Cons. Stato Sez. VI, Sent., 08-07-2011, n. 4107 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La C. F. s.r.l., che opera nel settore della trasformazione dei fiori, presentava al Ministero per le politiche agricole, in data 16 febbraio 1998, domanda di ammissione ai contributi previsti dal Programma operativo multiregionale per gli anni 19961999.

Sottoposto insieme a quelli delle concorrenti all’esame di un Gruppo tecnico di valutazione, il progetto presentato veniva escluso con decreto 9 settembre 1998, che approvava la graduatoria dei progetti di massima ritenuti idonei al finanziamento.

Il progetto era escluso in quanto, a giudizio del Gruppo tecnico di valutazione, era ritenuto "non idoneo in quanto non raggiunge il punteggio minimo richiesto nell’ambito dei criteri di cui alla lettera b" (validità del progetto ai fini del miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della valorizzazione delle risorse ambientali).

1.1 Contro tale esclusione la Società proponeva ricorso al Tribunale amministrativo per la Liguria che, con sentenza 12 aprile 2000, n. 376, lo respingeva.

Risultava invece accolto l’appello rivolto dalla società al Consiglio di Stato avverso la decisione del giudice di primo grado (Cons. Stato, VI, 6 febbraio 2003, n. 601). Il Consiglio di Stato riconosceva fondata la censura formulata relativa alla erroneità della valutazione ed annullava il decreto del Ministero delle politiche agricole n. 5283 di approvazione della graduatoria dei progetti messi a contributo "nella parte in cui ha attribuito alla C. F. il punteggio denominato "basso"… anziché il punteggio "medio", e conseguentemente nella parte in cui ha ritenuto che il progetto non avesse superato il minimo richiesto".

Il Ministero delle politiche agricole non si atteneva però a tale pronuncia.

Con decreto direttoriale 30 luglio 2003 n. 3736/S la domanda della C. F. s.r.l.veniva infatti nuovamente esclusa dalla graduatoria dal ricostituito Gruppo tecnico di valutazione, il quale non riconosceva alla Società il punteggio "medio", così come statuito dal Consiglio di Stato, confermando il punteggio "basso", precedentemente attribuito e già censurato.

La Società C. F., ritenendo il provvedimento palesemente elusivo della citata sentenza n. 601/2003, proponeva ricorso per l’ottemperanza.

1.2 Con decisione 20 luglio 2004, n. 5251 questa VI Sezione del Consiglio di Stato accoglieva il ricorso in ottemperanza, statuendo che "il Ministero non poteva rimettere in discussione tale punteggio" ed assegnava all’Amministrazione sessanta giorni per provvedere.

Il Ministero veniva altresì condannato a rifondere le spese di giudizio.

Con decreto 20 ottobre 2004, n. 4627/S, il Ministero delle politiche agricole dava esecuzione alle due decisioni (601/2003 e 5251/2004) del Consiglio di Stato.

Il Gruppo tecnico di valutazione concludeva pertanto in data 14 ottobre 2004 per l’idoneità del progetto presentato ed il Ministero collocava quindi il progetto C. F. s.r.l. al sesto punto utile della graduatoria (approvata con decreto direttoriale 9 settembre 1998 n. 5283).

Sennonché con il medesimo atto il Ministero decretava che "ai sensi dell’articolo 2 del decreto direttoriale 5283 del 9 settembre 1998 non sarà richiesto il progetto esecutivo per il finanziamento, in quanto lo stanziamento previsto è esaurito ed il relativo programma operativo è stato chiuso fin dal giugno 2003".

2. Davanti a tale determinazione, la C. F. s.r.l. si rivolgeva al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria per ottenere, in parte qua, l’annullamento del provvedimento.

Sosteneva la Società ricorrente che il Ministero doveva chiederle, ora per allora, il progetto esecutivo al fine di dar seguito alla procedura di finanziamento, senza opporre la chiusura, in epoca successiva, del programma operativo e l’esaurimento dei fondi.

Riteneva altresì la società che, per difetto di istruttoria e travisamento, il Ministero non aveva dato sufficiente motivazione all’asserito esaurimento sia dei fondi comunitari che di quelli integrativi nazionali in relazione ai progetti di cui al bando. Veniva altresì avanzata domanda di risarcimento dei danni.

2.1 Il Tribunale amministrativo per la Liguria, con sentenza 15 giugno 2005, n. 909, accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento, ritenendo che "il giudicato formatosi sulla prima determinazione amministrativa e la decisione resa per l’ottemperanza dell’esito del primo giudizio comportano l’obbligo per l’Amministrazione di considerare ora per allora la situazione della Società interessata".

Sostiene ancora il Tribunale amministrativo che "l’inserimento in graduatoria della domanda dell’interessata è stato infine ottenuto e che esso comporta l’esame della situazione del procedimento nello stato in cui si trovava al momento della presentazione e dell’esame della domanda. Competerà al procedimento che si aprirà dopo questa pronuncia l’acquisizione di tutta la documentazione necessaria al fine di individuare la capienza effettiva dei fondi pubblici a cui l’interessata potrà attingere".

Veniva invece respinta, per mancanza di interesse attuale, la domanda di risarcimento danni.

3. Con appello notificato il 31 luglio 2006 il Ministero delle politiche agricole impugnava in appello al Consiglio di Stato la sentenza.

Con memoria depositata il 28 aprile 2011 per conto della Cesse F. s.r.l., gli avvocati Giovanni Gerbi e Giovanni Candido di Gioia comunicavano l’avvenuta liquidazione e il pagamento a favore della Società suddetta da parte del Ministero per le politiche agricole della somma di Euro 623.638,43, per la definizione dell’erogazione del contributo dovuto alla Società, ai sensi del Regolamento CE 951/97. Detto importo risultava "sostanzialmente" concordato con la società.

Chiedevano pertanto che l’appello avversario venisse dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere.

Nella pubblica udienza del 31 maggio 2011, la causa veniva assunta in decisione presso la VI Sezione del Consiglio di Stato, che prendeva atto della cessata materia del contendere.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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