Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 06-07-2011, n. 26363

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del tribunale di Siracusa in data 17 febbraio 2003, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza del GUP del tribunale di Siracusa in data 16 ottobre 1999, rideterminava la pena complessiva nella misura di anni quattro di reclusione e di euro 500 di multa per il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in danno di cittadine straniere accertato in Augusta il 4 maggio 1995 e il 24 settembre 1996. Deduce in questa sede la ricorrente l’assenza di motivazione sulla doglianza proposta con l’atto di appello concernente la mancata prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sull’aggravante contestata.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

La concessione delle attenuanti generiche prevalenti risulta essere stata chiesta infatti solo in via subordinata, laddove è stato invece accolto, sia pure parzialmente, il motivo principale di appello avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione.

Di qui l’infondatezza del motivo di ricorso.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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