Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-04-2011) 06-07-2011, n. 26257

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Avellino dichiarava non doversi procedere nei confronti di S.L., imputata di lesioni personali lievi in danno di T.G., perchè il reato era estinto per intervenuta remissione di querela.

Avverso la pronuncia anzidetta il PG di Napoli proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di censura indicati in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnativa il PM ricorrente deduce violazione dell’art. 152 c.p., contestando l’interpretazione del giudice di pace, secondo cui la mancata comparizione della persona offesa potesse considerarsi remissione tacita di querela, in contrasto con l’insegnamento di questa Corte regolatrice.

2. – La censura è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

Ed invero, secondo indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, nella sua più autorevole espressione, nel procedimento davanti al giudice di pace, instaurato (come nel caso di specie) a seguito di citazione disposta dal PM, ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152, comma 2, c. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 46088 del 30.10.2008, rv. 241357, PMc. Viete).

Deve, dunque, ritenersi che, ingiustificatamente, è stato attributo ad un comportamento meramente passivo – come la mancata comparizione della querelante, di per sè oggettivamente equivoco – l’implicito rilievo abdicativo della volontà di ottenere la punizione dell’imputata.

L’errore di giudizio inficia il processo decisionale e comporta la nullità della sentenza impugnata, che va, dunque, dichiarata nei termini indicati in dispositivo.

2. – La sentenza in esame deve, dunque, essere annullata, nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Avellino per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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