Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-06-2011) 06-07-2011, n. 26335 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 19 ottobre 2010 e depositata il 21 ottobre 2010, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata dal condannato C.A., ristretto in espiazione della pena della reclusione in un anno e un mese, inflittagli dal Tribunale ordinario di Napoli, giusta sentenza 6 marzo 2008, per i delitti di rapina e di lesione personale, motivando: nei confronti dell’instante è stata ritenuta e applicata (con giudizio di equivalenza) la recidiva reiterata, ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 4, sicchè la pregressa revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, intervenuta in relazione alla esecuzione della condanna del Tribunale per i minorenni di Firenze, 9 marzo 2005, osta alla reiterazione della misura alternativa, per il divieto dell’art. 58 quater, comma 7 bis, dell’Ordinamento penitenziario; mentre priva di fondamento è la tesi difensiva secondo la quale il divieto opera esclusivamente nell’ambito della esecuzione nel corso della quale intervenga la revoca, atteso che soltanto nel caso di revoca "per sopravvenienza di titoli che portano la pena da espiare al di sopra dei limiti previsti per il beneficio" il condannato potrebbe fruire "di due misure per un solo titolo". 2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Massimo Vetrano, mediante atto recante la data del 10 novembre 2010, col quale denunzia ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione dell’art. 58 quater dell’Ordinamento penitenziario, deducendo: 1) il divieto (temporaneo) di applicazione delle misure alternative, stabilito dall’art. 58 quater, comma 3, dell’Ordinamento penitenziario "opera esclusivamente con riferimento al medesimo titolo esecutivo rispetto al quale si sono verificate le condizioni ostative" indicate nei primi due commi del ridetto articolo; 20) l’ulteriore divieto, introdotto, dal successivo comma 7 bis, della disposizione – "secondo il tenore letterale della stessa norma" e alla luce del "principio letterale della ammissibilità delle misure alternative in ossequio al principio della finalità rieducativa della pena" – concerne la sola "ipotesi della pluralità di istanze di misure alternative avanzate dal condannato in espiazione di un singolo titolo esecutivo", prospettandosi altrimenti "il difetto di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 27, comma 2, (recte: 3) della Carta Costituzionale". 3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 15 marzo 2011, obietta: il ricorso è manifestamente infondato, in quanto a C. "è stata contestata la recidiva ex art. 99 c.p., comma 4, ed è stata revocata una precedente misura alternativa dell’affidamento in prova". 4. – Il ricorso è infondato.

Il riferimento, operato dal ricorrente, alla previsione del comma 3 dell’art. 58 quater dell’Ordinamento penitenziario non è pertinente al caso in esame, in quanto il giudice a quo ha motivato la declaratoria di inammissibilità – non sulla base del generale divieto temporaneo di applicazione delle misure alternative e premiali, nonchè del lavoro all’esterno, stabilito dalla succitata disposizione, bensì – in forza dello specifico divieto assoluto, imposto dal comma 7 bis del medesimo articolo (introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 7), di reiterazione dell’affidamento in prova al servizio sociale (oltrechè della detenzione domiciliare e della semilibertà) nei confronti del condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99 c.p., comma 4.

Il tenore letterale della norma non offre alcun appiglio che suffraghi l’assunto difensivo della interpretazione restrittiva del divieto, che il ricorrente postula limitato alla sola esecuzione nell’ambito della quale sia stata applicata la misura alternativa.

Condizione sufficiente del divieto è costituita dal concorso della mera circostanza della precedente fruizione della medesima misura alternativa (anche, pertanto, in occasione di pregresse esecuzioni) con la applicazione della recidiva, à sensi dell’art. 99 c.p., comma 4, in relazione al delitto pel quale è stata inflitta la pena da espiare.

Entrambi i siffatti presupposti ricorrono pacificamente nella specie.

Nè rileva il generico richiamo del ricorrente alla finalità della rieducazione delle pene, sancita dall’art. 27 Cost., comma 3.

Il principio non vale, evidentemente a fungere da criterio selettivo per privilegiare aprioristicamente la applicazione delle misure alternative, rispetto alla esecuzione intramuraria, in quanto – al pari delle prime – arresto, reclusione ed ergastolo devono ugualmente assicurare la rieducazione del condannato.

E, proprio in funzione di tale finalità, la legge stabilisce i presupposti e le condizioni circa la applicazione delle misure alternative e, anche, i relativi divieti.

Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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