Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-11-2011, n. 24740 Distanze legali tra costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Mantova del 9.1.2001 R.R. proponeva denunzia di nuova opera contro Saccani snc esponendo di avere il possesso e la proprietà di un immobile in (OMISSIS), adibito ad abitazione e negozio, per acquisto fattone il 14.3.1986 con atto n. 9274 in notaio Finardi e che la convenuta, dopo il rilascio di concessione edilizia, aveva iniziato la costruzione di un nuovo edificio sul lotto di terreno adiacente; negli elaborati grafici era previsto che il costruendo edificio sorgesse in aderenza ed in sopraelevazione a quello già edificato sul confine, era rappresentata per la lunghezza di metri due l’edificazione sul confine di una piccola corte; il fabbricato violava le distanze tra fabbricati e dai confini stabilite dal PRG per cui chiedeva la declaratoria di illegittimità, la riduzione allo stato preesistente ed i danni.

Resisteva controparte, veniva disposta ctu, con ordinanza del G.I. veniva ordinata la demolizione di porzione del fabbricato sul lato posteriore, provvedimento confermato in sede di reclamo e, con sentenza 13 giugno 2002, la convenuta veniva condannata alla demolizione di detta porzione, oltre danni e spese: decisione riformata dalla Corte di appello di Brescia con sentenza n. 502/05, che rigettava le domande richiamando l’articolo 2.2.1.1. delle norme tecniche di attuazione del piano di recupero del Comune che, in relazione agli ambiti interni, dispone sia rispettata la distanza di m. 5 dai confini privati.

Secondo la giurisprudenza richiamata le zone di rispetto debbono ritenersi costituite dallo spazio compreso tra la linea di confine separante i fondi contigui e le normali alla linea medesima per una lunghezza pari alla distanza che da detta linea deve essere osservata per le costruzioni.

Nella fattispecie la fascia della profondità di 5 metri che fronteggia il tratto di confine inedificato, della lunghezza di m.

1,61, risulta libera da costruzioni, donde il rispetto della distanza di metri cinque dal confine. Ricorre la R. con due motivi, illustrati da memoria, resiste controparte.

Motivi della decisione

Col primo motivo si lamenta violazione degli artt. 873, 872 c.c. e delle norme tecniche di attuazione del piano di recupero del comune di Castel D’Ario. con richiami giurisprudenziali ed illustrazioni grafiche per dimostrare che la sentenza ha tralasciato il consolidato insegnamento di questa Corte Suprema, che impone il calcolo in maniera assoluta e cioè in ogni direzione del fondo contrapposto e frontistante.

Col secondo motivo si denunzia errata valutazione delle risultanze probatorie acquisite perchè, anche ritenendo valido il principio di diritto enunciato dal giudice di appello, la costruzione è stata realizzata in violazione delle distanze dal confine.

Osserva questa Corte Suprema:

Sia la sentenza impugnata sia il ricorso, a suffragio delle rispettive argomentazioni, ricorrono ad illustrazioni grafiche che dimostrano come la delibazione della disciplina applicabile derivi dalla corretta determinazione della situazione dei luoghi.

La sentenza, come dedotto, ha richiamato l’art. 2.2.1.1 delle norme tecniche di attuazione e giurisprudenza di questa Corte concludendo nel senso che la lascia della profondità di 5 metri che fronteggia il tratto di confine inedificato, della lunghezza di m. 1,61, risulta libera da costruzioni.

Il ricorso, pur criticando l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità posta a base della decisione, non indica un diverso orientamento consolidato ma decisioni genericamente affermative di principi pacifici in tema di distanze senza concreti riferimenti al caso in questione.

Questa Corte non ignora la distinzione tra norme integrative e non del codice civile e la necessità che ai fini del rispetto delle distanze tra le costruzioni e dal confine per le norme contenute nei regolamenti edilizi debba farsi riferimento anche alla tutela dell’assetto urbanistico con la conseguenza che rileva la distanza in sè delle costruzioni a prescindere dal loro fronteggiarsi (Cass. 4.10.2005 n. 19350), ma la fattispecie esula dalla violazione di diritti soggettivi del vicino e la sentenza afferma il rispetto della distanza di cinque metri da confine.

La ricorrente si limita a dedurre che, nel caso in cui il confine tra due fondi sia costituito da una linea spezzata, lo spazio di rispetto è anche il settore formato dal vertice tra le due linee spezzate che costituiscono il confine e le due linee normali che si dipartono da tale vertice di una lunghezza pari alla distanza da rispettare, senza superare l’accertamento in fatto compiuto dalla sentenza, la tesi originaria che il costruendo edificio dovesse sorgere in aderenza e parzialmente sul confine e la giurisprudenza in tema di costruzione realizzata lungo una linea spezzata (Cass. 5.12.2001 n. 15367, Cass. 4.4.2001 n. 4962).

Donde il rigetto del ricorso mentre le diverse decisioni di primo e secondo grado e la singolarità della vicenda consigliano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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