…di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’articolo 117 della Costituzione;
Visto il paragrafo 1 dell’art. 346 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, che consente agli Stati membri di adottare le
misure ritenute necessarie per tutelare gli interessi essenziali
della propria sicurezza;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e, in particolare,
l’articolo 1, che demanda ad uno o piu’ decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri l’individuazione delle attivita’ di rilevanza
strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi
incluse le attivita’ strategiche chiave, in relazione alle quali
possono essere esercitati i poteri speciali previsti dal medesimo
articolo;
Visto l’articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 21 del
2012, il quale stabilisce che i decreti di individuazione delle
attivita’ di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di
sicurezza nazionale siano aggiornati almeno ogni tre anni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
novembre 2012, n. 253, concernente il regolamento recante
l’individuazione delle attivita’ di rilevanza strategica per il
sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
maggio 2012, n. 56;
Visto l’Accordo Quadro fra Francia, Germania, Italia, Spagna,
Svezia e Regno Unito, relativo alle misure per facilitare la
ristrutturazione e le attivita’ dell’industria europea per la difesa,
firmato a Farnbourough il 27 luglio 2000 e ratificato con legge 17
giugno 2003, n. 148, e in particolare l’articolo 7, che prevede il
monitoraggio della proprieta’ delle imprese operanti nel settore
della difesa e della sicurezza, nonche’ la possibilita’ di apporre
limitazioni al trasferimento delle capacita’ strategiche chiave per
motivi di sicurezza nazionale;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 settembre
2013;
Preso atto della comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, dello
sviluppo economico e dell’interno;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Individuazione di attivi di rilevanza strategica
nel settore delle comunicazioni
1. All’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 novembre 2012, n. 253, dopo il comma 2 e’ aggiunto il
seguente:
«2-bis. Ai fini dell’esercizio dei poteri speciali di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, rientrano negli
attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni le
reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell’accesso agli
utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio
universale e dei servizi a banda larga e ultralarga.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 2 ottobre 2013
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Letta
Il Ministro della difesa
Mauro
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Saccomanni
Il Ministro degli affari esteri
Bonino
Il Ministro dello sviluppo economico
Zanonato
Il Ministro dell’interno
Alfano
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2013
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 149
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