Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-06-2011) 06-07-2011, n. 26323 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di sorveglianza per i minorenni di Catania rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale di D.B. F. ed accoglieva quella di detenzione domiciliare. Osservava che il condannato aveva un quadro neuropsichico di sofferenza ed era inserito in un contesto familiare difficile, non aveva aderito a proposte rieducative per cui, mentre la misura dell’affidamento in prova non garantiva una rieducazione e la prevenzione dal pericolo di commissione di altri reati, invece la misura più contentiva degli arresti domiciliari avrebbe consentito un contenimento della sua libertà e nello stesso tempo un continuo contatto con i presidi sanitari che lo avevano in cura.

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva violazione di legge e mancanza di motivazione avendo fondato il rigetto della misura dell’affidamento in prova sulla base di opinioni sulla personalità del minore, senza considerare che il quadro psichico emergente dagli atti testimoniava l’incompatibilità con ogni regime detentivo, dal che ne discendeva la violazione del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena.

La corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto non tiene conto del principio della gradualità delle misure applicato dal tribunale in presenza di un soggetto la cui pericolosità sociale indiscussa doveva essere contemperata con l’esigenza di iniziare un percorso rieducativo, maggiormente garantito in questa fase dalla misura della detenzione domiciliare.

Non segue la condanna alle spese trattandosi di minorenne.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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