Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-11-2011, n. 24730 Opposizione del terzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Nel corso di un processo di espropriazione forzata promosso dalla Banca Nazionale del Lavoro nei confronti di M.S. avente ad oggetto un immobile sito in (OMISSIS), per un credito assistito da ipoteca sul bene sottoposto a pignoramento, B.L. proponeva opposizione di terzo davanti al Tribunale di Firenze sostenendo che l’immobile predetto, compreso nella eredità lasciata da suo marito M.B. e pervenuto al figlio M.S., era gravato in suo favore dal diritto di abitazione previsto dall’art. 540 c.c., comma 2, diritto acquisito per effetto della successione in quanto oggetto di legato disposto dalla legge.

La B. assumeva che tale diritto era opponibile alla suddetta banca in base all’art. 534 c.c., commi 1 e 2, perchè quest’ultima aveva acquistato il diritto di iscrivere ipoteca dall’erede apparente pur essendo a conoscenza della successione e dell’esistenza della vedova e pur non potendo ignorare l’esistenza del legato.

L’opponente chiedeva quindi che, accertata l’esistenza del suo diritto di abitazione, fosse dichiarato che la BNL poteva assoggettare ad espropriazione forzata soltanto la nuda proprietà dell’immobile.

Il Tribunale adito rigettava l’opposizione.

La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 10-11-1999 respingeva il gravame della B..

Proposta impugnazione da parte di quest’ultima cui resisteva soltanto la BNL questa Corte con sentenza del 24-6-2003 ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato la causa anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze che si sarebbe dovuta uniformare al seguente principio di diritto: "Rispetto ad un immobile, destinato ad abitazione familiare e su cui il coniuge del defunto abbia acquistato perciò il diritto di abitazione sulla base dell’art. 540 c.c., comma 2, l’ipoteca iscritta dal creditore sulla piena proprietà dello stesso bene, in forza del diritto concessogli dall’erede, è opponibile al legatario alle condizioni stabilite dall’art. 534 c.c., commi 2 e 3; non è invece applicabile come regola di risoluzione del conflitto quella dell’anteriorità della trascrizione dell’acquisto dell’erede rispetto alla trascrizione dell’acquisto del legatario, perchè la norma sugli effetti della trascrizione, dettata dall’art. 2644 c.c., non riguarda il rapporto del legatario con l’erede e con gli aventi causa da questo: infatti, il legatario acquista il diritto di abitazione direttamente dall’ereditando e perciò non si verifica nè in rapporto all’acquisto dell’erede dall’ereditando nè in rapporto all’acquisto del creditore ipotecario dall’erede la situazione del duplice acquisto, dal medesimo autore, di diritti tra loro configgenti".

Riassunta la causa da parte della B. resistevano sia il Fallimento di M.S. sia la BNL. La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 2-11-2005 ha rigettato l’impugnazione osservando che, in applicazione del principio di diritto della menzionata sentenza di questa Corte secondo il quale, trattandosi di beni immobili, ai sensi dell’art. 534 c.c., comma 3 la regola di risoluzione del conflitto è quella dell’anteriorità della trascrizione, essendo pacifico che la BNL aveva iscritto l’ipoteca prima che la B. trascrivesse l’acquisto del suo diritto di abitazione (in effetti mai trascritto) o la sua domanda giudiziale, la sua domanda proposta in opposizione all’esecuzione promossa sull’immobile sul quale vantava il diritto d’abitazione, consistente nella richiesta dichiarazione di inopponibilità dell’ipoteca suddetta nei suoi confronti, doveva essere rigettata; ha quindi condannato l’appellante al pagamento in favore delle controparti delle spese del giudizio di rinvio e di quelle de giudizio di legittimità.

Per la cassazione di tale sentenza la B. ha proposto un ricorso affidato a tre motivi cui la BNL e per essa la mandatala S.G.C. s.r.l. Società Gestione Crediti ed il Fallimento di S. M. hanno resistito con separati controricorsi formulando altresì entrambi due ricorsi incidentali articolati in un unico motivo; la ricorrente e la BNL hanno successivamente depositato delle memorie.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto promossi contro la medesima sentenza.

Deve a tal punto essere esaminata l’eccezione di entrambi i controricorrenti di inammissibilità del ricorso principale in quanto, a fronte di una notifica della sentenza impugnata da parte della BNL in data 28-12-2005 alla B. nel domicilio eletto presso lo studio in Firenze, via Tornabuoni 1, del suo procuratore avv. Giovannangelo Burchi, il ricorso stesso è stato notificato il 9- 5-2006, quindi oltre il termine breve di giorni sessanta decorrente dalla notifica della sentenza impugnata di cui agli artt. 325-326 c.p.c..

L’eccezione è fondata.

Premesso che dall’esame degli atti risulta che effettivamente la sentenza impugnata è stata notificata a cura della BNL in data 28-12- 2005 alla B. nel sopra indicato domicilio eletto presso il proprio procuratore costituito, ed il ricorso principale è stato notificato il 9-5-2006, è evidente che l’impugnazione è tardiva per la mancata osservanza del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. decorrente dalla impugnazione della sentenza.

In proposito si rileva che in effetti secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito è equivalente alla notificazione al procuratore stesso, ed è pertanto idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (Cass. 21-11-2001 n. 14642; Cass. 8-5-2008 n. 11216; Cass. 11-6-2009 n. 13546; Cass. Ord. 31-5-2011 n. 11971); è poi appena il caso di osservare che nessuna incidenza in senso contrario può essere riconosciuta alla pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite 13-6-011 n. 12898 richiamata dalla ricorrente nella memoria difensiva in quanto essa, nell’affermare la inidoneità della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente anzichè al procuratore costituito, a far decorrere il termine breve di impugnazione, si riferisce appunto alla impugnazione della sentenza effettuata alla parte personalmente, e non già alla parte presso il procuratore costituito, come nella fattispecie.

Il ricorso principale deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Conseguentemente entrambi i ricorsi incidentali devono essere dichiarati inefficaci.

La ricorrente principale in base al principio della soccombenza deve essere condannata alle spese di giudizio in favore di ciascuno dei controricorrenti.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara inefficaci i ricorsi incidentali e condanna la ricorrente principale al pagamento in favore di ciascuno dei due controricorrenti di Euro 200,00 per spese e di Euro 2000,00 per onorari di avvocato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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