T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 08-07-2011, n. 6068 Indennità di anzianità e buonuscita

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 13 settembre 1999 e depositato il giorno 8 ottobre successivo, i sunnominati, ex dipendenti del Ministero della Pubblica istruzione, collocati a riposo per sopraggiunti limiti di età il giorno 1 settembre 1989, hanno chiesto il riconoscimento giudiziale del loro diritto al ricalcalo dell’indennità di buonuscita calcolata appunto sulla base degli integrali benefici economici a regime derivanti dal DPR 399/88, previo eventuale annullamento di atti contrari. Hanno chiesto il pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme dovute.

Deducono:

violazione della legge n. 93/83, dell’art. 28 della legge n. 300/70 del DPR 399/88 art. 5 comma 2 e art. 9 comma 2, degli artt. 3, 36, 38, 97 Cost.; eccesso di potere: ai sensi in particolare del DPR 399/88 i ricorrenti hanno diritto all’inclusione nella base di calcolo per la buonuscita dei benefici economici integrali rivenienti dal suddetto decreto, e non limitatamente ai benefici maturati al momento di effettiva estinzione del rapporto di lavoro, come ritenuto dall’Amministrazione;

violazione del DPR 399/88, art. 5 c.2 e art. 9 c.2 degli artt. 3,36,38 e 97 Cost. eccesso di potere; per i motivi suddetti sono illegittime le circolari del Ministero del Tesoro e della PCM che limitano il calcolo della buonuscita alla base costituita dall’ultimo stipendio percepito; per la riliquidazione della pensione, peraltro non è intervenuta alcuna interpretazione riduttiva.

Stessa rubrica: le parti contrattuali hanno chiaramente voluto escludere che la rateizzazione dei benefici stipendiali possa significare una pluralità di obbligazioni, dovendosi al contrario ritenere che le singole scadenze sono momenti di un unico adempimento e non incidono sulla spettanza del diritto.

Costituitasi l’INPDAP ha preliminarmente eccepito la prescrizione del presunto diritto; nel merito ha sostenuto l’infondatezza del gravame in quanto l’art. 5 del citato DPR deve essere interpretato nel senso che l’attribuzione dei benefici stipendiali in tre distinti momenti non abbia inteso configurare un pagamento rateale di un beneficio comunque acquisito al patrimonio del dipendente, ma abbia previsto l’acquisizione di diversi diritti economici maturabili progressivamente alle singole scadenze.

Risulta formalmente costituito in giudizio anche il Ministero intimato.

Con memoria del giorno 8 giugno 2011 parte ricorrente ha sostenuto che nella fattispecie la prescrizione è decennale e decorre non dalla cessazione del rapporto ma dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento.

Nel merito entrambe le parti hanno ribadito tesi e ragioni.

Alla pubblica udienza del 23 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che nella fattispecie si sia maturata la prescrizione del vantato diritto.

Ed infatti la giurisprudenza praticamente costante, tranne episodiche posizioni diverse peraltro risalenti nel tempo, afferma che il credito attinente all’indennità di buonuscita, ai sensi dell’art. 2948 n. 5 c.c. e dell’art. 20 del DPR 1032/1973, si prescrive nel termine quinquennale e decorre dalla data di collocamento a riposo (Cons di St. sez. VI 2 marzo 2011 n. 1293); la prescrizione non è interrotta dall’intervenuta liquidazione del trattamento di fine rapporto, che ha la finalità di estinguere il relativo debito per intero ma non di porre in essere un atto ricognitivo dell’esistenza di un debito residuale nei confronti del medesimo creditore, non potendosi distinguere tra diritto alla citata indennità e diritto alla stessa nella misura soggettivamente ritenuta giusta (Cons di St. sez. VI 21 settembre 2010 n. 6990). Nello stesso senso cfr TAR Lazio sez. III 1 giugno 2010 n. 14512; Cons di St. sez. VI 9 dicembre 2008 n. 6099, 22 settembre 2008 n. 4548, 30 maggio 2008 n. 2605.

Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale consolidato orientamento.

Peraltro, e conclusivamente sul punto, i ricorrenti non hanno fornito dimostrazione del diverso termine da loro indicato come decorso della prescrizione, che rimane comunque quinquennale.

Per i suddetti motivi il ricorso deve essere respinto per avvenuta prescrizione del diritto vantato, in quanto tutti gli interessati risultano cessati dal servizio in data 1 settembre 1989 (e su ciò non vi è contestazione tra le parti) mentre il ricorso, in assenza di atti interrottivi, risulta notificato oltre dieci anni dopo, in data 13 settembre 1999.

Considerata la fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;

spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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