Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-06-2011) 06-07-2011, n. 26345 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Tribunale del riesame di Napoli dichiarava inammissibile l’appello presentato da B.G. contro il rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo in quanto come terzo estraneo al processo penale poteva stare in giudizio solo col patrocinio di un difensore munito di procura speciale, mentre agli atti non vi era traccia di tale procura.

Avverso la decisione presentava ricorso il B. osservando che contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza egli aveva nominato il difensore e gli aveva conferito procura speciale sia per chiedere il dissequestro dei beni a lui intestati sia per presentare ricorso ai sensi dell’art. 322 c.p.p.; il fatto che tale atto non fosse stato allegato al ricorso al tribunale del riesame non era addebitarle al ricorrente e comunque era preciso dovere del tribunale acquisire ogni utile notizia in proposito. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e l’ordinanza annullata senza rinvio con restituzione degli atti affinchè il tribunale si pronunci nel merito della istanza. Dagli atti allegati emerge che la procura speciale era stata inserita in calce alla istanza di dissequestro ed aveva ad oggetto anche la facoltà di presentare ricorso ai sensi dell’art. 322 c.p.p. e quindi doveva essere trasmessa al tribunale del riesame; comunque quest’ultimo aveva l’obbligo di verificare se era stata presentata.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del riesame di Napoli per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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