T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 08-07-2011, n. 6063 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la Regione Sardegna ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero per lo sviluppo economico in ordine alla sua domanda di accesso agli atti relativi all’attribuzione automatica dei canali del digitale terrestre. In particolare, relativamente alle emittenti MTV, Deejay TV e Rete Capri, la ricorrente aveva chiesto, con domanda ricevuta dall’Amministrazione statale il 3 gennaio 2011, la seguente documentazione: 1) domanda di attribuzione della numerazione; 2) autorizzazione ministeriale per la fornitura di servizi media audiovisivi; 3) documentazione attestante la verifica da parte del Ministero del genere di programmi emessi in rete; 4) eventuale provvedimento di assegnazione definitiva.

Adduce la regione che la richiesta è connessa alle necessità di tutela giudiziale nel ricorso davanti a questo Tribunale relativo al piano di numerazione automatica dei canali digitali di cui alla delibera dell’AGCOM n. 366 del 15 luglio 2010, contestandosi in detta sede l’attribuzione dei primi nove numeri ai canali generalisti nazionali, con conseguente spostamento dei canali delle emittenti locali, risultando assegnati i numeri 8 e 9 alle emittenti MTV e Deejay TV e ravvisandosi il rischio di una precedenza attribuita anche a Rete Capri.

Con motivi aggiunti è stato impugnato il provvedimento ministeriale di esplicito diniego di accesso, del 14 aprile 2011, motivato con l’inammissibilità di una richiesta di accesso volta al controllo generalizzato dell’attività dell’Amministrazione statale.

Deduce in particolare la Regione:

violazione dell’art. 24 della legge n. 241/90, eccesso di potere per illogicità, travisamento e falsità dei presupposti: la domanda ha un oggetto delimitato ed è collegata ad uno specifico contenzioso; la conoscenza dei documenti richiesti è necessaria alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e puntualmente precisate;

violazione dell’art. 22 c.5 e dell’art. 10 bis della l.n. 241/90: si configura il mancato rispetto da parte del Ministero del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni; non è stato notificato il preavviso di diniego di accesso;

violazione dell’art. 1 della legge n. 241/90 e del principio di proporzionalità e economicità dell’azione amministrativa.: vi è stato un illegittimo aggravamento del procedimento.

Costituitasi la società MTV ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ed interesse: l’acquisizione di documenti da parte di soggetti pubblici non avviene attraverso la procedura dell’accesso ma tramite l’attuazione del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni; peraltro la regione non ha competenze in materia di ordinamento dei canali delle emittenti televisive; l’art. 10 bis cit si applica solo nei procedimenti ad istanza di parte; la regione non ha un interesse diretto, attuale e concreto all’acquisizione dei documenti richiesti; i documenti richiesti contengono informazioni riservate di carattere finanziario commerciale ed industriale; l’istanza di accesso non è firmata dal legale rappresentante né è suffragata da procura speciale; il ricorso della Regione avverso il Piano di numerazione automatica dei canali è palesemente inammissibile e infondato.

Si è costituita la società ALL MUSIC p.a. sostenendo le ragioni di Deejay TV ed assumendo il difetto di legittimazione della Regione Sardegna.

Con memoria la Regione ha replicato alle tesi avversarie: il principio di leale collaborazione non esclude per l’ente pubblico la procedura dell’accesso; in sede di accesso non deve essere valutata la fondatezza del ricorso per il quale si chiede la produzione documentale; la materia in questione è di competenza concorrente della regione. Nella procura per il ricorso n. 10423/2010 è contenuto il potere di svolgere anche istanza di accesso. Per il resto sono state ribadite tesi e ragioni.

Alla camera di consiglio del 23 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, nei termini indicati in motivazione.

1Preliminarmente il Collegio disattende le eccezioni di carenza di legittimazione della Regione.

La giurisprudenza ha chiaramente escluso che il principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni possa essere invocato quale preclusione della ordinaria procedura di accesso ai documenti della P.A. da parte di altra amministrazione (cfr Cons di St. sez. VI 9 marzo 2011 n.1492). Il Collegio condivide le ragioni espresse in tale sentenza, specie nel caso in esame ove non risulta certo seguito il suddetto principio di leale collaborazione del Ministero con la Regione Sardegna..

Circa la mancata procura per l’istanza di accesso, il Collegio rileva come tale attività debba essere ricompresa nell’ambito del mandato conferito per il ricorso giurisdizionale avverso il Piano di assegnazione della numerazione per le emittenti in digitale terrestre, trattandosi di iniziativa giurisdizionale accessoria a quella.

Infine non appare corrispondente ai principi dell’ordinamento l’affermazione che la regione non abbia alcuna competenza nella materia in questione, in quanto l’ordinamento della comunicazione appare tra le competenze concorrenti della regione ai sensi dell’art. 117 Cost, inoltre un ruolo alle regioni è pure riservato dall’art. 5 del D.lgs n. 259/2003 relativo al codice delle comunicazioni elettroniche.

2Nel merito il ricorso è fondato.

2.1In primo luogo deve essere affermata l’illegittimità del diniego esplicito, in quanto motivato da un presunto intento di controllo generalizzato dell’attività ministeriale.

L’assunto è palesemente infondato in quanto la ricorrente ha chiesto alcuni specifici documenti relativi solo a tre soggetti e direttamente collegati ad una diversa vertenza giurisdizionale, quindi per uno scopo di tutela ben preciso.

2.2Peraltro l’interesse appare adeguatamente dimostrato.

Infatti nel ricorso n. 10423/2010 la Regione ha sostanzialmente contestato che alcuni numeri dei canali televisivi, nelle prime dieci posizioni, siano stati assegnati ad alcune emittenti generaliste nazionali, scalzando così la posizione di emittenti locali che gli abitanti della regione erano abituati a ritrovare tra le prime dieci posizioni.

Premesso quindi che, come detto, la regione ha un interesse giuridicamente protetto a tutelare, ai fini della diffusione delle comunicazioni regionali, le posizioni di emittenti locali, la sede del ricorso per accesso ai documenti non è mai stata ritenuta idonea per valutare la fondatezza, ovvero l’ammissibilità, del ricorso o della causa per la quale si ritiene necessario acquisire la documentazione richiesta (cfr tra le tante TAR Lazio sez. III 11 giugno 2010 n. 17301).

Ciò che deve essere valutato è solo la connessione tra i documenti richiesti e l’oggetto della causa.

Connessione che nella fattispecie appare evidente in quanto si sostiene che le tre emittenti per le quali è richiesta la documentazione hanno scalzato emittenti locali nel posizionamento dei canali. Anche la natura generalista o meno della rete appare circostanza determinante ai fini della soluzione di quel giudizio.

Infine deve valutarsi la questione della riservatezza.

Ad un primo esame, non conoscendo il contenuto preciso dei documenti, il Collegio non ritiene che nella documentazione richiesta possano ravvisarsi elementi di riservatezza sotto il profilo industriale, finanziario e commerciale, anche perché parte controinteressata non ha precisato al riguardo gli elementi coperti da riservatezza, ma si è limitata ad una generica affermazione di principio..

Peraltro recente giurisprudenza ha affermato il contrario principio della prevalenza dell’interesse alla tutela giurisdizionale rispetto alla riservatezza su informazioni industriali, se appunto indispensabili a detta tutela (cfr TAR Sardegna sez. I 25 febbraio 2009 n.226 TAR Lazio sez. III 9 settembre 2008 n. 8186)

Tuttavia, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l’accesso potrà essere concesso con eventuali omissis ove l’Amministrazione ravvisi la sussistenza dei presupposti per evitare di fornire le suddette informazioni riservate, ove non indispensabili alla tutela giurisdizionale.

La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto ordina al Ministero intimato di consentire alla Regione Sardegna l’accesso ai documenti indicati nella parte introduttiva della presente sentenza (punti 14), entro giorni 30 dalla comunicazione o notificazione se anteriore della presente sentenza, preavvertendo che in caso di inottemperanza sarà nominato commissario ad acta, su istanza di parte, con onere a carico del Ministero.

Condanna il Ministero dello sviluppo economico al pagamento in favore della Regione Sardegna delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500; compensa con le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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