Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 06-07-2011, n. 26378

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.P. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Roma in sede di riesame confermava il provvedimento di sequestro disposto ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies; L. n. 146 del 2006, art. 11; art. 321 c.p.p. per il reato di riciclaggio.

La ricorrente deduce in questa sede:

1) violazione di legge assumendo che il sequestro per reati transnazionali possa riguardare solo fattispecie associative.

2) illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione sulla natura fittizia dell’interposizione nella gestione di beni ritenuti riconducigli al marito da cui era divorziata.

Il ricorso è infondato e va, pertanto rigettato.

In ordine al primo motivo è assorbente il rilievo del tribunale secondo cui le tematiche relative al sequestro per equivalente sono a monte superate dalla considerazione che il sequestro stesso è fondato anche sulla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.

Quanto al secondo motivo si deve ribadire in premessa che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la totale mancanza di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità o la incompletezza di motivazione le quali non possono denunciarsi nel giudizio di legittimità nemmeno tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e), posto che questo richiede la "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità" della motivazione (Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007 Rv. 236255).

Le obiezioni della ricorrente finalizzate a censurare la motivazione in punto di interposizione fittizia e di conoscenza dell’indagine, ed il rilievo dell’avvenuto dissequestro da parte dello stesso PM di altri conti correnti sui quali la ricorrente era pure delegata ad operare da R., non possono, pertanto, rilevare dunque in questa sede in presenza di motivazione sulle ragioni del sequestro. Al riguardo è sufficiente rilevare peraltro che il provvedimento impugnato è esente da censure in quanto adeguatamente motivato sul rilievo che le modalità di commissione del riciclaggio coinvolgono oltre al R. anche la moglie – odierna ricorrente – in quanto utilizzata come delegata su uno dei conti correnti incriminati, ed in ragione del possesso dell’immobile mantenuto sulla base dell’accordo raggiunto in sede di divorzio.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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