Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-06-2011) 06-07-2011, n. 26385 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello proposto da S.N. avverso l’ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 6.7.2010, con la quale era stata respinta la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, applicata allo S. quale indagato del reato di cui agli art. 110, 81 cpv. e 513 bis c.p. e al D.L. n. 152 del 1991, art. 7. L’imputazione di cui agli articoli citati era stata formulata nei confronti dell’indagato per avere agito in concorso con numerose altre persone, quale referente del sodalizio mafioso "Ercolano Santapaola", operante a Catania e zone limitrofe, unitamente ad altro sodalizio mafioso e ad esponenti del cosiddetto clan dei Casalesi, operante in Campania, per condizionare le attività di trasporto su gomma tra i mercati ortofrutticoli all’ingrosso della Sicilia e quelli delle Province di Napoli, Caserta e Latina, assoggettando le attività di accesso, carico e scarico dei prodotti ortofrutticoli alle regole monopolistiche fissate dalle indicate organizzazioni criminali.

Secondo l’ipotesi dell’accusa, i citati sodalizi mafiosi avrebbero raggiunto un accordo per imporre quale unica azienda operante nel settore del trasporto ortofrutticolo tra la Sicilia, la Campania ed il basso Lazio la ditta "Paganese Trasporti s.n.c." ovvero altre ditte designate dalla Paganese.

In estrema sintesi, con riferimento alla istanza dell’indagato l’ordinanza ha estesamente riportato le risultanze indiziarie, costituite da dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, da intercettazioni ambientali e telefoniche sulle quali si era formato il cosiddetto giudicato cautelare relativo alla misura custodiate applicata allo S..

Il Tribunale della libertà ha, poi, escluso che gli elementi nuovi addotti a sostegno della richiesta di revoca della misura cautelare, costituiti dal provvedimento con il quale lo stesso Tribunale della libertà aveva disposto la scarcerazione dei coindagati F. O. e E.V., nonchè le informazioni assunte dal difensore dello S. ex art. 391 c.p.p. fossero idonei a scalfire il quadro indiziario a carico dell’indagato.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dello S., che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Si deduce che il Tribunale della libertà, dopo avere riportato integralmente il contenuto delle precedenti statuizioni, ha illogicamente sminuito il valore degli elementi nuovi addotti dalla difesa dell’indagato.

In particolare, si sostiene che l’ordinanza risulta illogica con riferimento alla portata del provvedimento che ha revocato la misura cautelare nei confronti del F., attribuendo ad esso un significato individualizzante, mentre detto provvedimento risulta fondato su considerazioni in diritto destinate ad escludere la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato (art. 513 bis c.p.), sicchè si palesa illogica l’affermazione secondo la quale l’ordinanza emessa nei confronti del F. non esplica alcun effetto sulla posizione dello S..

Sul punto si osserva che il Tribunale ha illogicamente continuato ad attribuire valore indiziario al contenuto delle conversazioni tra presenti intercettate che erano state poste a fondamento anche della misura a carico del F., poi revocata.

Si denuncia, infine, totale mancanza di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze delle indagini difensive con riferimento alle dichiarazioni rese da A.E., ossia da colui che secondo la pubblica accusa sarebbe stato contattato dallo S. proprio al fine di costringerlo a cambiare ditta di autotrasporti.

Analogamente l’ordinanza ha omesso di valutare le dichiarazioni rese al difensore da B.R. e, cioè, da colui che accompagnò lo S. presso la ditta "Funghidea".

Il ricorso non è fondato.

Il Tribunale del riesame ha puntualmente osservato che si è formato il giudicato cautelare in ordine alla valutazione delle risultanze delle indagini nei confronti dello S., estesamente riportate nel provvedimento impugnato, ed alla conseguente sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, sicchè si palesa evidente che non può costituire fatto nuovo, idoneo a inficiare il predetto giudicato cautelare, una diversa valutazione delle medesime risultanze da parte di altro organo giudicante ancora in sede di riesame e, peraltro, afferenti ad un soggetto diverso dall’indagato.

L’ordinanza impugnata, inoltre, ha rilevato che il provvedimento citato dal ricorrente non mette in dubbio la fondatezza del costrutto accusatorio nel suo complesso, ma solo il coinvolgimento dell’indagato F. nelle condotte criminose attribuitegli ovvero esclude la sussistenza dei gravi indizi a carico di detto indagato in relazione a tali condotte.

Quanto alle informazioni assunte dalla difesa dell’indagato, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.p., le stesse sono state puntualmente prese in esame dall’ordinanza impugnata, nel loro complesso e con particolare riferimento a quelle rese da B.R..

Il Tribunale della libertà, però, ne ha svalutato la rilevanza e la idoneità ad inficiare il quadro indiziario, osservando che le stesse provengono da soggetti che risultano in genere essere stati vittime delle condotte criminose e che "è inconfutabile che nessuno dei soggetti vittima di imposizione abbia in qualche modo denunciato le minacce subite", con valutazione di merito, immune da vizi logici, che, perciò, si sottrae al sindacato in sede di legittimità.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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