Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-06-2011) 06-07-2011, n. 26333Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 03.06.2010, corretta per errore materiale con successivo provvedimento 09.06.2010, la Corte d’appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava – per quel che qui ancora interessa – la richiesta di Z.M. di riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione, ex art. 81 cpv. c.p. e art. 671 c.p.p., tra i reati di cui alle sentenze 05.03.2002 (per guida in stato di ebbrezza), 13.02.2004 (per maltrattamenti in famiglia), 10.02.2005 (ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, artt. 337 e 582 c.p.), 30.01.2008 (per furti) e 15.06.2009 (ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 586 c.p.), rilevato trattarsi di fatti eterogenei, commessi a distanza di tempo, intervallati da periodi di detenzione, ed espressione di una generica propensione a delinquere.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione, con atto personale, deducendo: la Corte non aveva considerato l’elemento della tossicodipendenza, pur dedotta e documentata.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento con rinvio.

4. Il ricorso, infondato, deve essere respinto con ogni dovuta conseguenza di legge.

Ed invero è giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità che lo stato di tossicodipendenza è elemento che non comporta ex se vincolo di continuazione in tutte quelle situazioni nelle quali non si possano comunque rinvenire i tratti essenziali costitutivi della figura di cui all’art. 81 cpv. c.p..

Orbene, nella presente vicenda la Corte territoriale, giudice dell’esecuzione, ha rilevato, con motivazione logica e coerente, la palese insussistenza della continuazione (peraltro riconosciuta tra i reati di cui ad altre sentenze) in relazione a reati del tutto disomogenei (guida in stato di ebbrezza, furti e maltrattamenti), lontani nel tempo (i fatti relativi agli stupefacenti, e reati connessi, del (OMISSIS)), comunque intervallati da periodi di detenzione. Decisiva, comunque, è la valutazione del giudice dell’esecuzione trattarsi di reati espressione tutti di una generica propensione a delinquere, affermazione in fatto – qui non censurabile – in linea con il pensiero di questa Corte regolatrice (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 2, n. 18037 in data 07.04.2004, Rv. 229052, Tuzzeo; ecc). L’esclusione del vincolo della continuazione, in definitiva, è stata correttamente valutata e decisa sulla base di parametri conformi alla normativa ed alla giurisprudenza di legittimità, con coerente approdo negativo che supera ed assorbe le deduzioni difensive, peraltro sostanzialmente ripetitive dell’originaria istanza.

Il ricorso, invero infondato, deve dunque essere rigettato. Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Z.M. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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