Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-06-2011) 06-07-2011, n. 26288 Attenuanti comuni provocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza, deliberata il 21 maggio 2010 e depositata il 22 luglio 2010, la Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale ordinario di quella stessa sede, 25 settembre 2008, ha concesso all’appellante circostanze attenuanti generiche, dichiarandole equivalenti alla ritenuta aggravante dei motivi futili; ha ridotto ad otto anni di reclusione, quattro mesi di arresto e cento Euro di ammenda le pene principali inflitte al giudicabile e ha confermato, nel resto, la condanna a carico di C.A., imputato del delitto di omicidio preterintenzionale in pregiudizio di S.V. e della contravvenzione di porto di armi od oggetti atti a offendere, reati commessi in Taranto il 3 luglio 2006, con evento verificatosi il 6 agosto 2006.

Sulla base della deposizione del teste oculare V.F. e del responso del consulente medico legale del Pubblico Ministero, dott. Ch., i giudici di merito hanno accertato che, per futili motivi consistiti dal diverbio in precedenza insorto per la pesatura di un pesce messo in vendita dal giudicabile, costui aveva cagionato la morte dello S., colpendolo con un pugno al capo che aveva provocato la rottura delle prime due vertebre cervicali della vittima, la quale decedette il 6 agosto 2006 presso l’ospedale della S.S. Annunziata, ove era stata ricoverato lo stesso giorno dell’aggressione in stato comatoso.

Con riferimento ai motivi di gravame – sui punti dell’elemento psicologico del delitto, della aggravante dei motivi futili, della attenuante della provocazione e del trattamento sanzionatorio – la Corte territoriale ha osservato, in relazione a quanto assume rilievo nel presente giudizio: il dolo inerente la condotta di percosse o di lesioni implica la prevedibilità dell’evento mortale, per il carattere della violenza "sproporzionata rispetto all’evento lesivo";

ancora la "sproporzione" evidente tra "lo stimolo della aggressione" (motivata dal "risentimento per il mancato apprezzamento da parte della vittima della qualità e quantità del pesce offerto in vendita dall’imputato") e la "gravità e violenza della condotta lesiva" integra la aggravante dei motivi futili.

2. – Ricorre per cassazione l’imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Donato Salinari, mediante atto recante la data del 14 ottobre 2010, col quale dichiara, anche promiscuamente, di denunziare, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 62 c.p., comma 1, n. 2, (primo motivo), in relazione agli artt 43 e 584 c.p. (secondo motivo) e in relazione all’art. 61 c.p., comma 1, n. 1 (terzo motivo), nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (primo motivo).

2.1 – Con il primo motivo il difensore censura la omessa valutazione della richiesta, formulata col gravame, di riconoscimento della attenuante della provocazione nonchè delle correlate deduzioni circa il "contesto sociale" della condotta, circa il "peso specifico notevole" che assumono anche "una parola detta a metà" o un "ripetuto comportamento dileggiale", e circa il "concetto primitivo di onore". 2.2 – Con il secondo motivo il difensore oppone: il principio della personalità della responsabilità penale, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, esclude la responsabilità oggettiva;

il decesso della vittima si è verificato dopo oltre un mese dal fatto; l’elemento psichico delle lesioni non implica la presunzione della colpa in relazione all’evento morte; è "alquanto discutibile" la tesi secondo la quale chi percuota o cagioni lesioni si "rappresenti sempre la possibilità di uccidere"; la motivazione della sentenza del giudice della udienza preliminare cela il "maldestro tentativo di riesumare la responsabilità oggettiva". 2.3 – Con il terzo motivo il difensore si duole della ritenuta aggravante dei motivi futili, argomentando: l’aggressione è maturata nel "contesto socio culturale molto particolare" della città vecchia di Taranto; l’imputato ha agito, "spinto da una offesa all’onore che in questa parte di mondo è ritenuta offesa grave". 3.- Il ricorso è infondato.

3.1 – Non ricorre il vizio della violazione di legge:

– nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);

– nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte territoriale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, nè, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.

3.2 – Neppure è dato apprezzare vizio alcuno della motivazione.

In relazione alla aggravante dei motivi futili, il giudice a quo ha dato conto adeguatamente – come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

Le considerazioni svolte in proposito danno, altresì, implicitamente conto del diniego della provocazione.

Pel resto, le deduzioni, le doglianze e i rilievi residui espressi dal ricorrente, benchè inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell’art. 606 c.p.p., comma 3. 3.3 – Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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