Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 06-07-2011, n. 26365

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica,con sentenza del 19.2.2010 condannava M.G., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 500,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 1161 Cod. nav., così qualificata l’imputazione di cui al capo c), per aver arbitrariamente occupato spazio del demanio marittimo senza alcuna autorizzazione;

dichiarava, invece, non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi a) e b) perchè estinti per prescrizione.

Ricorre per cassazione il M., a mezzo dei difensori, denunciando con il primo motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 157, 158 e 160 c.p.. Il Tribunale ha derubricato l’originario delitto di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p. nella contravvenzione di cui all’art. 1161 Cod. Nav., senza tener conto che era maturata la prescrizione, essendo la permanenza cessata con il sequestro del 21.4.2005. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge, per non essere stato l’imputato, a seguito dell’avvenuta derubricazione, rimesso in termini per l’esercizio del diritto di oblazione ex art. 162 bis c.p..

Con il terzo motivo denuncia la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della prescrizione sui diversi capi di imputazione.

3) Il ricorso è fondato.

Il Tribunale ha dichiarata la prescrizione in ordine ai reati di cui ai capo a) e b). Analoga statuizione non ha adottato in ordine al capo c). Pur non essendovi alcuna esplicitazione in proposito, ha ritenuto, evidentemente, che la permanenza del reato di cui all’art. 1161 Cod. Nav. impedisse siffatta declaratoria.

Non c’è dubbio che il reato de quo abbia carattere permanente, con protrazione fino a quando persistano, conservandosi il possesso dell’immobile, l’uso ed il godimento illegittimi. Non ha alcuna incidenza sulla permanenza del reato l’eventuale emissione da parte dell’autorità amministrativa competente di ordinanza di sgombero e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi (l’inosservanza del provvedimento integra piuttosto l’ulteriore reato di cui all’art. 1164 Cod. Nav.). Altrettanto irrilevante è che la proprietà dell’opera realizzata sul suolo demaniale venga acquisita ope legis al patrimonio dello Stato. Il verificarsi dell’accessione incide sulla proprietà dei manufatti, ma non certo sull’uso ed il godimento del bene. Ne discende che, continuando l’occupazione senza titolo del manufatto realizzato su suolo demaniale, persiste il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav.. Con il protrarsi dell’occupazione senza titolo il bene, infatti, viene mantenuto nella esclusiva disponibilità di chi lo utilizza, con sottrazione alla fruibilità collettiva (cfr. Cass. pen. sez. 3, 12.12.2003 -Duro).

Tale disponibilità, pera, nel caso di specie, è venuta meno con il sequestro eseguito in data 21.4.2005. Essendo la permanenza cessata in tale data, il termine massimo di prescrizione (secondo la previsione più favorevole dell’art. 157 c.p. previgente) di anni 4 e mesi 6, cui bisogne aggiungere i periodi di sospensione dal 12.12.2008 al 16.1.2009, dal 13.11.2009 al 14.12.2009, dall’11.1.2010 al 12.2.2010, era maturato già in data 27.1.2010 e quindi prima della sentenza impugnata (emessa il 19.2.2010).

L’accoglimento di tale principale doglianza assorbe ovviamente quelle subordinate in relazione alla violazione dell’art. 162 bis c.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il residuo reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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