T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 08-07-2011, n. 1026 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’atto rubricato ed avverso il quale sono dedotte – a fini demolitori – varie censure, così espone e dispone, previa enunciazione dell’oggetto inerente:

"Oggetto: richiesta di permesso di costruire in sanatoria: diniego definitivo. Intervento di sanatoria per la costruzione di tecnostruttura ad arco ad uso deposito segatura a servizio dell’attività agricola. Via Gromolevate, 6."

Il responsabile del Settore Tecnico:

In riferimento alla Vs. richiesta di Permesso di costruire in sanatoria prot. 11312 in data 17.12.2008, relativa all’intervento di cui all’oggetto;

Vista la comunicazione di questo Ufficio prot. 1102 in data 10.02.2009, di preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10bis della legge 241 del 1990 con la quale si esponevano i motivi che ostavano all’accoglimento della domanda, assegnando un termine di 10 giorni per presentare per iscritto osservazioni in merito, eventualmente corredate da pertinente documentazione:

Viste le osservazioni in data 11.03.2009 prot. 2037, con le quali l’Azienda Agricola G.P. ha sostenuto in sintesi che: "…essendo necessario proteggere gli sfibrati dagli agenti atmosferici, a seguito della realizzazione dei muretti segue autorizzazione verbale volta al posizionamento delle sopra citate tecnostrutture, purché non siano fisse ma removibili, le coperture infatti sono caratterizzate da struttura a barre di alluminio non fissate al terreno ma inserite in tubolari ancorati direttamente ai muretti in prismi…", ed ha presentato inoltre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – art. 47 DRP 28/12/00 n. 445 – con la quale è stato dichiarato: "….che i fabbricati di proprietà ad uso abitazione e accessorio all’abitazione, siti in comune di Chiuduno (BG) via Gromolevate, 6, sui mappali 2607 – 20 -35, individuati con le lettere A e B nella tavola n. 1 di cui alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria PE n. 3528/2008, sono stati edificati anteriormente alla L.R. n. 93/80, pertanto non legati da alcun parametro edificatorio ai sensi della vigente L.R. n. 12/2005. Gli stessi saranno oggetto di prossimo frazionamento, previo inserimento nello strumento urbanistico quali fabbricati in zona E e non legati all’attività agricola…".

Visto il parere della Commissione Edilizia in data 01/04/09 verbale n. 4058 che, valutando le osservazioni presentate in data 11.03.09, ha confermato il parere non favorevole;

Considerato che le osservazioni presentate in data 11.03.09 possono essere accolte solo nella parte riguardante i contenuti della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, mentre per quanto concerne i restanti contenuti non si ha riscontro favorevole con gli art. 34 e 36 nelle NTA;

Tutto quanto premesso, con la presente comunica il diniego definitivo all’istanza di cui all’oggetto per i seguenti motivi già citati nella precedente comunicazione ai sensi dell’art. 10bis della legge n. 241 del 1990 e che restano confermati:

– l’intervento risulta in contrasto con l’art. 34 comma 2 delle NTA dello strumento urbanistico vigente, poiché i manufatti oggetto di richiesta di sanatoria non sono conformi alle tipologie costruttive stabilite nella tav. 13 dei principi insediativi;

– l’intervento risulta in contrasto con l’art. 36 comma 3 delle NTA poiché in assenza di approvazione del PRA nella zona E2 non è consentita la costruzione di strutture di protezione delle colture".

2 – Al riguardo di detto atto il ricorrente deduce:

a – eccesso di potere per contraddittorietà assumendo essere già intervenuta autorizzazione parziale per la ricostruzione dei relativi muretti di contenimento, con assensi verbali ulteriori per il seguito; tanto più che il Comune avrebbe prescritto la realizzazione di idonea copertura anche sulla porzione di platea oggetto di ampliamento;

b – falsa ed erronea applicazione degli artt. 34 e 36 delle NTA del PRG vigente; si sostiene che la tipologie costruttive tassativamente previste e rispetto alle quali sarebbe fuori di previsione l’opera in discorso, riguarderebbero edifici residenziali agricoli e non strutture accessorie e funzionali all’attività agricola stessa (art. 34); il richiamo all’art. 36 sarebbe, invece, da ritenersi fuori d’opera poiché riguardante solo strutture destinate alla protezione delle colture;

c – violazione e mancata applicazione degli artt. 59, 60 e 61 della l.r. ln. 12 del 2005; si assume la prevalenza, in funzione disapplicativa, dei detti articolati normativi; sicché, nel caso e data l’attività agricola in essere, le norme di NTA sarebbero ininfluenti; vengono richiamate, all’uopo, sentenze asseritamente utili per quanto di ragione.

3 – Il Comune di Chiudono non si è costituito in giudizio; all’U.P. del 24.XI.2010 la causa è stata spedita in decisione una prima volta.

Al seguito è scaturita una statuizione istruttoria il cui contenuto qui si riporta:

"Rileva il collegio che non è stata prodotta copia conforme degli artt. 34 e 36 NTA in atto citati.

Non è stata altresì prodotta copia conforme del parere CE 1.4.2008, verbale n. 4058, né la cosiddetta tavola 13 che non appare – allo stato – di esplicita provenienza comunale.

Inoltre non si comprende – visto che nelle comunicazioni tra il comune e la parte si ha riguardo a due strutture uguali – a che struttura si riferisce il ricorso o se si tratti di un equivoco essendo due strutture, o alfine, una sola al seguito di un collegamento materiale privo di soluzione di continuità tra le stesse. V’è anche da osservare che, mentre in ricorso si annota solo la presenza di un deposito di segatura e purina, negli scambi epistolari si fa riferimento anche a depositi di sfibrati per alimenti e pure a generici liquami.

Ciò farebbe presumere, allo stato, che almeno una delle strutture contenga tale solo ultimo materiale di rifiuto e l’altra gli altrimenti diversi materiali testè citati.

Inoltre pare esservi contrasto di allocazione di materiali se si prende visione delle fotografie dalle quali emerge la presenza in loco solo di strumenti agricoli e di altro materiale ben diverso da quello di cui sopra. Infine non risulta, allo stato, che il fondo di siffatte strutture possa essere utilizzato quale basamento impermeabile e a norma per il deposito di detti liquami di deiezione avicola. Tanto annotato, giusta anche il fatto che il Comune non si è costituito, determina la necessità, al fine di più compiutamente decidere, di acquisire una puntuale relazione su tutti i fatti di causa e sulle domande del Collegio che scaturiscono da quanto altrimenti sopra annotato.

Ne consegue che i competenti uffici del Comune intimato sono chiamati a redigere la sopra richiesta relazione allegando copia conforme dei documenti sopra evidenziati e curando che la relazione medesima sia il più oggettiva possibile non agendo, nel caso di specie, i detti uffici per conto del Comune ma solo per conto di questo Tribunale".

4 – Si riporta l’esitata risposta del Comune di Chiudono (19.02.2001 – n.p. 1372) (dep. 24.II.2011):

"Relazione puntuali sui fatti di causa:

– Con sopralluogo da parte dell’Ufficio di Polizia Locale del 30.10.2008 prot. 10043 presso il terreno di proprietà dell’Az. Agr. G.P., è emerso ed è stato verbalizzato, che sono state eseguite opere in assenza di titolo abitativo.

– Con nota dell’Ufficio Tecnico del 05.11.2008 prot. 10148 è stato comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90.

– In data 17.12.2008 prot. 11312, registro pratiche edilizie n. 3527, è stata inoltrata istanza di permesso di costruire in sanatoria da parte dell’Azienda Agricola G.P., avente ad oggetto: progetto in sanatoria per la costruzione di tecnostruttura ad arco ad uso deposito segatura a servizio dell’attività agricola, ai sensi della Legge Regionale 12/2005".

– In data 12.01.2009 prot. 2010, esaminata l’istanza l’Ufficio Tecnico ha richiesto integrazione documentale ai fini della corretta istruttoria della pratica.

– In data 03.02.2009 prot. 835 è pervenuta integrazione documentale dall’Azienda Agricola G.P..

– In data 04.02.2009 verbale n. 4051 la Commissione Edilizia, esaminata la pratica in sanatoria ha espresso il seguente parere: "…si esprime parere non favorevole in quanto l’intervento è in contrasto con l’art. 36 comma 3 nelle NTA ed i conteggi planivolumetrici non sono corretti poiché riferiti ad attività florovivaistica…".

– In data 10.02.2009 prot. 102 l’Ufficio Tecnico ha inviato il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10bis della Legge 241/90, comunicando che: "…l’intervento è in contrasto con i seguenti articoli:

– art. 34 comma 2 delle NTA dello strumento urbanistico vigente, poiché i manufatti oggetto di richiesta di sanatoria non sono conformi alle tipologie costruttive stabilite nella tav. 13 dei principi insediativi;

– art. 36 comma 3 delle NTA poiché in assenza di approvazione de PRA nella zona E2 non è consentita la costruzione di strutture di protezione delle colture;

– art. 59 della L.R. 12/2005 poiché i conteggi planivolumetrici per la verifica urbanistica sono stati eseguiti utilizzando il parametro riferito alle aziende ortoflorovivaisticihe mentre l’attività dell’azienda agricola che ha presentato la richiesta del permesso di costruire in sanatoria è diversa dall’ortoflorovivaistica…".

– In data 11.03.2009 prot. 2037 è pervenuta al protocollo comunale una integrazione documentale con relazione tecnico illustrativa ed osservazioni in merito al preavviso di diniego sopra citato, da parte del Tecnico incaricato dall’Azienda Agricola G.P.;

– In data 01.04.2009 con verbale n. 4058 la Commissione Edilizia riesaminava la pratica valutando le osservazioni pervenute e confermando parere non favorevole;

– Il Comune, con provvedimento 06.07.2009 prot. 5889 (PE n. 3527/2008) ha comunicato all’Azienda Agricola G.P. il diniego definitivo alla domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata da quest’ultima in relazione a tecnostrutture ad arco ad uso deposito segatura a servizio dell’attività agricola, insistente sull’area agricola classificata come E2 (Piana della Tirna).

E" stato motivato il suddetto diniego rilevando che:

"l’intervento risulta in contrasto con l’art. 34 comma 2 delle NTA dello strumento urbanistico vigente, poiché i manufatti oggetto di richiesta di sanatoria non sono conformi alle tipologie costruttive stabilite nella tv. 13 dei principi insediativi;

– l’intervento risulta in contrasto con l’art. 36 comma 3 delle NTA poiché in assenza di approvazione del PRA (i.e. Piano di Recupero Ambientale) nella zona E2 non è consentita la costruzione di strutture di protezione delle colture".

Occorre altresì rilevare, per completezza, che in precedenza – a seguito di diniego comunicato dal Comune ex art. 10bis, l. n. 241/90 e ss.mm.ii. – l’Azienda Agricola aveva presentato una "Relazione tecnico illustrativa" a firma del geom. Patelli, nella quale si osservava che: oggetto della richiesta sanatoria erano due tecnostrutture ad arco con copertura in polietilene, posizionate tra i fabbricati esistenti destinati all’allevamento di polli; tali strutture furono realizzate nel 1993, quanto a seguito di autorizzazione comunale, vennero realizzati dei muretti in prismi per il contenimento degli sfibrati (segatura): esse sarebbero state realizzate per proteggere gli sfibrati dagli agenti atmosferici e sarebbero state verbalmente assentite".

Il Comune ha ritenuto che l’intervento oggetto della richiesta di sanatoria in questione violi l’art. 34, co. 2 delle NTA, in quanto i manufatti realizzati non sarebbero conformi alle tipologie costruttive stabilite (in relazione alle diverse tipologie ambientali) nella tav. 13 "Principi Insediativi".

Giova rilevare che, ai sensi dell’art. 9, co. 3 delle NTA, "per gli ambiti più significativi dal punto di vista urbanistico, edilizio ed ambientale la tavola 13 Principi Insediativi stabilisce le prescrizioni d’intervento, quali le norme, i parametri, gli indici, le attrezzature di uso pubblico, ecc.. e le indicazioni di progetto, quali i principi insediativi, le coordinate globali entro cui la trasformazione insediativa deve disporsi, le linee strategiche, la struttura delle morfologie, la struttura degli spazi aperti, il disegno del suolo come elemento ordinatore, la centralità della qualità dello spazio pubblico e l’attenzione ambientale."

Si evidenzia che è la stessa legge regionale a stabilire che, nelle aree destinate all’agricoltura, "le tipologie costruttive devono essere congruenti al paesaggio rurale" (art. 59, co. 4, l.r. n. 12/05).

I Comuni possono quindi legittimamente circoscrivere, a seconda delle zone, le tipologie costruttive ammissibili, escludendo quelle che non appaiono "congruenti" rispetto al paesaggio rurale. Tale valutazione di congruenza è rimessa, evidentemente, a valutazioni discrezionali dei Comuni stessi.

Fra l’altro, la suddetta previsione di cui all’art. 59, co. 4, l.r. cit. risulta sostanzialmente riprodotta nell’art. 19.1 delle NTA, il quale fa espresso riferimento a tutte le tipologie ambientali E, compresa quella E2 (Piana del Tirna).

In ogni caso, il motivo di diniego fondato sull’art. 34 delle NTA non pone problemi di compatibilità con la l.r. n. 12/05, poiché riguarda la tipologia costruttiva da adottare ma non incide sull’edificabilità in Zona E2.

Da un’analisi effettuata presso gli immobili presenti nella zona E2 – Piana della Tirna (zona che si espande per una lunghezza di circa 2.7 Km ed una profondità di circa 0.4 Km) è emerso che le uniche costruzioni a tunnel presenti sono quelle dell’Azienda Agricola G. oggetto del ricorso in argomento.

In secondo luogo, preme accertare la compatibilità dell’intervento con riguardo all’art. 36, co. 3, delle NTA.

Tale norma prevede che "In Zona E2 la costruzione di strutture di protezione delle colture è subordinata all’approvazione del PRA che stabilisce le modalità di realizzazione e comunque la Sc (i.e. superficie coperta) non può superare il 2% dell’intera superficie aziendale ed è subordinata a vincolo planivolumterico registrato".

Occorre premettere, da un lato, che la riconducibilità delle tecnostrutture all’interno delle "strutture di protezione delle colture" pare logicamente condivisibile e, dall’altro, che la relativa disciplina posta dalle NTA comprende tutte le strutture di protezione delle culture, sia fisse (serre) che temporanee (tunnel, ecc)" (cfr. art. 36, co. 1, NTA).

Ora, da una prima analisi della L.R. 12/2005, poiché l’art. 59, l.r. 12/2005 non impone alcun divieto di nuove costruzioni, la disciplina più restrittiva di cui alla succitata norma delle NTA non può applicarsi alla fattispecie, prevalendo su di essa – in forza dell’art. 61, l.r. cit. – la normativa regionale.

A sostegno di tale assunto il legale dell’Azienda Agricola G. cita una recente sentenza del TAR Brescia (n. 839/2008), che ha così affermato: "Le disposizioni della legge regionale in materia di edificazione in zone agricole sono immediatamente prevalenti sugli strumenti urbanistici comunali (nonché sui regolamenti edilizi e sui regolamenti di igiene). La clausola di prevalenza è espressamente prevista dall’art. 4 della l.r. 93/1980 e dall’art. 61, l.r. 12/2005. Attraverso questa clausola è espressamente l’uniformità dell’utilizzazione agricola del territorio di base regionale ed è assicurato un trattamento paritetico ai soggetti con la qualifica di imprenditore agricolo. La finalità della norma è di permettere l’insediamento di strutture produttive e di abitazioni residenziali in forma omogenea senza gli effetti antieconomici derivanti dalla frammentazione della disciplina a livello comunale. Per questo motivo la disciplina di legge non solo si sostituisce (senza bisogno di recepimento) alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali esistenti ma non accetta neppure di essere derogata da uno strumento urbanistico comunale adottato o approvato successivamente. Le restrizioni che possono essere introdotte in ambito locale sono unicamente quelle giustificate dal esigenze di tutela ambientale accertate nella programmazione sovracomunale ed in particolare nel PTCP (v. TAR Brescia 15 febbraio 2007 n. 170)".

Seguendo la recente giurisprudenza del TAR Brescia, quindi, si ritiene la legittimità dell’art. 36, co. 3 delle NTA nella misura in cui la disciplina restrittiva contenuta in tale norma risulti giustificata alla luce del PTCP (o di altri eventuali strumenti di programmazione sovracomunale).

Orbene, giova rilevare come le previsioni contenute al riguardo nelle NdA del PTCP prevedano espressamente l’introduzione di discipline più restrittive da parte delle amministrazioni locali.

In particolare, viene in rilievo l’art. 65 delle NdA del PTCP, peraltro espressamente richiamato dall’art. 20 delle NTA.

Quest’ultima norma, infatti, nel definire le caratteristiche e la disciplina della tipologia ambientale E2 (Piana della Tirna), chiarisce al comma 7 che "Le aree ricadenti nella presente tipologia ambientale risultano appartenere ad "Aree agricole con finalità di protezione e conservazione" regolamentate dall’art. 65 delle NdA del PTCP. Tali aree saranno dunque soggette ad "una forte limitazione dell’occupazione dei suoli liberi, anche nel caso di allocazione di strutture al servizio dell’agricoltura". Il successivo comma 8 prevede poi che "Gli allevamenti zootecnici, ove già esistenti, devono essere dimensionati sulla capacità di automantenimento alimentare del fondo".

Il succitato art. 65 delle NdA del PTCP così recita testualmente: "Per tali aree (i.e. Aree agricole con finalità di protezione e conservazione) individuate alla Tav. E2.2 i PRG prevederanno una forte limitazione dell’occupazione dei suoli liberi, anche nel caso di allocazione di strutture al servizio dell’agricoltura. I PRG dovranno quindi individuare, ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. 1/2001 le funzioni e le attrezzature vietate, dovranno essere indicati specifici parametri edilizi e previste adeguate indicazioni e modalità localizzative per le strutture ammissibili".

Giova altresì evidenziare che l’art. 92 delle NdA del PTCP, recante "Sistema delle aree e degli insediamenti agricoli principali", prevede, fra le direttive individuate dal PTCP, "l’utilizzo di idonee pratiche agricole e manutentive che non alterino l’assetto del paesaggio agrario e la funzionalità dei suoi elementi costitutivi" e l’attenta valutazione delle "necessità di eventuale allocazione di attrezzature, servizi e opere di urbanizzazione secondaria che, qualora ammesse, dalla pianificazione comunale o sovracomunaqle devono comunque essere caratterizzate da bassi rapporti di copertura delle superfici territoriali".

Pare chiaro, quindi, come il PTCP, con specifico riferimento alla zona in cui insiste l’Azienda del sig. G. (identifica dal Comune come E2 – Piana della Tirna), deleghi alla regolamentazione urbanisticoedilizia locale l’introduzione di una disciplina fortemente limitativa dell’occupazione dei suoli liberi, anche per l’allocazione di strutture al servizio dell’agricoltura (fra cui possono ricomprendersi le tecnostrutture in questione).

Conseguentemente, si ritiene la legittimità di una regolamentazione comunale più restrittiva rispetto agli artt. 59 ss, l.r. n. 12/05, proprio in quanto giustificata alla luce del PTCP. In tal caso, non potrebbe quindi invocarsi la diretta operatività della disciplina stabilita dalla legge regionale, non trovando applicazione la clausola di prevalenza di cui all’art. 61, l.r. cit.

Ciò posto, occorre peraltro evidenziare che il Comune, a sua volta, ha demandato tale specifica regolamentazione – comprensiva anche delle strutture di protezione delle colture – ad un apposito strumento attuativo del PRG, ossia il Piano di Recupero Ambientale (PRA).

In particolare, l’art. 20 delle NTA, nel disciplinare la tipologia ambientale E2 – Piana della Tirna, prevede al comma 5 che detta zona "ha una valenza di interesse generale, in base alla quale è sottoposta a Piano di Recupero Ambientale (PRA) di iniziativa dell’Amministrazione Comunale, che deve definire più puntuali forme di tutela, valorizzazione e di recupero alla pubblica fruizione della piana, nello spirito di integrare il suo ambito con il sistema collinare, con quello di pianura e con il sistema urbano".

Il successivo comma 6 così recita: "Il PRA stabilisce anche le modalità per la realizzazione di strutture di protezione delle colture. All’interno del PRA l’Amministrazione individua un’area di almeno 50.000 mq. che possa essere convenzionata all’uso pubblico, compatibile con la tutela delle attività agricole, e che sia destinata a Parco Agricolo ed Ambientale.

La Convenzione deve trovare il giusto equilibrio tra le esigenze dell’agricoltura e la pubblica fruizione (…)"

Il contestato art. 36, co. 3 delle NTA chiarisce poi che "In zona E2 la costruzione di strutture di protezione delle colture è subordinata all’approvazione del PRA che stabilisce le modalità di realizzazione (…)".

Giova citare, in merito, un precedente affrontato del TAR Brescia e successivamente, in sede di appello, dal Consiglio di Stato, e relativo ad una fattispecie in cui venivano censurate delle disposizioni urbanistiche locali che subordinavano la realizzabiltià di strutture funzionali all’attività agricola alla previa adozione di un piano attuativo.

Il TAR Brescia, in quell’occasione, aveva rilevato che "(…) le nuove previsioni urbanistiche, pur inserendo le aree, fra cui quelle del ricorrente, in zona E (…), non consentono la realizzazione di strutture funzionali all’attività agricola, rimandando detta possibilità alla previa adozione di apposito strumento attuativo, il piano particolareggiato del parco, in base al quale soltanto potranno essere individuati gli interventi ammessi.

Ciò appare tuttavia in contrasto con la normativa regionale in materia di zone agricole, che prevalendo direttamente su prescrizioni urbanistiche locali difformi, garantisce all’imprenditore agricolo la realizzazione delle opere funzionali alla destinazione agricola del fondo" (TAR Lombardia – Brescia, sent. N. 786/2002).

Tale sentenza, tuttavia, è stata riformata dal Consiglio di Stato, che ha così affermato: "L’art. 2 della legge regionale n. 93 del 1980 (v. ora art. 59 l.r. 12/05), nel prevedere la normativa applicabile nei territori di pianificazione del territorio, si pone anche in funzione di salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici.

Le disposizioni dell’art. 2 della legge regionale si applicano in via sussidiaria, solo ove manchino specifiche prescrizioni dello strumento urbanistico, e non rendono illegittime le scelte inerenti alla assoluta inedificabilità delle possibili modifiche all’adozione di un piano attuativo, volto alla razionale gestione del territorio posto all’interno dell’istituendo parco" (Cons. Stato, IV, sent. 860/2007).

Va infine ricordato che il Piano di Recupero Ambientale (PRA), ai sensi dell’art. 20 comma 5 delle NTA va attuato tramite iniziativa dell’Amministrazione Comunale e, ad oggi, tale piano non è mai stato adottato.

Relazione sulle domande del collegio.

Le strutture a cui si riferisce il diniego alla richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria sono due distinte ed indicate rispettivamente con le lettere "G" ed "H" nella tavola grafica n. 1 del 06.03.2009 allegata alla richiesta di sanatoria.

La struttura "H" presenta una lunghezza di circa 45.60 m. e larghezza di circa 7.70 m mentre la struttura G presenta una lunghezza di circa 10.00 m. ed un larghezza di circa 8.00 m.

Dall’analisi della documentazione fotografica contenuta nella predetta tavola grafica si evince che la struttura "G" viene utilizzata come deposito attrezzi mentre la struttura "H" come deposito di segatura.

Dall’analisi della documentazione fotografica fatta pervenire dalla Polizia Provinciale al Comune di Chiudono, ed allegata al loro verbale di sopralluogo, si ribadisce quanto sopra affermato.

Inoltre, da quanto potuto appurare, non è possibile determinare con certezza se il fondo delle strutture può essere utilizzato quale basamento impermeabile per liquami".

5 – La causa è così tornata all’U.P. del 08.VI.2011; ivi, dopo breve discussione, è stata rispedita in decisione.

6 – Il ricorso è privo di fondamento.

6.1 – A tale riguardo il Collegio si rispecchia nelle argomentazioni tutte dell’Ufficio comunale relatore facendole proprie in questa sede quale acconcia motivazione del relativo rigetto.

6.2 – Peraltro va precisato che la denunciata contraddittorietà – solo apoditticamente affermata nell’ambito del rilievo sub 2 a – è smentita per atti il cui contenuto non è stato posto in discussione ulteriormente. Così come va precisato, in ordine al secondo rilievo, che l’art. 34 NTA riguarda – nei limiti delle tipologie costruttive ammesse in modo tassativo – anche le opere in discorso e che sono irrilevanti sul punto atti di altre autorità che rispondono normativamente ad altri fini e la cui pubblica attività si esplicita per interessi pubblici diversi.

6.3 – Ulteriore precisazione riguarda quella menzione dell’Ufficio alla stregua della quale si ricorda "che il Piano di recupero ambientale (PRA) ai sensi dell’art. 20, 5° c. delle NTA va attuato tramite iniziativa della A.C. e, che ad oggi, non è mai stato adottato". Colché deve segnalarsi – anche se in ricorso non sussiste alcun rilievo che a ciò si riconnetta – che interventi denegatori del tipo in discussione dovrebbero necessariamente anche trovare fondamento nella rilevata non rispondenza del contenuto delle istanze in quanto delineato nell’ambito di un PRA già in essere e non inesistente; ciò nelle considerazione che l’iniziativa di assunzione del medesimo compete solo al comune e che perciò le cause dell’assenza dello stesso non possono essere accollate sul privato istante.

7 – La particolarità della vicenda consente di non disporre alcunché intorno alle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente decidendo, respinge il presente ricorso.

Nulla per le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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