Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-04-2011) 06-07-2011, n. 26279Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L.A.P. ricorre contro l’ordinanza sopra indicata, con cui il Tribunale del riesame di Ancona ha confermato l’ordinanza di custodia carceraria applicata nei suoi confronti dal g.i.p. dello stesso tribunale in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. 2. Il ricorrente deduce, ex art. 606 c.p.p., inosservanza e violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, dell’art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 274, 275, 292 e 309 cod. proc. pen., per mancanza assoluta della motivazione.

Motivi della decisione

1. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale, il provvedimento impugnato va annullato per violazione dell’art. 292 cod. proc. pen., comma 2 e per assoluta mancanza di motivazione.

2. La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo.

Ciò implica che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal medesimo art. 292 c.p.p., sia pure con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia.

Non diversamente del provvedimento del giudice per le indagini preliminari, l’ordinanza del Tribunale del riesame, conformemente alle precisione dell’art. 292 c.p.p., deve contenere "la descrizione sommaria del fatto" e "l’esposizione degli indizi" che giustificano in concreto la misura disposta, con "l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza".

In mancanza di tali elementi la Corte di cassazione, a cui è inibito l’esame degli atti e l’individuazione degli elementi fattuali ritenuti rilevanti, è posta nell’impossibilità di verificare se il giudice di merito ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.

3. Nell’ordinanza impugnata si riferisce che al L. "sono contestati sia l’ipotesi associativa (capo 1) che il coinvolgimento in numerosi reati scopo (capo 184, 185, 186, 187, 188, 189, 90 …

306 dell’ordinanza impugnata", riportando un lungo e inutile elenco di numeri indicati i capi di imputazione. Manca, invece, ciò che è indispensabile ai sensi dell’art. 292 c.p.p. e dei principi di diritto sopra indicati: il riferimento a elementi di fatto su cui si fondano le apodittiche affermazioni sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e gli essenziali riferimenti temporali delle condotte contestate.

4. L’ordinanza impugnata va, perciò annullata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ancona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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