Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-06-2011) 06-07-2011, n. 26327 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP del Tribunale di Mondovì, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava con ordinanza inammissibile l’istanza avanzata da R.A. volta ad ottenere la revoca della misura della confisca del veicolo disposta per il reato di guida in stato di ebbrezza, osservando che la pronuncia della Corte Costituzionale non poteva spiegare i suoi effetti sulle situazioni giuridiche già esaurite per il passaggio in giudicato del relativo provvedimento.

Avverso la decisione proponeva ricorso il condannato deducendo violazione di legge in quanto trattandosi di sanzione accessoria e non di misura di sicurezza ben poteva essere revocata anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

La Corte rileva che ogni qual volta la decisione del giudice dell’esecuzione è stata presa a norma dell’art. 672 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4, de plano, l’unico rimedio esperibile è l’opposizione davanti allo stesso giudice, ai sensi del combinato disposto dell’art. 676 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4, dovendo consentirsi il contraddittorio tra le parti.

La giurisprudenza, invece, si è divisa sulle conseguenze, e cioè se il ricorso potesse essere convertito in opposizione dalla Corte oppure se dovesse semplicemente essere dichiarato inammissibile. Il collegio ritiene di aderire alla prima tesi in ossequio al principio della conservazione degli atti di impugnazione, anche se formalmente l’opposizione non può essere considerata impugnazione. (Sez. U. 28 novembre 2001 n. 3026, rv. 220577; Sez. 4, 27 maggio 2003 n. 34403, rv. 225717; Sez. 2, 11 maggio 2004 n. 39625, rv. 230368).

P.Q.M.

La Corte qualificato il ricorso come opposizione dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Mondovì ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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