T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 08-07-2011, n. 6076

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premette il ricorrente di avere ricevuto le agevolazioni finanziarie di cui alla legge n. 64/1986 e di avere ricevuto nel novembre 1995 la comunicazione di non inclusione nei benefici finanziari in applicazione del d. m. 30 marzo 1995, art. 2, in quanto "la dichiarazione del legale rappresentante della Ditta richiedente, resa dopo il 31.12.1993, non attesta lo stato di avanzamento della spesa conseguita entro la medesima data".

Quindi, presentato ricorso avverso la suddetta determinazione di non inclusione, l’adito Tar Lazio, sez. III Ter, con sentenza n. 2188 del 22.10.1997 lo respingeva; nelle more del giudizio di appello, ancorché il Consiglio di Stato con ordinanza n. 719/1996 avesse concesso la tutela cautelare, l’intimato Ministero ha adottato il provvedimento emarginato in epigrafe con cui sono state denegate definitivamente le agevolazioni finanziarie di cui si tratta.

Ritenendo l’illegittimità anche di tale ultimo provvedimento ha, pertanto, dedotto:

1) Violazione del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per gravi carenze istruttorie; eccesso di potere per erroneità dei presupposti; violazione per disapplicazione dell’art. 3, legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione.

2) Violazione per disapplicazione dell’art. 6, lett. b), legge n. 241/1990; violazione del regolamento ministeriale 26.3.1996; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per violazione del principio dell’autolimite.

3) Violazione del principio di equità, di ragionevolezza e di proporzionalità.

Chiede, pertanto, in accoglimento degli esposti mezzi di censura, l’annullamento del provvedimento impugnato.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato, in difesa dell’intimato dicastero, per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto.

In vista della discussione in pubblica udienza del ricorso le parti hanno presentato memorie conclusionali.

Alla pubblica udienza del 23 giugno 2011 la causa è passata in decisione.

Tanto premesso in punto di fatto, deve essere dato atto che il provvedimento impugnato è stato adottato sulla base della sentenza di questo Tribunale sopra richiamata, con cui è stato respinto il ricorso interposto avverso il provvedimento di esclusione dalle agevolazioni finanziarie di cui si controverte, essendo state ritenute infondate le medesime argomentazioni spese a suffragio anche del gravame ora in esame; deve essere, ancora, aggiunto che la sentenza di primo grado è stata confermata dal Consiglio di Stato, con la decisione n. 1517/98 del 19 giugno – 3 novembre 1998.

Il provvedimento di definitiva revoca delle agevolazioni finanziarie si pone, dunque, quale mera conseguenza del giudicato formatosi sulla medesima vicenda contenziosa, senza che possano essere vagliate una seconda volta le censure dirette a contestare la potestà di non inclusione della iniziativa di parte ricorrente tra le agevolazioni di cui alla legge n. 64/1986, pena la violazione del principio del ne bis in idem, mentre è destituita di fondamento la terza e nuova censura dedotta avverso il secondo provvedimento, sotto il profilo della illegittimità della revoca, adottata quando ancora non si era formato il giudicato sulla vicenda, attesa la immediata portata esecutiva delle sentenze di primo grado non sospese.

Le spese di lite seguono la soccombenza, giusta quanto in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) in favore del resistente Ministero dello sviluppo economico.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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