Cons. Stato Sez. VI, Sent., 08-07-2011, n. 4114 Ricercatori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La signora D. C., odierna appellata, con due ricorsi al Tar della Toscana impugnava i provvedimenti conclusivi del concorso a un posto di ricercatore universitario per il gruppo E07X facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Siena.

2. Il Tar, con la sentenza in epigrafe (27 giugno 2006, n. 2919), riuniti i due ricorsi, li accoglieva, ritenendo fondata e assorbente la censura di violazione dell’art. 11, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, sotto il profilo che prima del’inizio delle prove concorsuali i componenti, presa visione dell’elenco dei partecipanti, avevano dichiarato l’insussistenza di vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado, anziché dichiarate l’assenza di qualsivoglia causa di astensione o ricusazione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.

3. Ha proposto appello l’Università di Siena, ritualmente e tempestivamente notificato e depositato.

3.1. La controparte non si è costituita in appello.

4. Con l’atto di appello si lamenta che:

– la dichiarazione dei commissari, anche se incompleta, non inficerebbe la procedura, non sussistendo in concreto cause di incompatibilità;

– in particolare sarebbe infondato il secondo motivo dei ricorsi di primo grado, assorbito dal Tar, in quanto il giudizio scientifico positivo espresso da un commissario nei confronti della candidata vincitrice, come anche la collaborazione scientifica tra uno dei commissari e la candidata vincitrice, non sono di per sé causa di astensione o ricusazione.

5. La Sezione, con ordinanza 24 ottobre 2006 n. 5566, ha sospeso l’esecutività della sentenza.

6. L’appello è fondato.

6.1. Nel corso del procedimento, effettivamente è stato commesso un vizio formale afferente la dichiarazione dei commissari, i quali, anziché dichiarare l’assenza di qualsivoglia causa di astensione o ricusazione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c., hanno dichiarato solo di non essere legati da rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado con alcuno dei candidati.

Si è trattato però di un vizio meramente formale, inidoneo a inficiare il risultato finale del procedimento (art. 21octies, co. 2), atteso che in concreto non sussistevano cause di astensione o ricusazione.

6.2. Né costituiva causa di astensione o ricusazione del prof. Tagliamonte la circostanza che egli, prima di essere nominato commissario (nomina avvenuta il 31 ottobre 1996), aveva espresso un giudizio scientifico lusinghiero sulla candidata Gambarana (in data 7 giugno 1996), poi risultava vincitrice.

La lettera indirizzata "a chi di competenza", non è stata specificamente rivolta alla commissione di concorso, ma era una lettera di referenze che non comporta incompatibilità con la procedura concorsuale.

Né rilevava la collaborazione scientifica tra i due predetti, atteso che per costante giurisprudenza di questo Consesso la collaborazione scientifica tra un commissario e un candidato non è di per sé causa di incompatibilità, salvo il caso di coinvolgimenti personali particolarmente intensi (Cons. St., sez. VI, 24 maggio 2006 n. 3087), ovvero il caso di una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario (Cons. St., sez. IV, 8 maggio 2001 n. 2589), elementi di fatto, questi, che non risultano né comprovati né dedotti nel caso di specie.

7. In conclusione l’appello va accolto, sicché, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado va respinto.

Le spese di lite possono tuttavia essere compensate in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 8141 del 2006, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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