Cons. Stato Sez. VI, Sent., 08-07-2011, n. 4103 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso di primo grado (iscritto sub n. 303 del 2005) F. V. impugnava, dinnanzi al T.a.r. per la Basilicata, il decreto della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Basilicata del 3 maggio 2005, con il quale è stato annullato – limitatamente al quinto piano dell’edificio – il parere favorevole n. 202659/2004 del 24 novembre 2004 dell’Assessore al dipartimento ambiente e territorio della Regione Basilicata, reso nell’ambito di procedimento in sanatoria ex art. 32 l. 28 febbraio 1985, n. 47, relativo al fabbricato ad uso abitativo distribuito su cinque livelli (tre dei quali seminterrati a causa dell’acclività della zona), realizzato abusivamente nel Comune di Abriola (PZ) in via Mazzini, di proprietà del ricorrente. L’annullamento era stato disposto per carenza di motivazione e violazione dell’art. 159 d.lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42. Il ricorrente assumeva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Soprintendenza, il parere regionale sarebbe adeguatamente motivato in punto di compatibilità del fabbricato con il vincolo paesaggistico, peraltro imposto in epoca successiva alla sua realizzazione, e sarebbe stato reso in esito all’esame puntuale della documentazione planimetrica, fotografica e peritale prodotta dal ricorrente. Infatti, secondo l’assunto del ricorrente l’immobile in questione sarebbe ubicato ai margini del contesto urbano del Comune di Abriola, in una zona priva di rilevanza storicoarchitettonica e non potrebbe in alcun modo essere considerato dissonante con il contesto circostante.

2. Il T.a.r. adito, con la sentenza in epigrafe, respingeva il ricorso a spese interamente compensate fra le parti, ritenendo, per un verso, l’irrilevanza dell’imposizione del vincolo paesaggistico (con d.m. 18 aprile 1985) in epoca successiva alla realizzazione del fabbricato versandosi in fattispecie di concessione in sanatoria e, per altro verso, l’insufficienza motivazionale del parere regionale favorevole per l’omessa considerazione dell’impatto visivo dell’edificio con l’intera fisionomia dell’abitato arroccato alla sommità del colle, in zona vincolata, correttamente rilevata nel decreto soprintendentizio.

3. Contro tale sentenza interponeva appello la ricorrente soccombente, contestando che il provvedimento regionale annullato potesse ritenersi affetto da eccesso di potere e lamentando il "falso ed errato apprezzamento dei presupposti di fatto" e l’"ingiustizia manifesta" a base del decreto soprintendentizio. Chiedeva dunque, in riforma della gravata sentenza, l’accoglimento del ricorso in primo grado.

4. Sebbene ritualmente evocate in giudizio, le Amministrazioni appellate omettevano di costituirsi.

5. All’udienza pubblica del 10 maggio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

6. L’appello – che peraltro rasenta i limiti dell’ammissibilità, essendo i dedotti motivi rivolti piuttosto avverso il provvedimento gravato in primo grado, anziché avverso l’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza – è infondato.

6.1. Premesso che avverso la statuizione d’irrilevanza della sopravvenienza del vincolo paesaggistico – impresso sulla zona d’ubicazione dell’edificio de quo con d.m. 18 aprile 1985 – rispetto all’epoca di realizzazione abusiva del fabbricato (con richiamo a C.d.S., Ad. Plen., 22 luglio 1999, n. 20) non risulta interposto specifico motivo d’appello, sicché la relativa questione esula dal devolutum ed è coperta da giudicato endoprocessuale, si osserva in linea di diritto che a norma dell’art. 32 l 28 febbraio 1985, n. 47, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, e che anche in tale ambito secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Collegio, l’amministrazione statale, sebbene non possa disporre l’annullamento dell’autorizzazione o del parere paesaggistico adottato in sede regionale per ragioni di merito e sovrapporre il proprio giudizio di compatibilità paesaggistica a quella dell’amministrazione competente, può vagliare l’autorizzazione o il parere sotto tutti i profili di legittimità, compreso il vizio di eccesso di potere, qualora l’autorità che ha emesso il nulla osta o il parere non abbia esternato una motivazione congrua dalla quale evincere le ragioni che la inducevano a concludere per la compatibilità dei manufatti realizzati con il vincolo paesaggistico (v. in tal senso, da ultimo, C.d.S., Sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2644).

6.2. Orbene, applicando gli enunciati principi di diritto alla fattispecie sub iudice, deve confermarsi la statuizione del T.A.R., affermativa della legittimità dell’operato della Soprintendenza.

Infatti, il decreto soprintendentizio, a fronte del parere regionale n. 202659/2004 del 24 novembre 2004 – favorevole "al mantenimento delle opere abusivamente realizzate, in considerazione che l’aspetto tipologico e formale del fabbricato non risulta essere eccessivamente dissonante per la località tutelata e costituisce ormai una unità consolidata in una zona dove sono presenti anche altri edifici a due livelli sul fronte strada" (v. così, testualmente, la parte motiva del parere) -, ha rilevato che detto parere "è viziato da eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e da violazione di legge perché in contrasto con l’art. 159 del richiamato Decreto Legislativo 12 gennaio 2004, n. 42", in quanto "non spiega come e perché l’intervento autorizzato, nella parte relativa al quinto livello del fabbricato, possa ritenersi compatibile con il contesto ambientale nel quale andrebbe ad inserirsi", con particolare riguardo alle circostanze, messe in rilievo dalla Soprintendenza, che "l’intervento in questione, così come realizzato, per l’eccessiva consistenza del volume ubicato a ridosso della cortina edilizia esistente, altera l’intera fisionomia dell’abitato arrocato alla sommità del colle" e che "la nuova sagoma predomina e sovrasta nel sistema di aggregazione dell’edilizia del centro abitato e ne limita la visibilità e la prospettiva", sicché "al fine di garantire una migliore integrazione del nuovo fabbricato realizzato ai margini del contesto urbano originario consolidato dovrà essere eliminato l’ultimo livello ricostruendo la nuova copertura a doppia falda con colmo unico" e "l’autorizzazione indicata in premessa, qualora attuata, nella parte relativa al quinto livello del fabbricato, comporterebbe l’alterazione di tratti caratteristici della località protetta che sono la ragione stessa per cui la località medesima è sottoposta a vincolo ai sensi della normativa di tutela ambientale attualmente vigente".

La Soprintendenza, rilevando la carenza motivazionale del parere regionale favorevole in relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento abusivo con riguardo all’assetto paesistico nel quale lo stesso veniva ad inserirsi, si è attenuta entro i limiti del sindacato di legittimità dell’atto regionale, correttamente pervenendo al suo annullamento, a fronte del carattere apodittico della motivazione che sorregge il parere, privo di riferimento alla specificità del vincolo paesistico impressa sulla zona di ubicazione dell’intervento abusivo.

7. Per le esposte ragioni, l’appello è da respingere. Nulla è dato statuire sulle spese di causa, non essendosi costituita parte appellta.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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