Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-06-2011) 06-07-2011, n. 26287 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 24.06.2010 la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado emessa su opposizione a decreto penale di condanna, dichiarati prescritti i fatti precedenti all’08.12.2005, riduceva la pena nei confronti di L. L., in ordine al reato di cui all’art. 659 c.p., a mesi 2 di arresto, e nei confronti di G.G., in ordine ai reati di cui agli artt. 659 e 660 c.p., a mesi 3 di arresto, condannando altresì entrambi al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.- Entrambi i giudici del merito ritenevano così provato che i predetti imputati, coniugi, avessero disturbato la quiete dei vicini tenendo accesa una radio ad alto volume dal mattino presto per l’intera giornata, e che la G. avesse in vario modo molestato i vicini coniugi S., tra l’altro anche lasciando a lungo il motore acceso dell’auto e di un trattore.

2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli anzidetti imputati che motivavano l’impugnazione, con atti separati ma analoghi, deducendo: a) errato rigetto del motivo d’appello relativo alla reiezione, da parte di un primo giudice, della richiesta di oblazione, posto che vi era stato un mutamento del giudicante; b) mancata indicazione specifica di quali condotte siano rimaste escluse dalla prescrizione; c) mancato esame dell’entità e della diffusività, in fatto, dei disturbi arrecati; d) insufficienza e scarsa attendibilità del teste d’accusa B..

3. I ricorsi, entrambi manifestamente infondati, devono essere dichiarati inammissibili con ogni dovuta conseguenza di legge.- E’ del tutto infondato, invero, il primo motivo di ricorso v. sopra sub 2.a, posto che nulla rileva la successione della persona del giudicante ai fini dell’ammissibilità dell’oblazione che, per legge, in ipotesi di opposizione a decreto penale di condanna, non può essere proposta in dibattimento, neppure nei suoi preliminari, ma deve obbligatoriamente essere contenuta nell’atto di opposizione (v. art. 464 c.p.p., commi 2 e 3), condizione cui gli imputati non hanno ottemperato e che neppure con il ricorso qui in esame rivendicano.- Sono palesemente infondati anche i motivi di merito.- La condanna ha riguardato le confermate condotte poste in essere successivamente al giorno 08.12.2005, come verificate a seguito della svolta istruttoria, e non vi era alcun bisogno logico-giuridico, anche in difetto di puntuale contestazione di qualche singolo fatto, di specificarne le date. Su tale dedotto aspetto il ricorso è peraltro generico, mancando di indicare a quali concreti episodi si riferisca siffatta doglianza.- Le due sentenze di merito, che tra loro si integrano essendo conformi in punto colpevolezza, ben hanno esaminato, con motivazione logica e coerente, la ritenuta diffusività dei rumori e dei conseguenti disturbi arrecati.- Il teste B., terzo ed indifferente, ha deposto su elementi di fatto (continuità e volume acustico dei disturbi) personalmente percepiti, per cui la sua attendibilità, ritenuta dai giudici del merito, non può essere qui contestata su argomenti diversi sui quali avrebbe riferito de relato.- In definitiva i sovrapponibili ricorsi, infondati, devono essere dichiarati entrambi inammissibili ex art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3.- Alla declaratoria d’inammissibilità delle impugnazioni segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nei ricorsi proposti in termini palesemente infondati e, per certi versi, generici (v. sentenza Corte Cost. n, 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti L. L. e G.G. al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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