T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 08-07-2011, n. 6106 U. S. L. inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La ricorrente – alla data del ricorso operaio tecnico di ruolo presso la Usl Rm/27 – ha impugnato il diniego in epigrafe affermando di aver titolo ad essere inquadrata nella qualifica – corrispondente alle funzioni superiori svolte – di tecnico di laboratorio analisi, e in subordine di aver titolo alla corresponsione del trattamento economico adeguato alla natura dell’incarico superiore espletato.

Essa sostiene in via principale che essendo in possesso del titolo di studio per accedere alla qualifica di tecnico di laboratorio analisi il suo inquadramento è consentito ai sensi dell’art. 3 della legge n. 207/1985.

In subordine, essa chiede la declaratoria del diritto al trattamento economico corrispondente alla qualifica alla quale si ascrivono le superiori mansioni svolte, invocando l’interpretazione data all’art. 29 del D.P.R. n. 761/1979 dalla Corte costituzionale (con l’ordinanza n. 908 del 726 luglio 1988).

L’Amministrazione si è costituita per resistere.

Entrambe le parti hanno depositato documenti.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 4 maggio 2011.

2.0 – Entrambe le pretese in ricorso sono infondate.

2.1 – Quanto all’invocato inquadramento nella qualifica superiore grazie al possesso del relativo titolo di studio, inquadramento che la ricorrente reclama in applicazione dell’articolo 3 della legge n. 207/1985, la pretesa è infondata perché l’art. 3 della legge n. 207/1985 riguarda l’inquadramento straordinario in ruolo (idest assunzione definitiva) di personale non di ruolo, compreso quello con rapporto convenzionale, non già l’inquadramento in qualifica superiore di personale che, come la ricorrente, era già di ruolo.

2.2 – Quanto all’asserito diritto al trattamento economico proprio delle mansioni superiori, in merito al quale la ricorrente invoca l’interpretazione data all’art. 29 del D.P.R. n. 761/1979 dall’ordinanza della Corte costituzionale n. 908 del 726 luglio 1988, si osserva preliminarmente che la citata ordinanza n. 908/1988 reca indicazioni che, dopo la proposizione del presente ricorso, sono state abbondantemente integrate da successive pronunce della Corte (vedi in particolare la sentenza 2231 marzo 1995, n. 101).

Ciò premesso questa Sezione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e di quella amministrativa formatasi dopo le pronunce della Corte, ha già avuto modo di rilevare (vedi, per tutte, la sentenza n. 4720/2011) che prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 387/1998, nel settore del pubblico impiego, salva diversa disposizione di legge (nella specie insussistente), le mansioni svolte da un pubblico dipendente erano del tutto irrilevanti.

E anche voler seguire in proposito l’orientamento di segno opposto della Corte di cassazione (secondo cui il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dall’art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall’art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998, è stato soppresso dall’art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, con efficacia retroattiva: v., da ultimo, Cass., SS.UU. civili, 16 febbraio 2011, n. 3814), nel caso di specie non sussistevano i requisiti da tempo ritenuti essenziali perché potesse sorgere il diritto alle differenze stipendiali per l’espletamento di mansioni superiori, vale a dire: esercizio delle mansioni su posto vacante in organico e sulla base di un provvedimento formale emesso dall’organo di gestione del personale.

Con riferimento specifico caso in esame, infatti, l’atto impugnato, incontestato sul punto, ha rilevato espressamente che nella pianta organica provvisoria della Usl non esisteva alcun posto vacante per la qualifica in argomento.

3. – Il ricorso va dunque respinto.

Le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 2000,00, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 2000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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