Cons. Stato Sez. VI, Sent., 08-07-2011, n. 4110

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria del 21 ottobre 1999 il Signor C. G. impugnava l’ordinanza di sgombero n. 20 del 2 giugno 1999 con la quale la Capitaneria di porto del Compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina ordinava la riduzione in pristino di una zona demaniale marittima di 141 mq, occupata senza titolo in località Santa Maria del Mare.

Tale provvedimento veniva ritenuto illegittimo in quanto non rivolto a tutti i soggetti legittimati, ma solo al C. e non alla di lui moglie, comproprietaria del bene confinante con l’area occupata; ancora, sosteneva il ricorrente che la delimitazione dell’area demaniale fosse stata effettuata in assenza di contraddittorio con gli interessati; e che, da ultimo, il provvedimento era carente di idonea motivazione in quanto la delimitazione della zona demaniale era stata effettuata con l’uso di una rollina metrica e non con più moderni strumenti di misurazione.

2. Con sentenza del 25 ottobre 2005 n. 1627 il Tribunale amministrativo per la Calabria accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento. Il giudice assumeva che l’Amministrazione avrebbe dovuto dare avvio al procedimento di delimitazione, ai sensi dell’art. 32 del Codice della navigazione e dell’art. 58 del relativo Regolamento di attuazione, per addivenire ad una più attendibile individuazione del limite del demanio marittimo. Sarebbe stato necessario un contraddittorio con gli interessati, previsto dalla normativa richiamata, anche al fine di ovviare ad una documentazione tecnica ritenuta obsoleta (rilievi effettuati dall’UTE di Cosenza nel 1980) e dall’uso di strumenti di misurazione (la rollina metrica) non tecnologicamente adeguati.

Per tali motivi l’atto veniva ritenuto viziato da eccesso di potere e, pertanto, annullato.

3. Avverso tale decisione ricorrevano il Ministero dei trasporti e la Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina.

La causa veniva assunta in decisione presso la VI Sezione del Consiglio di Stato nella pubblica udienza del 31 maggio 2011.

Il ricorso merita di essere accolto.

L’Amministrazione già aveva eccepito, con memoria dell’aprile 2004, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Tale eccezione, implicitamente non accolta in primo grado, è stato dedotta nuovamente in appello.

L’eccezione è fondata. Nella specie, invero, il presente thema decidendum, comportando in sostanza l’accertamento dell’esatto confine demaniale (su cui poggia l’atto di autotutela demaniale in esame), si incentra sulla corretta qualificazione giuridica di una porzione di suolo, se demaniale ovvero se di proprietà privata (del ricorrente); e non già sul corretto uso di un potere discrezionale da parte dell’Amministrazione.

La controversia pertanto – per quanto formalmente incentrata sulla contestazione dell’ordinanza di sgombero e riduzione in pristino della Capitaneria di porto del Compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina – a ben vedere postula prima di tutto la corretta delimitazione del demanio marittimo e perciò verte su diritti soggettivi; e come tale compete, per ius receptum (cfr. Cons. Stato, VI, 24 settembre 2010, n. 7147; 9 novembre 2010, n. 7975) alla giurisdizione ordinaria.

Sussistono ragioni per la compensazione delle spese, legate all’oggetto della contesa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, annullando la sentenza di primo grado e dichiarando l’inammissibilità per difetto di giurisdizione dell’originario ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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