Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-05-2011) 06-07-2011, n. 26321

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 22/11/10 il Tribunale di Milano, giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di H.B. intesa alla declaratoria di non esecutività della sentenza emessa a suo carico il 10/7/01 dal Tribunale di Milano per vizi inerenti le notifiche effettuate all’imputata; rigettava altresì l’istanza subordinata di rimessione in termine per impugnare la sentenza di condanna, di cui ella era venuta a conoscenza solo a seguito della sua consegna dall’estero alle autorità italiane il 14/10/10.

La B., di nazionalità bulgara, era stata arrestata il 5/7/99 in forza di Occ emessa dal Gip del Tribunale di Milano per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed altro; scarcerata il 31/7/99, il 23/8/99 era espulsa dal territorio italiano e rimpatriata a Sofia; nella fase delle indagini preliminari aveva nominato difensore di fiducia (l’avv. Alessandra Silvestri del foro di Milano, presso la quale eleggeva domicilio), che il 16/5/00, stante l’irreperibilità della propria assistita, rinunciava al mandato; il processo proseguiva nella contumacia dell’imputata fino alla definitiva condanna (irr. 2/1/02) con l’assistenza di un difensore d’ufficio (l’avv. Danilo Zanasi) e ferma restando l’elezione di domicilio presso l’originario difensore. Nel rigettare la domanda principale (non esecutività del titolo) il Tribunale ricordava come la determinazione del domicilio dichiarato od eletto fosse valida per ogni stato e grado del procedimento (art. 164 c.p.p.) e ciò anche in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario, nota o meno che fosse all’imputato (giurisprudenza costante).

Quanto alla domanda subordinata, sia pur tempestiva, anch’essa era infondata, posto che l’imputata, benchè a conoscenza del procedimento a suo carico, non si curò di mettersi in contatto con il proprio difensore (da lei nominato) per poter presenziare al processo (come la legge italiana le consentiva), così volontariamente rinunciando a comparire.

Ricorreva per cassazione la difesa della B., deducendo: 1) violazione di legge per non avere il giudice della cognizione – dopo la rinuncia al mandato del difensore di fiducia per l’irreperibilità dell’assistita e la concreta eventualità che l’imputata non avesse effettiva conoscenza del procedimento – disposto ricerche all’estero ai sensi dell’art. 159 c.p.p. o notificato gli atti al nuovo difensore d’ufficio ex art. 161 c.p.p., comma 4, con la conseguente mancata formazione di un valido titolo esecutivo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere considerato il giudice dell’esecuzione che il diniego della rimessione in termine per impugnare presuppone che il soggetto abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, il che non poteva dirsi per uno straniero che, dopo la scarcerazione e l’espulsione dal territorio italiano – prima del rinvio a giudizio, sopravvenuto il 22/12/99 – aveva la ragionevole convinzione di non avere più pendenze in quello Stato; inoltre il punto su cui il giudice era stato chiamato a decidere dalla richiedente non era tanto sulla conoscenza del procedimento quanto su quella del provvedimento da impugnare e il suo giudizio, infine, contrastava con tutta la giurisprudenza formatasi in Italia e in Europa in materia di diritto di impugnazione del contumace (diritto riconosciuto anche nel MAE che aveva consentito la consegna all’Italia della cittadina bulgara). Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata con le conseguenti statuizioni.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato (condiviso nella parte che aveva ritenuto correttamente eseguite le notifiche) limitatamente alla parte in cui non aveva concesso la rimessione nel termine per impugnare.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Infondato, infatti, nel suo primo motivo, posto che – come puntualmente ricordato dal giudice del provvedimento impugnato – l’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia prescinde dall’effettività del mandato. In tal senso la giurisprudenza di questa Corte è univoca e costante. Tra le molte, oltre a quelle citate nella detta ordinanza, v. da ultimo sez. 1, sent. n. 8116 dell’11/2/10, ric. Bouhlga, n. rv. 246387 ("La rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se essa non viene espressamente revocata"), pronuncia resa in fattispecie relativa a notificazione dell’estratto di sentenza contumaciale al difensore domiciliatario che aveva rinunciato al mandato, comunicando di non avere più alcun contatto con il cliente. Fondato invece il secondo motivo. Come ricordato anche dal PG concludente, altro è la conoscenza del processo (indubitabile nel caso in esame, quale che fosse l’opinione dell’estradata sull’effetto dell’estradizione sulla pendenza in Italia del processo a suo carico), altro la conoscenza del provvedimento. Sul punto la giurisprudenza formatasi dopo la modifica dell’art. 175 c.p.p., comma 2 (D.L. n. 17 del 2005 conv. in L. n. 60 del 2005) in armonia con la legislazione e la giurisprudenza europea non lascia spazi ad orientamenti difformi (v. Cass., sez. 6, sent. n. 7379 del 21/12/09, dep. 24/2/10, rv. 246027, Halilovic): per negare la rimessione nel termine per impugnare va accertata l’effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato e l’onere di ciò è a carico dell’ufficio. Nel caso, come ancora correttamente ricorda il PG, vi sono elementi che, al di là della presunzione di non conoscenza, inducono a ritenere verosimile l’effettiva mancanza di conoscenza: la donna fu espulsa prima del rinvio a giudizio ed i successivi avvisi furono notificati al difensore domiciliatario, che in seguito, proprio per la perdurante assenza di contatti con la cliente, rimise il mandato.

Limitatamente alla rimessione in termini (secondo motivo di ricorso), l’ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano. Il ricorso va rigettato nel resto (primo motivo).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame quanto alla restituzione in termini al Tribunale di Milano.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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