Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-06-2011) 06-07-2011, n. 26330

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, quale giudice dell’esecuzione dichiarava non luogo a provvedere sull’istanza depositata da S.E. e volta ad ottenere l’annullamento di precedente ordinanza con la quale era stato revocato l’indulto e la sospensione condizionale con procedura de plano, cioè senza fissare la camera di consiglio. Osservava che quella ordinanza era stata regolarmente notificata al condannato e al difensore e che costoro non avevano presentato opposizione nel termine di 15 giorni per cui era passata in giudicato.

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato osservando che la decisione asseritamente passata in giudicato era affetta da nullità assoluta in quanto la decisione di revoca dell’indulto e della sospensione condizionale della pena era stata assunta de plano e quindi lo strumento con il quale poteva essere aggredita era l’impugnazione e non l’opposizione; osservava ancora che la sua istanza doveva essere accolta nel merito.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Infatti l’ordinanza contestata, regolarmente notificata sia all’imputato che al difensore, poteva essere aggredita davanti al giudice dell’esecuzione solo con l’opposizione mentre qualora l’istante avesse voluto presentare impugnazione avrebbe dovuto presentare ricorso in cassazione.

La prima decisione del giudice dell’esecuzione, per la quale incidentalmente si rileva che è stato regolarmente presentato ricorso in cassazione deciso in questa stessa udienza, non può essere in questa sede esaminata, mentre la decisione oggetto del presente esame deve essere confermata, in quanto ha ad oggetto una mera istanza con la quale richiedeva di rivalutare la decisione e denunciava la violazione di legge.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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