Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-11-2011, n. 24765

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Esaminando domanda di equa riparazione proposta da I. R. per l’eccessiva durata del procedimento durato, innanzi alla Corte dei Conti, dal 1988 al 2007, la Corte di Napoli con decreto 13.1.2010 ha dichiarato inammissibile il ricorso per nullità della procura questa essendo stata rilasciata al difensore su foglio separato (redatto con caratteri di stampa diversi da quelli dell’atto, privo di numerazione di pagina e difettante di alcun riferimento alla Autorità invocata). Per la cassazione di tale decreto il I. ha proposto ricorso il 11.06.2010, non resistito da controricorso, nel quale ha censurato la commessa violazione dell’art. 83 c.p.c.. Il Collegio ha deciso la redazione di motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso è meritevole di condivisione, per le ragioni che appresso si espongono sinteticamente.

Va infatti rammentato il principio ribadito da Cass. 29785 del 2008 (alla quale adde 16907 del 2006) dalla quale è stata tratta la massima che recita: "La procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all’art. 365 cod. proc. civ., anche se apposta su di un foglio separato, purchè materialmente unito al ricorso e benchè non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ. (come novellato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141), si può ritenere che l’apposizione topografica della procura sia idonea – salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza, dalla parte, del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede;

nè la mancanza di data produce nullità della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata".

Il decreto impugnato – come denunziato – si è sottratto alla osservanza di tale principio, al quale il Collegio intende dare pieno seguito, e pertanto merita di essere cassato.

La controversia ben può essere decisa nel merito, non venendo in rilievo nè esigenze valutative nè margini di apprezzamento dei fatti. Escluso, infatti, che abbia alcun fondamento la questione, assorbita dalla Corte di merito, relativa alla eccepita prescrizione (ritenendo il Collegio di dare seguito alla consolidata giurisprudenza di questa Corte: da Cass. 27719 del 2009 a Cass. 478 del 2011), devesi prendere atto della irragionevole durata del processo – anni 19 per un unico grado innanzi alla Corte dei Conti – e quindi ben può procedersi alla liquidazione dell’indennizzo dovuto, alla stregua dei parametri da questa Corte adottati costantemente. Si determina pertanto l’indennizzo in Euro 9.500 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo. Si regolano le spese secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto e decidendo nel merito, condanna il Ministero a corrispondere al ricorrente Euro 9,500 oltre interessi dalla domanda al saldo ed a versare al ricorrente le spese di giudizio che determina per il giudizio di merito in Euro 1.140 (600+490+50) oltre spese generali ed accessori e per il giudizio di legittimità in Euro 965 (865+100) oltre spese generali ed accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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