T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 08-07-2011, n. 3654 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato il decreto del 5.5.1999, con cui la Regione Campania ha disposto il suo inquadramento nel ruolo speciale per il personale proveniente dai Centri di Educazione Permanente, nel VI° livello funzionale, con effetti giuridici dal 13.10.87 ed economici, ex L.R.19/98, dal 24.11.1998, senza tener conto del rapporto di servizio preruolo prestato nei Centri prima del trasferimento alla Regione in attuazione dell’art. 47 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616.

Già incaricata nei Centri di Educazione Permanente, parte ricorrente è stata inquadrata nei ruoli regionali con la V qualifica funzionale ai sensi delle leggi regionali 57/85, 23/39 e 12/91.

Successivamente, interveniva la legge regionale 16 novembre 1998 n. 19 che prevedeva, tra l’altro, che il personale di cui alla legge regionale n. 57 del 1985 dovesse essere inquadrato giuridicamente nel VI livello funzionale, specificando che al personale in servizio alla data di trasferimento delle funzioni alle regioni in attuazione del D.P.R. 616/1977 il livello VI dovesse essere riconosciuto ai soli fini giuridici con decorrenza dal 31.12.1985, mentre il trattamento economico dovesse essere riconosciuto dalla data di entrata in vigore della stessa ossia dal 24.11.1998.

Con il ricorso avverso tale provvedimento, parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del servizio preruolo prestato prima del trasferimento e la mancata retrodatazione degli effetti economici fin dalla data del 31121985 per i seguenti motivi:

I. Manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, violazione artt. 3, 36 e 97Cost., violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

II. Ulteriore violazione della normativa sub. 1. Violazione degli articoli 3, 36 e 97 Cost.

III. Ulteriore violazione della normativa sub. 1. Violazione dell’art. 117 Cost. Violazione degli artt. 31 e 32 Statuto regione Campania.

IV. Ulteriore violazione degli articoli 3, 97 e 98 Cost. Violazione del principio che vieta la "reformatio in peius".

Si costituiva in giudizio la Regione Campania che preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e nel merito chiedeva dichiararsi l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso: inammissibilità del ricorso, laddove esso rileva la mancata valutazione della professionalità della ricorrente in quanto detta censura avrebbe dovuto essere rivolta avverso il primo provvedimento di inquadramento, per la cui impugnativa sono scaduti i termini decadenziali; infondatezza, atteso che la legge regionale 16/11/1989 n. 19 ha inteso realizzare una finalità perequativa accordando un determinato beneficio di carriera ad una determinata parte di personale, ritenuto "sperequato" rispetto ad un’altra quota di personale di più antica immissione in ruolo, e, tuttavia, per ragionevoli motivi di bilancio e di contenimento della spesa pubblica, la decorrenza economica dell’inquadramento è stata fissata alla data di entrata in vigore della legge stessa.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Occorre preliminarmente trattare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa regionale.

L’eccezione – come evidenziato in numerosi precedenti giurisprudenziali, anche di questa sezione, dai quali non si ha motivo per discostarsi (cfr.TAR Napoli, III sez.n.7012 e 7013/08 e nr.9335/08)- è fondata.

In tema di controversie di pubblico impiego, infatti, l’art. 69, comma 7, d.lg. n.165 del 2001 ha stabilito che il trasferimento della giurisdizione dal G.A. al G.O. opera per le questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre restano devolute alla giurisdizione del g.a. le controversie relative a questioni attinenti al periodo anteriore a tale data, purché introdotte prima del 15 settembre 2000.

Per l’applicazione di tale norma occorre fare riferimento, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, non già alla fase di instaurazione della controversia ovvero all’adozione degli atti consequenziali alla medesima (od alla sentenza emanata su di essa), ma al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata: è il titolo di tale pretesa, dunque, che deve risultare antecedente al 30 giugno 1998, affinché la domanda possa essere proposta davanti al giudice amministrativo.

In sostanza, secondo il consolidato orientamento, qualora il diritto del dipendente azionato in giudizio o la sua lesione derivino da un atto provvedimentale o negoziale, è alla data della sua emanazione che occorre fare riferimento per la determinazione della giurisdizione (Cassazione civile, sez. un., 17 novembre 2008, n. 27305).

Nel caso di specie la controversia, sotto il profilo del petitum sostanziale, trae origine direttamente dal provvedimento di reinquadramento, disposto in base alla legge regionale n. 19/1998, che è stato emanato in epoca successiva al 30.06.1998, in stretta aderenza ad una legge regionale entrata anch’essa in vigore successivamente a tale data (in tal senso: T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 13 ottobre 2009, n. 5340; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 15 giugno 2009, n. 3282; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 06 ottobre 2008, n. 13000).

Deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con devoluzione della controversia al giudice ordinario.

Le spese, in considerazione della circostanza che la giurisprudenza in ordine alla giurisdizione del Giudice ordinario si è consolidata successivamente alla proposizione del ricorso, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine al ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *