Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-06-2011) 06-07-2011, n. 26329 Remissione del debito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 28 ottobre 2010 il Magistrato di sorveglianza di Brescia ha rigettato l’istanza presentata da B.R., volta a ottenere il beneficio, previsto dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 56, della remissione del debito, iscritto al n. 124/2006 mod. 3 SG della Corte d’appello di Brescia per spese in relazione alla sentenza di condanna n. 1813/01 del 25 settembre 2001 della stessa Corte, ritenendo che l’istante non versasse in disagiate condizioni economiche e fosse in grado di provvedere al pagamento del debito in modo rateale e pro quota.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, B.R., che ne ha chiesto l’annullamento, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione sia con riferimento alla valutazione delle sue condizioni economiche, sia con riferimento alla entità del debito iscritto, non limitato a quello pro quota per l’applicabilità, nel caso di specie, del vincolo di solidarietà, abrogato con legge successiva all’iscrizione a debito.

3. Con memoria del 19 maggio 2001, il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse dello stesso alla decisione per essere stata disposta la remissione del debito con ordinanza del 3 febbraio 2011 del Magistrato di sorveglianza di Brescia.

CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

2. L’interesse richiesto dall’art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.

Il requisito dell’interesse deve sussistere oltre che al momento della proposizione del gravame anche in quello della sua decisione e deve configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale (tra le altre, Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, dep. 18/10/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. 1, n. 1711 del 15/03/1996, dep. 13/05/1996, Cascio, Rv. 204605; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208165; Sez. 1, n. 47496 del 17/10/2003, dep. 11/12/2003, P.M. in proc. Donnarumma, Rv. 226466; e, da ultimo, Sez. 3, n. 24272 del 24/03/2010, dep. 24/06/2010, Abagnale, Rv.

247685).

3. Alla luce di questi principi non sussiste, nel caso in esame, l’interesse al ricorso, poichè il ricorrente in data 3 febbraio 2011 ha conseguito la chiesta remissione del debito.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente nè al pagamento delle spese del procedimento nè al versamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non essendovi soccombenza delle parti neppure virtuale (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 3, n. 10762 del 10/07/1998, dep. 16/10/1998, Tresoldi, Rv. 211990; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterine Rv. 226009), e non essendo individuabili profili di colpa correlati alla irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000, mass. 25390).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *