Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-06-2011) 06-07-2011, n. 26324

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava non luogo a provvedere sull’istanza avanzata da B. R. di riconoscimento della continuazione in quanto l’intera questione era già stata decisa in precedenza in senso favorevole all’istante che poi era stato scarcerato.

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato osservando che la precedente decisione alla quale aveva fatto riferimento il giudice dell’esecuzione riguardava il riconoscimento dell’indulto e non invece la richiesta ai sensi dell’art. 671 c.p.p. che pertanto doveva essere valutata nel merito. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e l’ordinanza annullata senza rinvio con restituzione degli atti affinchè il giudice dell’esecuzione si pronunci sulla istanza di riconoscimento della continuazione, osservandosi incidentalmente che sussiste l’interesse del condannato anche se, essendo stato scarcerato, la decisione non ha immediate e concrete conseguenze sull’entità delle pene da espiare (Sez. 1, 10 gennaio 2007 n. 4692, rv. 236568).

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d’appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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