Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-06-2011) 06-07-2011, n. 26338

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con dichiarazione resa il 17 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 123 c.p.p., al direttore della Casa circondariale di Padova (preceduta da nota s.d. indirizzata al succitato direttore e al personale penitenziario e recante l’annunzio dello sciopero della fame e della richiesta infra indicata) N.S. ha proposto incidente di esecuzione avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Prato, 14 maggio 2010, n. 721 (irrevocabile dal 3 novembre 2010), contestando il passaggio in giudicato del provvedimento, sotto il profilo della validità della notificazione dell’estratto contumaciale, asserendo di non aver avuto notizia della celebrazione del giudizio e della decisione, allegando di aver dovuto assistere il coniuge infermo nel decorso postoperatorio, protestando la propria innocenza, e instando, altresì, per la restituzione del termine.

Con successiva dichiarazione resa il 12 maggio 2011, ai sensi dell’art. 123 c.p.p., al direttore della succitata Casa circondariale di Padova il detenuto – per quanto è dato evincere dal testo in parte non comprensibile – insiste nelle proprie deduzioni.

2. – L’adito Tribunale ordinario di Prato, in composizione collegiale e in funzione di giudice della esecuzione, con provvedimento deliberato de plano il 28 dicembre 2010, ha qualificato l’insciente proposto dal condannato come ricorso per cassazione, à sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 6, avverso la ordinanza adottata da quel tribunale il 3 dicembre 2010 e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, motivando che analoga istanza proposta nell’interesse del condannato dall’avvocata Sarah Musio il 19 novembre 2010, è stata respinta con la anzidetta ordinanza del 3 dicembre 2010 (notificata al condannato il 15 dicembre 2010) e che con "la nuova istanza" del 17 dicembre 2010 l’interessato non ha proposto "motivi nuovi o sostanzialmente diversi". 3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 14 marzo 2011, rileva: il condannato ha qualificato l’atto come "istanza" e lo ha "personalmente" indirizzato al Presidente del tribunale di Prato, senza far riferimento al precedente "provvedimento citato dal Tribunale". 4. – L’atto del condannato, avuto riguardo al contenuto obiettivo (e pur indipendentemente dalla qualificazione operata dall’interessato nella intestazione e dalla indicazione della autorità giudiziaria contenuta nella epigrafe), difetta degli elementi strutturali che denotano l’impugnazione, in quanto non reca la confutazione delle ragioni esposte nel supposto provvedimento impugnato l’ordinanza del 3 dicembre 2010) nè la richiesta di annullamento (o di riforma).

La circostanza, prospettata dal Tribunale, che l’instante si sia limitato a reiterare le deduzioni già sottoposte dal proprio difensore alla attenzione del giudice della esecuzione (e dal medesimo disattese), senza formulare "motivi nuovi" – e, dunque, senza confutare il provvedimento di rigetto – contraddice la qualificazione operata dal giudice a quo.

Conseguono l’annullamento, senza rinvio, della ordinanza 28 dicembre 2010, e la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Prato, in funzione di giudice della esecuzione, per il corso ulteriore.

P.Q.M.

Annulla, senza, rinvio, la ordinanza del 28 dicembre 2010 e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Prato per la trattazione della istanza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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