Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-06-2011) 06-07-2011, n. 26343

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Messina concedeva a T.P. la misura degli arresti domiciliari in comunità osservando che dopo la condanna di primo grado le esigenze cautelari potevano essere salvaguardate ugualmente con la detta misura in quanto trattavasi di soggetto incensurato, per il quale il rischio di reiterazione ben poteva essere salvaguardato con detta misura. Avverso la decisione presentava ricorso il P.M. denunciando la mancanza di motivazione visto che la modifica della misura era avvenuta solo sulla base del decorso del tempo e senza tenere conto del fatto che era imputato del reato di cui all’art. 416 bis c.p. per il quale operava la presunzione di pericolosità che imponeva l’applicazione della misura della custodia in carcere. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato in quanto l’ordinanza impugnata che doveva pronunciarsi solo sulla sussistenza delle esigenze cautelari dopo la condanna di primo grado ha rilevato che l’imputato era prevalentemente uno spacciatore di stupefacenti ed essendo incensurato la misura degli arresti domiciliari in comunità ben poteva salvaguardare il rischio di reiterazione di condotte simili.

Quanto alla preclusione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, essa opera qualora non emerga la rescissione dei legami con l’associazione di appartenenza e nel caso di specie tale giudizio appare implicitamente effettuato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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