanto egli aveva assunto la veste di testimone e quindi nessun avviso doveva essere a lui rivolto ai sensi dell’art. 64 c.p.p.. L’annullamento con rinvio era stato disposto per l’illegittimità di questa statuizione, l’unica su cui si era fondata la decisione impugnata, con la conseguenza che il rinvio era stato disposto anche per pronunciarsi sulle deduzioni contenute negli originari motivi di appello; in essi il P.M. aveva rilevato come gli avvertimenti di cui all’art. 64 c.p.p. erano stati inseriti nel verbale illustrativo della collaborazione e quindi, a seguito dell’accertamento positivo effettuato dal tribunale del riesame in sede di rinvio, quelle dichiarazioni erano state ritenute utilizzabili sulla base di questo nuovo elemento (Sez. 1, 13 novembre 2002 n. 41028, rv. 222713; Sez. 5, 22 aprile 2004 n. 36436, rv. 230341).

Nei motivi di ricorso non si fa alcun cenno a questa parte della nuova motivazione, nè alla circostanza che la decisione di annullamento con rinvio aveva denunciato l’omesso esame dei motivi del P.M., e pertanto gli stessi denunciano una violazione di legge inesistente. I ricorrenti debbono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Si provveda ai sensi dell’art. 28 reg. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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