Cons. Stato Sez. VI, Sent., 08-07-2011, n. 4101 Trasporto pubblico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe (n. 4444/2005), il T.A.R. per la Puglia respingeva (a spese compensate) il ricorso proposto dal Comune delle Isole Tremiti avverso l’ordinanza n. 17/2004 del 9 luglio 2004, con la quale l’Ufficio circondariale marittimo di Vieste, in contrasto con la necessità rappresentata dal Sindaco del Comune di Isole Tremiti con ordinanza contingibile e urgente n. 4/2004 del 27 marzo 2004 di mantenere sufficienti intervalli di tempo tra arrivi e partenze delle diverse unità navali facenti servizio nell’approdo alle Isole Tremiti per ovviare al pericolo all’incolumità pubblica derivante dalla scarsa ricettività delle banchine e dal concomitante operare di diverse imbarcazioni in situazioni di sovraffollamento turistico, nonché in revoca/annullamento della propria precedente ordinanza n. 4/2004 del 2 aprile 2004, aveva ripristinato gli orari della stagione estiva 2003.

2. Con precedente sentenza n. 2626 del 21 giugno 2004 lo stesso T.A.R. aveva respinto il ricorso proposto dalla società N. L. D. G. S.p.A. avverso l’ordinanza sindacale n. 4/2004 del 27 marzo 2004, avente ad oggetto la determinazione della nuova tabella oraria relativa ai collegamenti marittimi dalle/alle isole di San Domino e San Nicola per la stagione estiva 2004, e avverso l’ ordinanza n. 4/2004 del 2 aprile 2004 del comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Vieste, che aveva fatto proprio l’ordinanza sindacale attraverso correlativo espresso rinvio recettizio, affermando bensì l’incompetenza del Sindaco a disporre in materia, ma al contempo ritenendo la sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento dell’ordinanza sindacale per effetto della convalida conseguente al recepimento della stessa nell’ordinanza circondariale marittima, la quale non era stata investita da specifici motivi di gravame.

3. Nella sentenza qui impugnata, l’adito T.A.R. – previo rigetto dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione in capo al Comune delle Isole dei Tremiti, sollevata dalla controinteressata N. L. D. G. S.p.A. – interpretava l’impugnata ordinanza n. 17/2004 del 9 luglio 2004 dell’Ufficio circondariale marittimo di Vieste come atto di autoannullamento della precedente ordinanza n. 4/2004 del 2 aprile 2004 per essere quest’ultima fondata su ordinanza sindacale affetta da incompetenza assoluta, e lo qualificava come atto dovuto di conformazione alla citata sentenza n. 2626/2004, rigettando di conseguenza anche la censura di mancata comunicazione d’avvio del procedimento. Il T.A.R. escludeva, altresì, la violazione dei principi in materia di provvedimenti di autotutela sub specie di carenza motivazionale.

4. Avverso tale sentenza interponeva appello il Comune delle Isole Tremiti, deducendo i seguenti motivi:

a) l’erronea mancata valorizzazione della censura di carenza e contraddittorietà della motivazione della gravata ordinanza n. 17/2004 del 9 luglio 2004 dell’Ufficio circondariale marittimo di Vieste;

b) l’erroneità della sentenza sotto i profili di "violazione dell’ordinanza sindacale n. 4/2004 – eccesso di potere – sviamento della causa tipica – difetto d’istruttoria e di motivazione – travisamento dei fatti – violazione del giudicato – illogicità e incongruenza – violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di autotutela e revoca degli atti amministrativi – contraddittorietà con precedente determinazione dell’amministrazione – violazione del giusto procedimento – difetto di motivazione – difetto dei presupposti – difetto di istruttoria e manifesta illogicità – eccesso di potere per contraddittorietà" (v. così, testualmente, la rubrica del motivo in esame);

c) l’erroneo rigetto delle censure di violazione degli artt. 7 ss. l. n. 241/1990 e di illegittima mancata comunicazione d’avvio del procedimento, nonché dei principi in materia di revoca di precedente provvedimento di contrario tenore.

5. Costituendosi, la controinteressata N. L. D. G. s.p.a. in via preliminare riproponeva l’eccezione d’inammissibilità del ricorso in primo grado. Nel merito, contestava la fondatezza dell’appello chiedendone il rigetto.

Con comparsa di stile si costituiva altresì l’appellato Ministero, resistendo.

6. All’udienza pubblica del 10 maggio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

7. L’appello – basato sui motivi esposti sub 4., tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente – è fondato e merita accoglimento.

7.1. In via preliminare di rito giova premettere che, a fronte dell’espressa statuizione di rigetto dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso in primo grado per asserito difetto di legittimazione in capo al Comune, sollevata dall’originaria controinteressata N. L. D. G. s.p.a., quest’ultima era onerata di proporre vero e proprio appello incidentale avverso tale capo della sentenza, insufficiente essendo la mera riproposizione dell’eccezione nella memoria di costituzione, sicché la statuizione in esame deve ritenersi coperta da giudicato endoprocessuale. Infatti, la mera riproposizione dell’eccezione sarebbe stata sufficiente, qualora i primi giudici non avessero esaminato l’eccezione o l’avessero ritenuta assorbita, mentre l’espresso rigetto esigeva una specifica impugnazione incidentale per impedire la preclusione da giudicato endoprocessuale.

7.2. Nel merito, va accolta la censura di difetto dei presupposti e di insufficienza/contraddittorietà motivazionale della gravata ordinanza n. 17/2004 del 9 luglio 2004 dell’Ufficio circondariale marittimo di Vieste, non espressamente affrontata dai primi giudici.

L’ ordinanza n. 4/2004 del 2 aprile 2004 del comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Vieste – non impugnata in sede giurisdizionale con motivi specifici di gravame (v. la sopra citata sentenza n. 2626/2004 del T.A.R. per la Puglia) -, oltre a recepire l’ordinanza sindacale del 27 marzo 2004, di approvazione della nuova tabella degli orari delle navi in arrivo e in partenza dalle/alle Isole Tremiti per la stagione estiva del 2004, ha, tra l’altro, addotto a base del provvedimento la testuale motivazione che era "comunque necessario ed opportuno disciplinare la materia allo scopo di salvaguardare la sicurezza in ambito portuale e la salvaguardia delle vita umana in mare", in tal modo non limitandosi a recepire il provvedimento del Comune, ma a suffragare il dispositivo con autonomo impianto motivazionale.

L’annullamento dell’ordinanza sindacale per incompetenza, disposto con la sentenza n. 2626/2004, non era dunque idoneo a determinare l’invalidità derivata dell’ ordinanza n. 4/2004 del 2 aprile 2004, tanto più che la stessa sentenza puntualizzava che avverso tale provvedimento non erano state formulate specifiche censure.

Il provvedimento impugnato nel presente giudizio – ossia, l’ordinanza n. 17/2004, di ripristino degli orari della stagione estiva del 2003 – è, poi, stato motivato sia con richiamo alla sopra citata sentenza n. 2626/2004, affermativa dell’incompetenza del Sindaco a provvedere in materia, sia sui rilievi della sussistenza delle "condizioni per l’emanazione di un provvedimento in autotutela dovendo (si) decidere sulle richieste di approdo presentate dalle varie società armatrici" e della "necessità, come rappresentato dal Sindaco delle Tremiti, di mantenere comunque dei sufficienti intervalli di tempo al fine di non creare situazioni di pericolo sulle banchine, tra i vari arrivi e partenze delle unità".

Orbene, da quanto sopra appare palese la fondatezza della censura di eccesso di potere, mossa dal Comune avverso il gravato provvedimento sotto i profili del difetto dei presupposti e della contraddittorietà/insufficienza motivazionale, in quanto per un verso, a fronte della legittimità dell’ ordinanza n. 4/2004 del 2 aprile 2004, non inficiata dall’incompetenza viziante l’ordinanza sindacale n. 4/2004 del 27 marzo 2004, non sono ravvisabili i presupposti per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela, e per altro verso lo stesso provvedimento impugnato nel presente giudizio nella parte motiva ha posto in evidenza l’esigenza di una rimodulazione degli orari di arrivo e partenza per l’attracco delle unità navali delle varie compagnie marittime ai moli delle banchine di San Nicola e San Domino, nella stagione estiva, in funzione di garanzia dell’incolumità pubblica dei passeggeri a fronte della scarsa ricettività delle banchine, per poi confermare, in modo contraddittorio, i vecchi orari che avevano originato detti problemi.

7.3. Per le esposte ragioni, in riforma dell’impugnata sentenza, va accolto il ricorso in primo grado proposto dal Comune.

8. Considerata la natura della controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese di causa di entrambi i gradi interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso in primo grado (Ricorso n. 1864 del 2004 T.A.R. per la Puglia) ai sensi di cui in motivazione; dichiara le spese del doppio grado interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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