Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-06-2011) 06-07-2011, n. 26388 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio di alcuni manufatti emesso dal P.M. presso il medesimo Tribunale in data 24.9.2010 nei confronti di S. F. in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44.

L’ordinanza ha rigettato i motivi di gravame, con i quali l’istante per il riesame aveva dedotto la insussistenza dell’ipotesi accusatoria e la prescrizione dei reati oggetto di indagine, osservando, in sintesi, che il giudice del riesame deve accertare l’astratta configurabilità dell’illecito e che l’assunto della già verificatasi prescrizione dei reati risulta in contrasto con le considerazioni svolte dal tecnico comunale nella relazione in data 4.10.2010, nella quale ha affermato che la autorizzazione al completamento delle opere è stata rilasciata solo il 18 giugno 2007.

Sul punto il Tribunale del riesame ha rilevato che le diverse conclusioni del consulente di parte non sono idonee a inficiare le ragioni per le quali è stata adottata la misura cautelare finalizzata proprio al compiuto accertamento di merito sul punto e che nel caso gli assunti del Responsabile dell’Ufficio Tecnico dovessero trovare conferma i reati configurabili non sarebbero limitati agli abusi edilizi.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagata, che la denuncia per violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, art. 335 c.p.p., comma 2, art. 324 c.p.p. e art. 329 c.p.p., comma 9, art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 111 Cost., comma 6.

Si osserva che la GG.FF. aveva proceduto al sequestro probatorio in danno della S. di vari immobili e di una piscina.

Con la richiesta di riesame era stato dedotto, sulla base di documentazione amministrativa e della aerofotogrammetria del 1997, che l’immobile contrassegnato con la lettera A, costituito da un trullo, ed il fabbricato contrassegnato con la lettera B risalivano ad epoca antecedente al 1967, sicchè, con riferimento agli stessi, non era ipotizzabile alcun reato; che per gli immobili indicati con le lettere C) D) ed E) e la piscina gli eventuali reati edilizi erano estinti per prescrizione come poteva pacificamente evincersi dalle domande di condono edilizio n. 29/2004 e 30/2004 presentate al Comune di Mordano di Leuca il 10.12.2004.

Si deduce, quindi, in sintesi, che il tribunale del riesame ha omesso di valutare la documentazione prodotta dalla ricorrente e ciò con particolare riferimento a quella afferente agli immobili contrassegnati con le lettere A) e B) che erano stati realizzati prima del 1967 e non avevano mai formato oggetto di attività edilizia.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

E’ noto che i provvedimenti in materia di misure cautelari reali possono essere impugnati solo per violazione di legge ex art. 325 c.p.p., comma 1.

Integra, però, l’ipotesi della violazione di legge la carenza assoluta di motivazione, ai sensi dell’art. 125 c.p.p., comma 3, dell’ordinanza impugnata, che deve ravvisarsi allorchè il giudice del riesame abbia totalmente ignorato produzioni documentali e deduzioni dell’istante, che appaiono rilevanti ai fini della configurabilità del reato o della esistenza delle esigenze cautelari, (sez. un. 29.5.2008 n. 25932, Ivanov, RV 239692).

Orbene, nel caso in esame, emerge dalla richiesta di riesame che effettivamente la ricorrente aveva dedotto, con specifico riferimento agli immobili di cui alle lettere A) e B), che si trattava di trulli risalenti ad epoca remota (ante 1967); che tale assunto risultava provato dai rilievi fotografici trasmessi al Comune di Marciano, oltre che da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, e che i predetti trulli non erano stati oggetto di interventi edilizi.

Orbene, l’ordinanza ha totalmente ignorato le specifiche deduzioni in ordine ai predetti immobili con la conseguente configurabilità del denunciato vizio di legittimità.

Relativamente agli altri manufatti la contestazione della ricorrente è di natura esclusivamente fattuale, mentre il Tribunale del riesame ha dato atto di avere esaminato le risultanze probatorie indicate dalla pubblica accusa e la produzione difensiva della ricorrente, rilevando correttamente che sul punto dell’epoca di realizzazione degli eventuali abusi edilizi occorre un accertamento di merito.

L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio limitatamente agli immobili di cui alle lettere citate, mentre il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce limitatamente agli immobili di cui alle lettere A) e B).

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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