T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 08-07-2011, n. 6110 Collocamento a riposo o in congedo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il provvedimento di collocamento in congedo per fine rafferma, notificatogli il 13 gennaio 2011 nonché la graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di n. 4242 VFP4.

Sostiene, in punto di fatto, di avere partecipato al concorso per l’arruolamento come VFP4 e che l’amministrazione, in sede di approvazione della graduatoria di merito, erroneamente non gli avrebbe riconosciuto il punteggio spettantegli per la qualifica di "eccellente", da lui riportata nella documentazione caratteristica prodotta a corredo della domanda di partecipazione. E’ sua opinione che se l’amministrazione gli avesse attribuito il punteggio previsto per la qualifica di "eccellente" (in, luogo di quello "superiore alla media") egli si sarebbe classificato al n. 1486 della graduatoria risultando così vincitore. Da cui, l’illegittimità dell’atto di collocamento in congedo (assertivamente consequenziale al posizionamento in graduatoria); provvedimento che, a suo dire, non sarebbe stato adottato se l’amministrazione non fosse incorsa nel suddetto errore.

Si è costituito il Ministero della Difesa.

L’Avvocatura di Stato ha depositato memoria.

In camera di consiglio, il presidente della Sezione ha avvisato il difensore di parte ricorrente sulla possibile definizione in rito del ricorso a cagione della sua inammissibilità a seguito della mancata notifica dell’atto introduttivo del giudizio ai controinteressati presenti nella graduatoria oggetto di impugnativa.

Il difensore del sig. Luca ha chiarito che l’interesse s’incentra sul provvedimento di collocamento in congedo rappresentando, altresì, la difficoltà di individuare i controinteressati di cui non si conoscono i punteggi.

Il ricorso è parte inammissibile e parte infondato.

Il ricorrente, nell’impugnare la graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di 4242 VFP4 ha omesso di notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati presenti nella graduatoria medesima, titolari di un interesse sostanziale di segno uguale e contrario a quello del sig. Luca siccome volto alla conservazione del provvedimento avversato. I controinteressati erano facilmente individuabili siccome nominativamente identificati in graduatoria ed in questa elencati secondo l’ordine di posizionamento decrescente.

Ne consegue, che il ricorso proposto avverso la graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di 4242 VFP4 è inammissibile ai sensi dell’art. 41 del D.Lvo n. 104/2010.

Il ricorso avverso il provvedimento di collocamento in congedo s’appalesa, invece, infondato.

Acclarata l’inammissibilità del precedente gravame, il provvedimento di congedo finisce per reggersi su un presupposto di fatto (approvazione della graduatoria – esclusione del ricorrente dal novero degli idonei vincitori) non più revocabile in dubbio, in quanto consolidatosi e divenuto indefettibile nell’ordinamento giuridico; da cui, la sua legittimità.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato, come in motivazione, mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara parte inammissibile e parte infondato nei sensi in motivazione.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore del Ministero della Difesa, in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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