Cons. Stato Sez. VI, Sent., 08-07-2011, n. 4125 Concorsi a cattedre universitarie Ricercatori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. per la Puglia respingeva i ricorsi (principale e per motivi aggiunti) proposti da V. A. M. avverso gli atti della procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientificodisciplinare IUS21 (diritto pubblico comparato), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento, bandita con decreto rettorale n. 514 del 28 febbraio 2008 (pubblicato nella G.U. n. 19 del 7 marzo 2008) per complessivi 19 posti di ricercatore universitario (tra cui n. 1 posto per il menzionato settore scientificodisciplinare). All’esito delle prove scritte era stata ammessa alla prova orale la sola candidata P. M., evocata in giudizio quale controinteressata.

2. Il T.A.R. adito dalla V., non ammessa alla prova orale, in relazione alle singole censure dedotte avverso gli atti della procedura provvedeva come segue:

(i) rilevava che la commissione di concorso era stata regolarmente autorizzata dal rettore a utilizzare, per le proprie riunioni, il mezzo telematico, ai sensi dell’art. 4, comma 12, d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117;

(ii) alla luce delle risultanze documentali, affermava l’osservanza della sostanziale collegialità delle operazioni e valutazioni della commissione;

(iii) riteneva irrilevanti l’uso di un’utenza telefonica non riferibile al responsabile del procedimento, la presenza del prof. C. a Lecce (presso la sede dell’ateneo Salentino) anziché in Teramo (sua sede di servizio) in occasione dello svolgimento delle operazioni preliminari della commissione, nonché il trasferimento del prof. Coccodoro all’Università del Salento dopo la conclusione dei lavori della commissione;

(iv) escludeva la natura perentoria del termine dilatorio di sette giorni tra pubblicazione dei criteri di massima per la valutazione e prosecuzione delle operazioni della commissione (ex art. 4, comma 1, d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117);

(v) escludeva il raggiungimento della prova in ordine ad asserite pressioni esercitate sui candidati per anticipare la data delle prove orali al fine di rispettare il termine di conclusione dei lavori della commissione;

(vi) affermava la correttezza della valutazione delle prove scritte, non espressa solo con giudizi numerici, ritenendo – a fronte dell’esito negativo delle prove scritte sostenute dalla ricorrente – l’irrilevanza di ogni questione attinente la valutazione dei titoli.

Il T.A.R. condannava, infine, la ricorrente a rifondere alle controparti (università e controinteressata) le spese di causa.

3. Avverso tale sentenza interponeva appello la ricorrente soccombente, sostanzialmente riproponendo i motivi di ricorso di primo grado, seppur adattati all’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza.

4. Si costituivano sia l’appellata Amministrazione universitaria, sia l’appellata controinteressata P. M., contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.

5. All’udienza pubblica del 10 maggio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

6. L’appello è infondato.

6.1. Correttamente il T.A.R. ha disatteso la censura d’invalidità della seduta d’insediamento della commissione (costituita dai professori L. M. e E. C. e dalla ricercatrice dott.ssa M. C.), di cui al verbale n. 1 del 7 ottobre 2009, in quanto la riunione – in virtù di autorizzazione rilasciata dal rettore con nota prot. n. 39372/VII/1 del 2 ottobre 2009 – si è svolta con modalità telematiche con la partecipazione di tutti e tre i commissari, come evincibile dal fax contenente il verbale della seduta, firmata dalla componente dott.ssa C. con allegate dichiarazioni d’insussistenza di situazioni d’incompatibilità ex artt. 51 e 52 c.p.c., inviato tra le ore 12.32 e le ore 12.33 del 7 ottobre 2009 dal dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Torino (sede di servizio della dott.ssa C.) al numero di fax intestato all’Università del Salento e indicato dal componente prof. M. nella email delle ore 11.20 del 7 ottobre 2009 come numero di recapito, mentre gli altri due commissari erano fisicamente riuniti presso l’Università del Salento ivi sottoscrivendo il relativo verbale (v. documentazione in atti). In tal modo il verbale risulta essere stato sottoscritto regolarmente – seppure in tempi sfasati e su supporti documentali separati, attese le modalità telematiche di svolgimento della seduta (con invio tramite posta elettronica e ritrasmissione a mezzo fax), che per definizione impedivano la firma contestuale di un unico originale – da tutti i commissari. La chiusura della riunione alle ore 12.30, attestata nel verbale, è, peraltro, pienamente compatibile con l’orario d’invio del fax da parte della componente dott.ssa C., dovendosi il divario di pochi minuti ricondurre al tempo fisico occorrente per la sottoscrizione e la ritrasmissione del documento dalla sede di servizio in Torino all’Università del Salento.

Ritiene il collegio che con ciò sia stato osservato il disposto dell’art. 4, comma 12, d.P.R. n. 117/2000, secondo cui le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del rettore, richiedendo la norma che sia salvaguardata la collegialità, ma non anche la contestualità, né specificando la stessa la tipologia degli strumenti informatici. Reputa, in particolare il collegio che, per lo svolgimento delle attività preparatorie della commissione, la collegialità non implichi necessariamente contestualità di presenza, fisica oppure a distanza mediante mezzi telematici (ad es., videoconferenza), trattandosi di svolgere compiti in cui non è indispensabile un confronto contestuale, mentre la contestualità dell’attività della commissione deve ritenersi necessaria per l’attività di giudizio in senso stretto, ossia l’attività di esame e valutazione dei singoli candidati (v. in tal senso, in fattispecie analoga, C.d.S., Sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4708).

Nel caso di specie, nella seduta del 7 ottobre 2010 la commissione si è limitata a verificare l’assenza di situazioni d’incompatibilità in capo ai propri componenti, a determinare i criteri di massima per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, delle prove scritte e orali, a fissare i punteggi massimi conseguibili in relazione ai vari criteri e subcriteri di valutazione, e a stabilire il calendario delle prove scritte e orali, dunque a porre in essere attività preparatorie per le quali non era necessaria la contestualità della delibera collegiale.

La previsione contenuta nel verbale, secondo la quale quest’ultimo sarebbe stato ratificato dai membri della commissione in occasione della seduta successiva, fissata al 12 novembre 2009 (per lo svolgimento della prima prova scritta), non è minimamente idonea a incidere in modo viziante sul verbale medesimo e/o a condizionarne l’efficacia, essendosi lo stesso – per quanto sopra esposto – formato in modo del tutto legittimo, e dovendosi la menzionata previsione ricondurre semplicemente a un eccesso di cautela dei commissari.

Le successive operazioni di valutazione dei candidati risultano invece essere state effettuate presso la sede dell’Università del Salento, con la contemporanea presenza di tutti i commissari.

I correlativi motivi di gravame sono pertanto destituiti di fondamento.

6.2. A ragione il T.A.R. ha, poi, ritenuto irrilevante la circostanza, che il prof. C., anziché dalla sua sede di servizio presso l’Università di Teramo, avesse partecipato alla riunione del 7 ottobre 2009 presso la sede dell’Università del Salento. Infatti, autorizzato regolarmente lo svolgimento telematico della seduta d’insediamento, i commissari, in assenza di prescrizione contraria (di rango regolamentare o normativo), potevano partecipare alla riunione da qualsiasi postazione telematica, a prescindere dal rilievo che la presenza del prof. C. presso la sede dell’Università del Salento (che ha bandito il concorso) garantiva la contestualità fisica del suo operato con quello del commissario prof. M., in tal modo comportando una semplificazione dello svolgimento delle operazioni della commissione (residuando la necessità di un collegamento per via telematica con la sola componente dott.ssa C.), senza inficiarne la trasparenza.

L’avvenuto trasferimento del componente prof. C. all’ateneo del Salento dopo la conclusione della procedura esclude di per sé ogni sua incompatibilità nel corso della stessa, allorché era ancora in servizio presso l’università di Teramo.

Ne deriva che anche le censure al riguardo svolte sono prive di fondamento.

6.3. Alcuna rilevanza viziante può attribuirsi alla trasmissione del verbale del 7 ottobre 2009 (con rispettivi allegati), sottoscritto dalla dott.ssa C., a utenza di fax diversa da quella del responsabile unico del procedimento (nominato nella persona del preposto all’ufficio reclutamento presso l’Università del Salento), essendo unicamente rilevante che la comunicazione sia pervenuta a utenza interna all’ateneo, in tal modo giungendo nella sfera legale di conoscenza sia degli altri commissari ivi riuniti, sia dell’amministrazione universitaria. Considerazioni sostanzialmente identiche valgono a superare la censura relativa all’utilizzazione, da parte dei commissari, di indirizzi di posta elettronica personali, anziché istituzionali, nelle comunicazioni relative alla seduta d’insediamento.

6.4. La sopra evidenziata legittimità ed efficacia del verbale della seduta d’insediamento del 7 ottobre 2009 – pubblicato online in data 13 ottobre 2009 – toglie ogni fondamento alla doglianza d’inosservanza del termine di sette giorni tra pubblicazione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati e la prosecuzione delle operazioni della commissione (di cui all’art. 4, comma 1, d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117), presupponente l’inefficacia del verbale prima della ratifica operata nella seduta del 12 novembre 2009, per la ragioni sopra esposte invece da ritenersi valido ed efficace sin dalla sua adozione, sicché il termine in esame risulta ampiamente osservato.

6.5. Quanto, poi, alla lamentata violazione del termine finale della procedura valutativa – di quattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della commissione (ex art. 8 del bando in relazione all’art. 4, comma 11, d.P.R. n. 177/2000), nella specie avvenuta il 14 luglio 2009, mentre i lavori della commissione si sono conclusi il 4 dicembre 2009 -, si osserva che costituisce ormai ius receptum di questo Consiglio che non si tratta di termine perentorio inficiante la validità della procedura con sequela di illegittimità dei relativi atti, bensì di semplice termine ordinatorio comportante la mera irregolarità della procedura, in quanto per principio generale l’esercizio dell’azione amministrativa, in difetto di espressa previsione di perentorietà o decadenza, è scandito da termini ordinatori, alla cui violazione possono conseguire effetti di altro genere (ad es., responsabilità disciplinari, penali, contabili, risarcitori per danni da ritardo, in presenza dei relativi presupposti), diversi da quelli di illegittimità e di annullamento degli atti medesimi (v. in tal senso, ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4708).

Del pari privo di consistenza è il motivo di eccesso di potere per un’adombrata pressione esercitata sui candidati per la concentrazione della data di svolgimento delle prove orali con quella delle prove scritte, essendo tale assunto sfornito di qualunque elemento di prova e risultando esso per contro smentito dalla circostanza che il calendario delle prove scritte (fissate per i giorni 12 e 13 novembre 2011) e orali (fissate al giorno 4 dicembre 2011) era stato stabilito sin dalla riunione d’insediamento (v. verbale del 7 ottobre 2009) e in seguito, di fatto, osservato.

6.6. Quanto all’attività di valutazione svolta dalla commissione, si premette che secondo la previsione del bando l’ammissione alla prova orale era subordinata al conseguimento da parte dei candidati, in ciascuna delle due prove scritte, di un punteggio di almeno 7/10, nella specie superato dalla sola candidata P. M., mentre l’odierna appellante, non avendo conseguito tale punteggio, non vi era stata ammessa.

Orbene, dalla lettura del verbale n. 5 del 13 novembre 2009 risulta che la commissione, lungi dal limitarsi all’attribuzione di un mero punteggio numerico alle singole prove scritte di ciascun candidato, ha espresso articolati giudizi, individuali e collettivi, sui singoli elaborati, dai quali emerge la chiara, concorde e motivata valutazione univocamente negativa della prima prova scritta della candidata odierna appellante, conducente all’attribuzione di un punteggio di 05/20, inferiore a quello richiesto per l’ammissione alla prova orale.

Pur essendo le valutazioni tecnicodiscrezionali espresse dalle commissioni d’esame nell’ambito delle procedure comparative per l’accesso ai posti di ricercatore e professore universitario in via di principio sindacabili in sede giudiziale – nel senso che il sindacato giurisdizionale può svolgersi anche con la verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla commissione esaminatrice rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati, con la precisazione che resta comunque fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, poiché altrimenti all’apprezzamento opinabile dell’Amministrazione sostituirebbe quello proprio e altrettanto opinabile (v., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 694; C.d.S., Sez. VI, 4 settembre 2007, n. 4635; Sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6201) -, nel caso di specie le censure d’incongruità e insufficienza motivazionale dedotte dall’odierna appellante non possono trovare accoglimento alla luce del vaglio concreto dell’operato della commissione. Infatti, dall’esame dei giudizi esternati dalla commissione nel citato verbale n. 5 non emergono vizi di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, né elementi tali da far ritenere che sia stato superato l’ambito di opinabilità secondo i correnti criteri tecnicoscientifici, trattandosi di giudizi analiticamente motivati, espressi in applicazione di criteri congruenti, ciascuno coerente nel proprio interno e rispetto agli altri giudizi individuali, nonché rispetto ai giudizi collegiali e finale, oltreché rispettosi dei margini di opinabilità/plausibilità propri di valutazioni connotate da ampia discrezionalità tecnica, quali quelle in esame.

In particolare, il giudizio negativo espresso dalla commissione sull’elaborato scritto dell’odierna appellante – elaborato, intitolato "Rapporto tra interpretazione e comparazione" – risulta, per quanto qui interessa, motivato dalla mancanza di chiarezza ed efficacia espositiva dei concetti acquisiti "forse non del tutto metabolizzati", dall’uso impreciso e confuso "di taluni elementi fondanti il diritto e la sua teoria", da "errori significativi di storia costituzionale" e dall’uso improprio dello strumentario concettuale proprio del settore scientifico in esame, e trova un suo riscontro oggettivo nella semplice lettura del compito consegnato dalla candidata (acquisito agli atti processuali), sottraendosi, per quanto sopra detto, alle censure di merito al riguardo dedotte dall’odierna appellante.

6.7. Come, infine, condivisibilmente rilevato nell’impugnata sentenza, la riscontrata legittimità della valutazione negativa della prova scritta e della conseguente mancata ammissione alla prova orale (in conformità alle previsioni del bando) assorbe i motivi di censura articolati ad impugnazione della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e il collegato motivo di asserita violazione della raccomandazione della Commissione dell’Unione Europea dell’11 marzo 2005 recante "Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori" (in G.U. UE n. 75/67 del 22 marzo 2005), recepito dalla delibera del senato accademico n. 81 del 19 febbraio 2008.

6.8. Per le esposte ragioni, l’appello è da respingere, con assorbimento di ogni altra questione versata in giudizio, irrilevante ai fini decisori.

7. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado interamente compensate fra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; dichiara le spese del grado interamente compensate fra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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