T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 08-07-2011, n. 6081 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto ricorso viene chiesto il riconoscimento del diritto del ricorrente di ottenere la corresponsione di differenze di retribuzione che lo stesso assume spettargli in quanto inerenti alle mansioni esercitate.

Riferisce l’istante di aver prestato attività di servizio come assistente ordinario presso la Facoltà di Medicina – Università "La Sapienza" di Roma e di essere stato, per designazione del Direttore dell’Istituto, Responsabile del Servizio di Radiologia della II° Clinica Chirurgica, presso l’Azienda Policlinico Umberto I, a decorrere dal 1984, anno in cui, per dimissioni, era cessato dal servizio di radiologia dell’Istituto della II° Clinica Chirurgia il titolare prof. Liberato Saracca e che tale designazione veniva approvata dal Consiglio di Istituto nella riunione del 19 dicembre 1984.

Rappresenta inoltre che:

a) con successivo decreto dl 20.1.1986 il Rettore dell’Università "La Sapienza" gli attribuiva la qualifica di "Aiuto" presso il Servizio di Radiologia dal predetto Istituto per l’anno accademico 1984/1985 nonché per l’a.a. 1985/86;

b) nel marzo del 1991 nell’ambito della ristrutturazione dell’attività assistenziale, conseguente alla convenzione "Università – Regione" del 20/7/90 la II° Clinica Chirurgica e nella specie il servizio di radiologia – medicina nucleare vedeva come preposto responsabile (sempre il ricorrente) alle relative strutture in cui venivano effettuati circa 3.600 esami/anno per Medico Univ. a tempo pieno;

c) con lettera del 30.12.93 il Coordinatore per i Servizi Centralizzati di radiologia, Prof. Passariello, comunicava l’accorpamento di servizi di radiologia della II°, IV° e VI° Clinica Chirurgica puntualizzando che "la copertura delle esigenze radiologiche sarà effettuata dal prof. Franco Minio Paluello (Radiologo della II° Clinica Chirurgica) e da un radiologo strutturato, a turno quadrimestrale, della Radiologia Centrale " mentre con ulteriore nota del 4.2.1994 del Direttore Sanitario viene confermata la disattivazione della Radiologia della VI° Clinica Chirurgica con conseguente accorpamento della attività presso Radiologia II° Clinica Chirgica ed inoltre con nota del 28.2.1995 veniva specificato che, in ragione della considerevole richiesta di interventi radiologici a letto ed interventi di Tecnici di radiologia in sala operatoria nell’edificio della VI° Clinica Chirurgica e stante la impossibilità per tale servizio di evadere tutte le richieste, gli "interventi urgenti e giustificati durante il normale orario di servizio devono essere richiesti al Servizio Radiologico della II° Clinica Chirurgica (omissis)", resi sotto la direzione del Prof. Paluello.

Riepilogate le statistiche da cui emerge un numero di esami effettuati dal ricorrente notevolmente superiore allo standard di riferimento (3.600/anno per Medico universitario a tempo pieno) ed evidenziato che il carico di lavoro, le responsabilità, la valenza qualitativa della sua attività sono sempre state riconosciute dalla struttura universitaria (lettera del Direttore dell’Istituto di Radiologia – II cattedra, il Prof. Passariello, del 21.12.1999 inviata al Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Tecnologiche mediche applicate e per conoscenza, tra gli altri, alla Azienda Policlinico), rileva il ricorrente di essere stato sempre considerato il Responsabile del Servizio Radiologico dell’intera Area in attesa della realizzazione della pianta organica.

Ritiene che in ragione della ampiezza delle funzioni assegnategli quale direttore e coordinatore dell’attività radiologica multi specialistica di un’area di vaste dimensioni, ha acquisito il diritto alla corresponsione sin dalla data di attribuzione di tali maggiori incarichi, dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione (art. 42 e art. 56 CCNL) nonché della indennità di specificità medica (art. 54 CCNL) proprie del superiore II° livello dirigenziale mentre il trattamento economico corrispostogli è pari a quello del dirigente di I° livello. Evidenzia al riguardo che il trattamento di II° livello spetta, a norma del richiamato CCNL, alle posizioni dirigenziali ed a "strutture complesse" quale è da ritenersi quella da lui diretta. Tanto, a norma, dell’art. 51 del CCNL di settore allora vigente che la graduazione delle funzioni tra dirigenti di I° e II° livello stabilisce in base ad una serie di criteri e parametri tra i quali è annoverata la "complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna con particolare riguardo ai dipartimenti".

Rappresenta che la sua domanda del 16.10.03 riferita alla corresponsione delle maggiori differenze retributive maturate in ragione della superiore funzione dirigenziale espletata veniva avvalorata con nota del 10.12.03 inviata al Commissario Straordinario nonché al direttore Sanitario dell’Azienda, dal Prof. Passariello, che riconosceva doveroso "appoggiare la richiesta del Prof. Minio Paluello… (per il)…dovuto riconoscimento economico" atteso che "Il Servizio, caratterizzato come Servizio Aggregato fin dalla convenzione del 1990, ha fatto parte del bacino di utenza della Cattedra di Radiologia da me diretta fin dal 1991" e che "… il servizio di Radiologia ha progressivamente fatto fronte alle esigenze della Radiologia della VI Clinica Chirurgica e della VII Patologia Chirurgica (con l’andata in pensione del Dott. Nuzzo nel 1994) nonché della IV Chirurgia Generale e, nel 2004, dallo stesso Commissario Straordinario in una nota inviata in data 21/1/2004 al Direttore Sanitario, ma che tuttavia non ha ancora ottenuto le rivendicate differenze retributive maturate né l’Università né il Policlinico hanno motivato o formulato risposte al riguardo.

Tanto premesso il ricorrente formula in diritto le seguenti rilevazioni:

I) In ordine alla giurisdizione rappresenta che il Giudice del lavoro, da lui adito, ha ritenuto il rapporto assistenziale come relazione connessa ed accessoria rispetto alla relazione principale che lega il Paluello all’Università di Roma e ha riconosciuto la competenza del giudice amministrativo;

II) In ordine alla legittimazione passiva, rileva che sussiste un rapporto giuridico di provvista finanziaria della Azienda Policlinico Umberto I° in favore dell’Università di Roma "La Sapienza" (convenzione del 20/7/90), per quanto concerne le spese e le retribuzioni dovute dall’Università al proprio personale dipendente per l’espletamento della attività assistenziale resa a favore di pazienti ricoverati presso il Policlinico medesimo sicchè la evocazione in giudizio dell’Università è rivolta nei confronti del suo datore di lavoro mentre la concorrente chiamata in causa dell’Azienda Policlinico si rende necessaria al fine di garantire l’effettiva copertura economica del diritto alle differenze retributive;

III) Per quanto concerne la qualificazione del servizio diretto dal ricorrente, lo stesso è da considerarsi "Servizio interdipartimentale" in quanto adibito a "complesse e molteplici attività" statisticamente documentate sicchè il trattamento corrispondente a tale attività attiene alla funzione dirigenziale di II livello come riconosciuto sia dal Commissario straordinario sia dal Direttore dell’Area Radiologica.

Conclude lo stesso insistendo per il riconoscimento del suo diritto al trattamento economico, tabellare ed accessorio, proprio del dirigente di II livello, avendo continuamente esercitato, per svariati anni, le funzioni superiori corrispondenti a quel livello, richiamando anche il D.Lgs. n. 29/1993 e nella disciplina vigente l’art. 15 D.Lgs. n. 387/1998, e l’art. 56 del nuovo testo che ha unificato in unica norma gli originari artt. 56 e 57 D.Lgs. 29/93 mentre con specifico riferimento ai sanitari e dipendenti ospedalieri che, come lui, rivestono la qualifica di aiuto ospedaliero richiama l’art. 7 d.p.r. 27 marzo 1969 n. 128, ai cui sensi all’aiuto ospedaliero che sostituisca di fatto il primario in caso di assenza, impedimento, urgenza, nonché nel caso in cui sia in corso di espletamento la procedura di pubblico concorso per la copertura del relativo posto vacante, non compete alcuna variazione del trattamento economico entro il termine temporale massimo di sessanta giorni. Ove però, il trasferimento alle mansioni superiori dell’aiuto ospedaliero si protragga oltre detto termine è stato riconosciuto allo stesso il trattamento economico corrispondente all’attività concretamente esercitata.

Il trattamento richiesto viene conclusivamente riferito:

a) allo stipendio tabellare del dirigente di II livello (dal 1°/1/1994 fino al 1° novembre 2004, data di collocamento a riposo);

b) alla "indennità di specificità medica" come stabilita per i dirigenti di II° livello;

c) al riconoscimento delle differenze retributive come sopra indicate anche ai fini del trattamento di fine lavoro e del trattamento pensionistico.

In via gradatamente subordinata viene chiesta la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento, ex art. 2041 c.c., dell’indebito arricchimento derivante dai risparmi di gestione connessi al maggior carico di lavoro del Paluello, rispetto agli standard previsti dalla Regione Lazio ed alla conseguente mancata assunzione del personale corrispettivo.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti della Università degli Studi "La Sapienza" di Roma e dell’Azienda Policlinico Umberto I°, quest’ultima costituitasi in giudizio con preliminare formulazione di eccezione di difetto di legittimazione passiva della nuova Azienda Policlinico Umberto I in ordine alla presente controversia.

Tanto premesso anche per quanto concerne la integrazione del contraddittorio, va esaminata la suindicata eccezione della Azienda Policlinico Umberto I la quale è basata sulla rilevazione che il ricorso proposto dal prof. Paluello è diretto ad ottenere differenze di retribuzione per mansioni superiori svolte in periodo di tempo (1994) antecedente alla costituzione della nuova Azienda Policlinico Umberto I sorta nel novembre del 1999 e quindi dopo i presunti fatti di causa (1994).

Va al riguardo precisato che le funzioni di rango superiore alla sua qualifica di Aiuto il ricorrente evidenzia di aver svolto anche successivamente al periodo quindi sino all’epoca del suo collocamento a riposo avvenuto sotto la data del 1°/11/2004 e per tale ragione, in disparte ogni altra considerazione e tenuto conto di quanto in prosieguo, la eccezione di difetto di legittimazione passiva almeno nei termini in cui la propone la Azienda Policlinico Umberto I non trova neppure riscontro nella realtà dei fatti.

Per altri profili va evidenziata la infondatezza del ricorso per la quale si prescinde da qualsiasi ulteriore indagine anche diversa dalla suindicata eccezione, investente la proponibilità della impugnativa come dal ricorrente introdotta ed indirizzata.

La stessa impugnativa viene incentrata su censure prevalentemente dirette a dimostrare una trasformazione del posto cui è stato adibito il ricorrente, medico specialista assistente di Radiologia cui è stata anche conferita la qualifica di "Aiuto", dovuta sia ad una progressiva concentrazione nella stessa struttura in cui operava di attività di diagnostica radiologica, in primo tempo diffusamente espletate da altri servizi (o Sezioni) radiologici, sia ad un crescente aumento di richieste di accertamenti (radiodiagnostici) che avrebbero comportato in capo al preposto, non soltanto un carico di lavoro notevolmente superiore agli standard unitari medico/paziente ma altresì funzioni di direzione e coordinamento di attività svolte da altri addetti (tra cui un Radiologo strutturato, a turno quadrimestrale, dalla Radiologia centrale).

Tale funzionale metamorfosi verificatasi nella stessa struttura avrebbe reso, secondo il deducente, assimilabile la attività e i compiti del medico alla stessa preposto (anche in virtù di ordini di servizio intervenuti in anni pur successivi al 2000) a quella del medico primario di una struttura al quale spetta il trattamento retributivo proprio del Dirigente di secondo livello, superiore a quello dall’attuale istante percepito.

Non possono invece condividersi, ad avviso del Collegio, nessuna delle rilevazioni ed argomentazioni dal ricorrente addotte a sostegno delle censurate sue prospettazioni.

La censura basata sulla rilevazione della individuabilità in quello cui l’istante era preposto, in quanto considerabile come "Servizio interdipartimentale", di una "struttura complessa" che, anche in sede di contrattazione collettiva (cfr. art. 51 del CCNL di settore allora vigente e dal ricorrente citato) sarebbe da individuarsi come propria della proposizione a direzione della stessa di una medico di qualifica superiore a quella dell’Aiuto", e cioè di un Dirigente di secondo livello (Primario), non trova riscontro di fondatezza.

Se risponde al vero in astratto la constatazione del deducente in ordine alla superiore qualificabilità di una "struttura complessa" che impone la sua direzione da un medico (Primario) appartenente cioè al II livello della Dirigenza medica, invece ad esaminare le risultanze degli organigrammi e funzionigrammi rinvenibili già nelle "convenzioni" cui ha aderito la stessa Università, non trova alcun riscontro la affermazione di una intrinseca individuabilità (cioè senza una apposita ricognizione e riclassificazione da effettuarsi dai competenti Organi) di una struttura complessa in quella di cui trattasi.

La intrinseca riconducibilità delle attività tipiche di quelle svolte dal titolare di una struttura complessa (cioè dal Primario) è stata infatti individuata per Servizi di alta e specifica specializzazione quali quelle esplicate nei "Servizi Speciali" (ad esempio il S.S.CF607 "Radiologia Urologica" per il quale è espressamente prevista la posizione di Primario).

Proprio a livello di fonte di origine convenzionale si rinvengono le previsioni e le declaratorie contenute nella Convenzione Università/Regione Lazio del 20/7/1990 – Allegato A/B – in cui, in riferimento alla individuazione dei c.d. "Servizi Speciali", si individua la esistenza di un Servizio Speciale in quello indicato come CF607 S.S. Radiologia Urologica presente nello stesso estratto dell’Allegato A/B, per il quale è contemplata la presenza di un Primario.

Al contrario, nella struttura in cui era inserito il ricorrente afferente all’Istituto di II Clinica Chirurgica, il servizio di Radiologia e Medicina Nucleare" (che interessa il caso che ne occupa) non è stato mai definito né dalla citata Convenzione né da successive fonti normative quale "Struttura complessa" tanto che nella "Convenzione" sotto la voce relativa allo stesso Servizio è apposta una cifra ("0") sotto la sigla ("PR") e tali indicazioni significano la assenza di una posizione di Primario.

Le suesposte precisazioni si rendono utili per dimostrare la necessità per stare al caso che ne occupa, di una apposita ricognizione della attività espletata nella struttura in cui trovavasi il ricorrente in forza della sua posizione dopo la cessazione dal servizio di altri titolari e di una appropriata riqualificazione dal rango della stessa nell’ambito delle altre strutture, ad opera di un deliberato dei competenti Organi.

Contrariamente a quanto ritiene l’istante non è dato rinvenire la esistenza di un provvedimento in tal senso dall’esame di tutta la documentazione versata in atti.

Si riscontrano invece costantemente segnalazioni avvalorate da effettive rilevazioni da parte sia del Direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche (che ha evidenziato il progressivo accentramento sin dagli inizi degli anni 90 nell’allora "Servizio Aggregato di Radiologia" di una multiforme attività diagnostica per soddisfare richieste provenienti da altri Istituti di Chirurgia) sia, successivamente, ad opera del Commissario Straordinario della Azienda Policlinico Umberto I che ha anch’esso constatato, nell’anno 2004, la "… implementazione mediante assorbimento di altre sezioni o servizi e l’allargamento del bacino di utenza…" "…" della struttura attualmente diretta dal Prof. Minio Paluello… (che)… per la sua articolazione e per le attività documentate potrebbe… ascriversi alla tipologia di cui alla lettera a) dell’art. 54 del CCNL della Dirigenza Medica 1994/97".

Ma tali rilevazioni e constatazioni si presentano come mere richieste auspicanti una appropriata sistemazione della posizione del Responsabile del posto di cui trattasi ma non si rinviene in alcun modo, neppure per determinazione "aliunde" evincibile, la esistenza di un deliberato riqualificativo della stessa posizione sicchè, come già cennato, tale è rimasta solo a livello di preannunciata e auspicata adozione mentre non è stato mai emanato un atto, anche dopo la costituzione della Nuova Azienda Policlinico Umberto I intervenuta dal 1°/11/1999 ed il conseguente riassetto assistenziale dei vari istituti/dipartimenti, che abbia modificato la valenza convenzionale/strutturale del Servizio cui trovavasi preposto il ricorrente trasformandolo o codificandolo da "semplice" a "complesso".

In tale ottica risulta agevole confutare anche le successive argomentazioni del ricorrente che la fondatezza della sua pretesa basa comunque sull’avvenuto effettivo esercizio di mansioni superiori alla sua qualifica (ultima ricevuta quella di "Aiuto") richiamando al riguardo le disposizioni normative che prevedono la adibizione del dipendente all’esercizio di mansioni superiori alla sua qualifica e le interpretazioni giurisprudenziali in base alle quali ove la stessa adibizione si protragga per un tempo eccessivo o comunque superiore a quello talora previsto dalla stessa legge matura di diritto del dipendente al trattamento economico proprio del titolare delle funzioni che lo stesso ha esercitato in via di adibizione.

Tutte le disposizioni dal ricorrente richiamate comprese quelle vigenti all’epoca della emanazione del D.P.R. 27/3/1968 n. 128 specificamente riferite ai sanitari e dipendenti ospedalieri che abbiano la qualifica di "Aiuto" (il quale all’art. 7 contemplava la sostituzione del Primario da parte dell’Aiuto in caso di assenza, impedimento ovvero in attesa della procedura di pubblico concorso) presuppongono sempre la esistenza di un posto organico in cui le stesse funzioni siano state interinalmente esercitate.

Neppure sotto tale profilo viene a trovare spazio di esaudimento la pretesa del ricorrente poiché non è assolutamente rinvenibile nell’organico del personale medico la esistenza di un posto effettivamente esistente nella pianta Organica di livello corrispondente a quello delle funzioni (superiori a quelle di Aiuto) in cui l’attuale istante asserisce di averle esercitate.

Senza disconoscere l’ingente e complessa mole di lavoro che il ricorrente ha encomiabilmente espletato nella struttura di preposizione nonché i compiti di responsabilità inerenti alla stessa sua preposizione, deve nonostante ciò concludersi sulla inesistenza dei presupposti per ritenere riconoscibile ed esaudibile la pretesa dello stesso di ottenere le differenze retributive nella misura necessaria a colmare il divario tra quelle dallo stesso percepite e quelle che invece gli spetterebbero prendendo a raffronto il trattamento economico del dirigente medico di 2° livello.

In presenza infine di ulteriori censure appositamente proposte a dimostrazione della esistenza in ogni caso di un fondamento di giuridica derivazione cui si renderebbe ancorabile la pretesa dell’istante che invoca comunque la corresponsione di ulteriori somme compensative della retribuzione ricevuta nonostante le funzioni svolte, va esaminata la domanda che il ricorrente fa valere, in via gradata, sotto il diverso profilo della proposizione di una azione di indebito arricchimento dell’Amministrazione ( art. 2041 cod. civ.) che sarebbe comprovato, secondo la prospettazione dello stesso ricorrente, da effettivi riconoscimenti dell’"utiliter coeptum" vale a dire della utilità della prestazione ricevuta dall’ente pubblico che il ricorrente asserisce riconosciuta da Organi del Policlinico.

Non appaiono invece neppure ipotizzabili i presupposti individuativi di una ingiustificata locupletazione da parte della Amministrazione di prestazioni rese da altri che presupporrebbe, per aderenza al caso di specie, quanto meno la avvenuta utilizzazione da parte della stessa Amministrazione dello svolgimento di un ulteriore servizio aggiuntivo che del tutto inesistente sarebbe stato reso da altri che lo avrebbero cioè attuato in aggiunta a quelli esistenti.

Tali ipotesi non possono ritenersi invece individuabili ove nell’ambito di un preesistente servizio già in svolgimento in una struttura pubblica si verifichino situazioni di accumulo e di aggravio di prestazioni lavorative già espletate da parte di dipendenti i quali aggravi, ove non ricorrano le legali condizioni che consentono la remunerazione del più gravoso lavoro svolto, sono ovviabili con gli ordinari mezzi intimativi offerti dall’ordinamento diretti a far cessare, con l’adozione dei necessari provvedimenti, una situazione di anomala adibizione del dipendente.

Non è dato dunque individuare la esistenza di nessun profilo che consenta l’accoglimento del ricorso come dal ricorrente proposto il quale va pertanto rigettato mentre si ravvisa la esistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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