T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 08-07-2011, n. 6107 U. S. L. inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il ricorrente – alla data del ricorso assistente amministrativo presso la Usl Rm/27 – ha impugnato il diniego in epigrafe affermando di aver titolo ad essere inquadrato nella qualifica corrispondente alle funzioni superiori svolte e in subordine alla corresponsione del trattamento economico adeguato alla natura dell’incarico superiore espletato.

Egli sostiene che sebbene il difetto del titolo di studio per accedere alla carriera direttiva non consenta, ai sensi della legge n. 207/1985 (v. artt. 1 e 2 della legge citata: n.d.r.), l’inquadramento nella qualifica superiore tuttavia il dato fattuale dello svolgimento effettivo delle mansioni superiori ha rilevanza giuridica: esso oltre ad essere fonte di responsabilità degli amministratori della Unità sanitaria locale farebbe sorgere in capo al ricorrente:

– ai sensi dell’articolo 2041 del codice civile e dell’articolo 36 della Costituzione – il diritto al trattamento economico corrispondente alla qualifica alla quale si ascrivono le superiori mansioni svolte;

– ai sensi dell’art. 13 della legge n. 300/1970 il "diritto all’inquadramento ".

L’Amministrazione si è costituita per resistere.

Entrambe le parti hanno depositato documenti.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 4 maggio 2011.

2.0 – Entrambe le pretese in ricorso sono infondate.

2.1 – Quanto all’invocato inquadramento nella qualifica superiore in mancanza del richiesto titolo di studio (nella fattispecie il diploma di laurea), inquadramento che il ricorrente reclama in applicazione dell’articolo 13 della legge n. 300/1970, si osserva che, come riconosciuto da pacifica giurisprudenza, il principio espresso in quella disposizione e secondo il quale l’espletamento di fatto di mansioni superiori per un certo periodo di tempo comporta l’attribuzione automatica della qualifica superiore a quella rivestita, non trova applicazione nell’ambito del pubblico impiego, anche con specifico riferimento ai dipendenti delle Unità sanitarie locali (vedi, per tutte: C.d.S., Sez. V, 20 marzo 1992, n. 223).

2.2 – Quanto all’asserito diritto al trattamento economico proprio delle mansioni superiori questa Sezione (vedi, per tutte, la sentenza n. 4720/2011) ha già avuto modo di rilevare che prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 387/1998, nel settore del pubblico impiego, salva diversa disposizione di legge (nella specie insussistente), le mansioni svolte da un pubblico dipendente erano del tutto irrilevanti.

E anche voler seguire in proposito l’orientamento di segno opposto della Corte di cassazione (secondo cui il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dall’art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall’art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998, è stato soppresso dall’art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, con efficacia retroattiva: v., da ultimo, Cass., SS.UU. civili, 16 febbraio 2011, n. 3814), nel caso di specie non sussistevano i requisiti da tempo ritenuti essenziali perché potesse sorgere il diritto alle differenze stipendiali per l’espletamento di mansioni superiori, vale a dire: esercizio delle mansioni su posto vacante in organico e sulla base di un provvedimento formale emesso dall’organo di gestione del personale.

Con riferimento specifico caso in esame può precisarsi che dalla documentazione in atti, richiamata dal ricorrente:

– non risulta l’espletamento delle mansioni sul posto vacante in organico: lo stesso atto impugnato precisava che vi era un solo posto vacante per quella qualifica; ma i soggetti che affermavano di avere espletato le mansioni superiori risultano essere almeno due: il presente ricorrente e una collega che, come consta al Collegio, ha proposto similare ricorso (il ricorso n. 8810/1988, pervenuto in decisione nella medesima odierna udienza pubblica del 4 maggio 2011) e si è vista opporre analogo diniego, con provvedimento che pure ha affermato esservi un unico posto vacante in organico.

– non risulta un formale provvedimento da parte del competente Ufficio del personale: la nota del 14 dicembre 1977 (allegato n. 2 al ricorso) è ricognitiva e confermativa delle mansioni espletate a quella data ma non risulta essere un formale provvedimento di conferimento di mansioni su posto vacante.

3. – Il ricorso va dunque respinto.

Le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 2000,00, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 2000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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